Ordinanza n.108 del 1980
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ORDINANZA N.108

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma quarto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione del l'imposta sul valore aggiunto) e dell'art. 7, comma secondo, del d.l. 23 dicembre 1976, n. 852 (Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia d'imposta sul valore aggiunto e norme sulla stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 31, promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1979 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Bolzano, sul ricorso proposto da Pescosta Uberto, iscritta al n. 898 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43 del 13 febbraio 1980.

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1980 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;

Ritenuto che nel giudizio indicato in epigrafe è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma quarto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (recante: < Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto >) e dell'art. 7, comma secondo, del d.l. 23 dicembre 1976, n. 852 (recante: < Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia d'imposta sul valore aggiunto e norme sulla stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti >), convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 1977, n. 31;

Considerato che come già rilevato da questa Corte con le ordinanze n. 22

 e n. 129 del 1979 gli artt. 1 e 3, quarto comma, del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 (recante: < Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, anche in attuazione della delega prevista dalla legge 13 novembre 1978, n. 765, riguardante l'adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla normativa comunitaria >) hanno interamente mutato con effetto retroattivo il testo dell'art. 58, quarto comma, ed altre norme del d.P.R. n. 633/1972 (al quale l'art. 7 SU menzionato fa riferimento), modificando, tra l'altro, il regime e le ipotesi di conciliazione amministrativa in materia di violazioni della normativa dell'IVA;

Ritenuto che, in conseguenza di ciò, si rende necessario in conformità di quanto già statuito da questa Corte con le ordinanze n. 22 e n. 129 del 1979 per questioni analoghe a quelle in esame che il giudice a quo riesamini la rilevanza delle questioni proposte, tenendo conto della suddetta normativa, e che occorre quindi disporre la restituzione degli atti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di 1° grado di Bolzano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/07/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 07/07/80.