Sentenza n.112 del 1980
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SENTENZA N.112

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 2, della legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani) promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1978 dal pretore di Avigliana, nel procedimento civile vertente tra Tessa Maria e Soc.a.s. Giavinia, iscritta al n. 314 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264 del 20 settembre 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore Antonino De Stefano;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a decidere se contrasti con l'art. 3 della Costituzione l'art. 4, comma primo, n. 2, della legge 23 maggio 1950, n. 253, nella parte in cui, disciplinando l'ipotesi di cessazione della proroga del contratto di locazione quando il locatore offra al conduttore altro immobile idoneo, non prevede il momento nel quale cessa per il locatore l'obbligo di tenere a disposizione del conduttore l'alloggio offerto in cambio, così discriminando colui che non accetta in limine litis il cambio, da colui che lo accetti e da colui che, pur non pronunciandosi espressamente sul punto, si limiti a richiedere un accertamento dell'autorità giudiziaria.

2. - Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione nel giudizio a quo, opposta dall'Avvocatura dello Stato.

La questione, secondo quanto esposto in narrativa, è stata sollevata nel corso di un procedimento di graduazione di sfratto, promosso in forza di sentenza passata in giudicato con la quale si dichiarava cessata la proroga legale di un contratto di locazione di immobile ad uso di abitazione, in quanto alla conduttrice era stato offerto in cambio altro alloggio idoneo.

Non vi ha dubbio che tale sentenza sia stata resa appunto in base alla denunciata norma; ma di quest'ultima certamente il giudice adito non può fare nuova applicazione nel procedimento a quo, volto, come esso e, unicamente a determinare il momento in cui deve aver luogo il già disposto rilascio dell'immobile locato. Come affermato dalla Corte con la sentenza n. 18 del 1978, che all'uopo richiama costante giurisprudenza e concorde dottrina, sono infatti improponibili in executivis le eccezioni concernenti, non il titolo giudiziale in base al quale si procede, ma l'oggetto del giudizio di cognizione che con esso si è concluso. Ne consegue che la questione sottoposta alla Corte va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 2, della legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza del pretore di Avigliana (sezione staccata di Giaveno) del 25 marzo 1978. 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/07/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 16/07/80.