Sentenza n.132 del 1980
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SENTENZA N.132

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 19 giugno 1974, n. 236 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani) convertito con modificazioni in legge 12 agosto 1974, n. 351; dell'art. 1 del d.l. 25 giugno 1975, n. 255 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani), convertito con modificazioni in legge 31 luglio 1975, n. 363; dell'art. 1 del d.l. 13 maggio 1976, n. 228 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione), convertito con modificazioni in legge 22 maggio 1976, n. 349; dell'art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 849 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani), convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 1977, n. 28; dell'art. 1, comma secondo, del d.l. 17 giugno 1977, n. 326 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani) convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1977, n. 510; dell'art. 1, comma secondo, del d.l. 28 ottobre 1977, n. 778 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani ) convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1977, n. 928; dell'art. 1, comma secondo, del d.l. 30 marzo 1978, n. 77 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani) convertito in legge 24 maggio 1978, n. 220, promossi con ordinanze emesse il 10 giugno 1976 dal pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra Criscuoli Giovanni e Tommasini Giuseppe, il 9 e il 20 maggio 1977 dal pretore di Legnano nei procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Marazzini Giovanna e Ceruti Giuseppe e tra società Immobiliare Luce e Perotta Angelo, il 21 novembre 1977 dal pretore di Modena nei procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Adani Mario e Montanari Antonio, tra Adani Mario e Storti Alfredo e tra Adani Mario e Suffritti Giovanni, il 4 marzo 1978 dal pretore di Voltri nel procedimento civile vertente tra Gollo Francesco e Beltrami Michele, i1 28 marzo 1978 dal pretore di Legnano nel procedimento civile vertente tra Comune di San Giorgio su Legnano e Vignati Luigi, il 2 maggio e il 12 aprile 1978 dal pretore di Voltri nei procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Ballestrero Andreina e D'Andrea Roberto, De Berchi Piero ed altra e Malaraggia Francesco, il 5 maggio 1978 dal pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Damen Tommaso ed altro e Serradimigni Sergio, il 9 giugno 1978 dal pretore di Legnano nel procedimento civile vertente tra Fusetti Angelo e Colombo Isidoro, il 6 novembre 1978 dal pretore di Menaggio nel procedimento civile vertente tra Longoni Elio e Colò Sesto, rispettivamente iscritte al n. 661 del registro ordinanze 1976, ai nn. 332 e 362 del registro ordinanze 1977, ai numeri 38, 39, 40, 266, 366, 378, 448, 486 e 530 del registro ordinanze 1978 e al n. 208 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 333 del 15 dicembre 1976, nn. 258 e 265 rispettivamente del 21 e del 28 settembre 1977, nn. 94, 228, 293 e 347 rispettivamente del 5 aprile, 16 agosto, 18 ottobre e 13 dicembre 1978 e nn. 10, 24 e 126 rispettivamente del 10 e 24 gennaio e del 9 maggio 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore Antonino De Stefano;

udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - Con le ordinanze in epigrafe sono state sottoposte alla Corte le seguenti questioni: A) se siano costituzionalmente illegittime per contrasto con l'art. 3 della Costituzione le sotto indicate norme, nella parte in cui, disponendo la proroga dei contratti di locazione degli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, stipulati da conduttori aventi un reddito complessivo annuo non superiore, al netto, a determinati limiti (secondo le varie norme, succedutesi nel tempo, lire 4.000.000 o lire 5.500.000 o lire 8.000.000), non tengono conto della composizione del nucleo familiare a carico del conduttore, non distinguendo, cioè, tra conduttori con familiari a carico e conduttori che, pur fruendo dello stesso reddito, non abbiano famiglia:

a) art. 1 del d.l. 25 giugno 1975, n. 255, nel testo sostituito dalla legge di conversione 31 luglio 1975, n. 363 (ordinanze del 20 maggio 1977 e del 9 giugno 1978 del pretore di Legnano);

b) art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 849, nel testo sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 1977, n. 28 (ordinanze del 9 maggio 1977 del pretore di Legnano e del 21 novembre 1977 del pretore di Modena);

c) art. 1, comma secondo, del d.l. 17 giugno 1977, n. 326, nel testo modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1977, n. 510 (ordinanze del 21 novembre 1977 del pretore di Modena, del 4 marzo, 12 aprile e 2 maggio 1978 del pretore di Voltri e del 28 marzo 1978 del pretore di Legnano);

d) art. 1, comma secondo, del d.l. 28 ottobre 1977, n. 778, convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1977, n. 928 (ordinanze del 28 marzo e 9 giugno 1978 del pretore di Legnano, del 5 maggio 1978 del pretore di Modena e del 6 novembre 1978 del pretore di Menaggio);

e) art. 1, comma secondo, del d.l. 30 marzo 1978, n. 77, convertito in legge 24 maggio 1978, n. 220 (ordinanze del 5 maggio 1978 del pretore di Modena e del 6 novembre 1978 del pretore di Menaggio);

B) se siano costituzionalmente illegittime per contrasto con l'art. 3 della Costituzione le sotto indicate norme, nella parte in cui non attribuiscono rilevanza alle variazioni del reddito complessivo netto dei conduttori, sopravvenute fino al momento in cui deve decidersi sul diritto alla proroga:

a) art. 1 del d.l. 19 giugno 1974, n. 236, nel testo sostituito dalla legge di conversione 12 agosto 1974, n. 351 (ordinanza del 10 giugno 1976 del pretore di Palermo);

b) art. 1 del d.l. 25 giugno 1975, n. 255, nel testo sostituito dalla legge di conversione 31 luglio 1975, n. 363 (ordinanza del 10 giugno 1976 del pretore di Palermo);

c) art. 1 del d.l. 13 maggio 1976, n. 228, nel testo sostituito dalla legge di conversione 22 maggio 1976, n. 349 (ordinanza del 10 giugno 1976 del pretore di Palermo);

d) art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 849, nel testo sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 1977, n. 28 (ordinanze del 21 novembre 1977 del pretore di Modena);

e) art. 1 del d.l. 17 giugno 1977, n. 326, nel testo modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1977, n. 510 (ordinanze del 21 novembre 1977 del pretore di Modena);

C) se sia costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 3 della Costituzione l'art. 1, comma secondo, del d.l. 17 giugno 1977, n. 326, nel testo modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1977, n. 510, nella parte in cui non attribuisce rilevanza all'aumento del costo della vita e della svalutazione della moneta nella determinazione del reddito del conduttore (ordinanze del 4 marzo, 12 aprile e 2 maggio 1978 del pretore di Voltri).

2. - Le proposte questioni, tutte inerenti al regime vincolistico in materia di locazioni di immobili urbani, sono in parte identiche ed in parte connesse: i relativi giudizi vengono, quindi, riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. - Le ordinanze sono state tutte emesse anteriormente all'entrata in vigore (30 luglio 1978) della legge 27 luglio 1978, n. 392, che ha dettato nuova disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Peraltro, la Corte rileva che, in virtù dell'art. 82 della sopravvenuta legge, ai giudizi in corso alla data anzidetta continuano ad applicarsi ad ogni effetto le norme precedenti, come quelle denunciate, sulle quali, quindi, ritiene di portare il suo esame, senza richiedere ai giudici a quibus conferma della rilevanza della sollevata questione.

4. - La questione puntualizzata alla lettera A) del precedente n. 1, non è fondata.

La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di norme operanti nell'ambito del regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, ha posto in evidenza lo scopo sociale di intervento in favore delle classi meno abbienti, cui è appunto preordinata la disciplina all'uopo apprestata con i noti caratteri di straordinarietà e temporaneità: e in siffatta prospettiva ha ritenuto giustificata la disparità di trattamento tra conduttori meritevoli di particolare tutela, ed aventi perciò diritto alla proroga, e conduttori ai quali non v'è motivo di attribuire tale diritto (sent. n. 225 del 1976). La scelta degl'indici di differenziazione tra conduttori, purché non palesemente irragionevoli, rientra certamente nell'ambito di quella discrezionale valutazione della situazione economica e di mercato, che in subiecta materia la Corte, da ultimo con la sentenza n. 120 del 1980 ha riconosciuto riservata al legislatore. Il quale, di volta in volta, ha fatto riferimento, in ragione dello scopo perseguito, ad una varietà di parametri (data di stipula del contratto, caratteristiche non di lusso dell'immobile, superficie dello stesso, numero dei vani abitabili, indice di affollamento, ecc.), cui, pero, ha accompagnato, a far tempo dal 1957, il requisito del reddito annuo del conduttore, prescrivendo che lo stesso non dovesse superare un determinato ammontare, progressivamente lievitato nel succedersi temporale dei provvedimenti vincolistici.

Con ciò si è voluto come giustamente ha posto in rilievo l'Avvocatura dello Stato ancorare la linea di demarcazione a un dato obiettivo (il reddito percetto), che evitasse difficoltà di accertamento e rendesse facile e spedita la risoluzione delle possibili controversie (sent. n. 132 del 1972): esigenze di semplicità e speditezza, queste, che si è temuto di sacrificare ove si fosse, invece, conferito rilievo al dato soggettivo degli oneri gravanti sul conduttore per il sostentamento proprio e dei suoi più o meno numerosi familiari.

La Corte ritiene che il legislatore, così operando, non abbia oltrepassato i limiti di quella discrezionalità che indubbiamente gli spetta nella individuazione di categorie e di situazioni: pertanto la questione, prospettata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non è fondata.

5. - Per quanto concerne la questione puntualizzata alla lett. B) del precedente n. 1, va preliminarmente osservato che dell'art. 1 del d.l. n. 236 del 1974 (nel testo sostituito dalla legge di conversione n. 351 del 1974) e dell'art. 1 del d.l. n.255 del 1975 (nel testo sostituito dalla legge di conversione n.363 del 1975), denunciati dal pretore di Palermo, la Corte, con sentenza n. 225 del 1976, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale nella parte, appunto, in cui non attribuiscono rilevanza alle variazioni del reddito complessivo netto del conduttore o subconduttore eventualmente sopravvenute. In riferimento alle norme suddette, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Circa l'art. 1 del d.l. n. 228 del 1976 (nel testo sostituito dalla legge di conversione n. 349 del 1976), anch'esso denunciato dal pretore di Palermo, va considerato che tale norma, nel prorogare i contratti sino al 31 dicembre 1976, aggiunge: < sino alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni del d.l. 25 giugno 1975, n. 255, convertito nella legge 31 luglio 1975, n. 363 >. Ma di tale ultimo provvedimento fa parte appunto quell'art. 1, del quale la Corte, con la sentenza n. 225 del 1976, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale nei termini sopra ricordati. La questione, quindi, è infondata, perchè già risolta nei sensi prospettati dall'ordinanza di rimessione.

Circa le due norme denunciate dal pretore di Modena (art. 1 del d.l. n. 849 del 1976, nel testo sostituito dalla legge di conversione n. 28 del 1977, e art. 1 del d.l. n. 326 del 1977, nel testo sostituito dalla legge di conversione n. 510 del 1977), va osservato che esse non fanno riferimento al reddito del locatore relativo a un determinato anno come disponevano invece le norme dichiarate illegittime con la più volte citata sentenza n. 225 del 1976 sibbene al < reddito complessivo netto >, che deve essere calcolato tenendosi conto delle variazioni eventualmente intervenute sino alla definitiva declaratoria sulla domanda di cessazione del rapporto. Così interpretate, le norme anzidette non appaiono in contrasto con l'invocato parametro costituzionale, e in tali sensi la questione va dichiarata non fondata.

6. - Non fondata, infine, è anche la questione puntualizzata alla lett. C) del precedente n. 1.

Come già innanzi osservato, il legislatore, in vista dello scopo sociale che la disciplina vincolistica ha inteso perseguire, e nell'ambito della discrezionalità che gli va riconosciuta, ha collegato il beneficio della proroga con la consistenza del reddito del conduttore entro un determinato limite, ragguagliato ad un importo, che è stato progressivamente aumentato.

A siffatti aumenti il legislatore si è determinato, per adeguare il limite alla situazione economica e di mercato; e in tale valutazione certamente ha confluito, fra l'altro, anche la considerazione del progressivo aumento del costo della vita e della concomitante svalutazione monetaria. Ma richiedere, invece, come prospetta il giudice a quo, un automatico < sistema di adeguamento >, che renda il limite del reddito < in ogni momento aderente alla realtà economica dei conduttori destinatari della norma vincolistica >, presuppone una scelta, la cui opportunità, le cui modalità e i cui tempi di attuazione, anche per gli inevitabili riflessi in altri settori di non minor rilievo, sono riservati al legislatore; mentre appartiene al sindacato di costituzionalità accertare che, nell'esercizio della discrezionalità, non si esorbiti dagl'invalicabili confini della razionalità. Il che non ricorre nel caso in esame.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

I) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle sotto indicate norme, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze a fianco menzionate:

a) art. 1 del d.l. 25 giugno 1975, n. 255 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani), nel testo sostituito dalla legge di conversione 31 luglio 1975, n. 363 (ordinanze del 20 maggio 1977 e del 9 giugno 1978 del pretore di Legnano);

b) art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 849 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani), nel testo sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 1977, n. 28 (ordinanze del 9 maggio 1977 del pretore di Legnano e del 21 novembre 1977 del pretore di Modena);

c) art. 1, comma secondo, del d.l . 17 giugno 1977, n. 326 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani), nel testo modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1977, n. 510 (ordinanze del 21 novembre 1977 del pretore di Modena, del 4 marzo, 12 aprile e 2 maggio 1978 del pretore di Voltri, e del 28 marzo 1978 del pretore di Legnano);

d) art. 1, comma secondo, del d.l. 28 ottobre 1977, n. 778 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani), convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1977, n. 928 (ordinanze del 28 marzo e 9 giugno 1978 del pretore di Legnano, del 5 maggio 1978 del pretore di Modena e del 6 novembre 1978 del pretore di Menaggio);

e) art. 1, comma secondo, del d.l. 30 marzo 1978, n. 77 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani), convertito in legge 24 maggio 1978, n. 220 (ordinanze del 5 maggio 1978 del pretore di Modena, e del 6 novembre 1978 del pretore di Menaggio);

II) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 13 maggio 1976, n. 228 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione), nel testo sostituito dalla legge di conversione 22 maggio 1976, n. 349, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza del 10 giugno 1976 del pretore di Palermo;

III) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, l'altra questione di legittimità costituzionale (indicata alla lettera B) del n. 1 della motivazione) dell'art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 849 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione), nel testo sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 1977, n. 28, e dell'art. 1 del d.l. 17 giugno 1977, n. 326 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani), nel testo modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1977, n. 510, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze del 21 novembre 1977 del pretore di Modena;

IV) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza del 10 giugno 1976 del pretore di Palermo, dell'art. 1 del d.l. 19 giugno 1974, n.236 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani), nel testo sostituito dalla legge di conversione 12 agosto 1974, n. 351, e dell'art. 1 del d.l. 25 giugno 1975, n. 255 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani), nel testo sostituito dalla legge di conversione 31 luglio 1975, n. 363, la cui illegittimità costituzionale è stata già dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 225 del 1976.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/07/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 30/07/80.