Ordinanza n.103 del 1980
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ORDINANZA N.103

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49 della legge 16 marzo 1942, n . 267 (legge fallimentare), promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1978 dal pretore di Milano, nel procedimento penale a carico di Ciribanti Marcello, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 del 21 giugno 1978.

Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1980 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Milano ha sollevato, in relazione all'art. 16 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 legge 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui impone al fallito l'obbligo di non allontanarsi dalla propria residenza senza la previa autorizzazione del giudice delegato;

che nessuno si è costituito in giudizio.

Considerato che la stessa questione è già stata decisa con la sentenza n. 20 del 1962 e dichiarata infondata;

che in questa sede non sono prospettati nuovi profili nè addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 della legge 16 marzo 1942. n. 267, sollevata con l'ordinanza in epigrafe in relazione all'art. 16 Cost. e già decisa da questa Corte con la sent. n. 20 del 1962.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/06/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 25/06/80.