SENTENZA N.99
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300
(statuto dei lavoratori), promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1975 dal pretore
di Milano, nel procedimento civile vertente tra Marino Agostino e
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1980 il
Giudice relatore Edoardo Volterra;
udito l'avvocato generale dello Stato, Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
1. - Il pretore di Milano
solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 20
maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), in
riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 41, secondo comma della Costituzione.
Secondo il giudice a quo
l'art. 6 dello Statuto colliderebbe con gli artt. 2 e 13 della Costituzione in
quanto le visite personali di controllo previste nell'articolo denunziato
violerebbero i diritti essenziali dell'uomo e la libertà personale del
l'individuo e non potrebbero essere attuate nemmeno con il consenso dell'avente diritto o con quello collettivamente prestato dalle
rappresentanze dei lavoratori, ma esclusivamente ad opera di specifici organi
dello Stato.
Le disposizioni dell'art.
6 costituirebbero < una norma attributiva di un potere privato dissonante
con il principio costituzionale dell'inviolabilità personale. L'ideologia che
essa sottintende >, prosegue l'ordinanza, < è quella della
originarietà normativa dell'ordinamento
aziendale all'interno del quale il 6 maitre " si pone come titolare di un
potere assoluto nei confronti dei lavoratori sudditi, considerati a stregua di
irriducibili antagonisti del valore-cardine dell'ordinamento, la proprietà
>. Da tale ideologia discenderebbe < una sorta di presunzione di sospetto
nei confronti dei lavoratori occupati nell'impresa
> e < una sorta di diffidenza di classe > e pertanto una prevalenza
dei diritti dei proprietari di fronte a quelli dei loro dipendenti, il che
violerebbe il principio dell'uguaglianza e i limiti costituzionali dell'esercizio
della proprietà.
2. - Benché
sollevata a seguito di concessione di provvedimento ex art. 700 cod. proc.
civ.
3. - La questione di
legittimità costituzionale non è fondata.
Va anzitutto rilevato che
la concezione ideologica sulla quale il giudice a quo crede di impostare la sua
interpretazione dell'art. 6 non risponde allo spirito dello Statuto dei
lavoratori e allo scopo che il legislatore ha inteso con esso
perseguire. A base dell'ordinanza vi è l'aprioristica persuasione che la norma
denunziata configuri il rapporto di lavoro come un inevitabile e irriducibile
contrasto fra datori di lavoro e lavoratori, in guisa che lo svolgimento
dell'attività produttiva debba attuarsi in un incessante conflitto fra opposti
interessi degli uni e degli altri. Ciò porta ad una errata
ed anacronistica nozione dell'impresa che contrasta con l'attuale realtà
economica e giuridica.
L'articolo denunziato
s'inquadra invece nel complesso delle norme che regolano i rapporti fra datori
di lavoro e lavoratori nell'esercizio dell'attività lavorativa e della produzione
economica. Esso non è diretto a limitare la libertà, la dignità e l'onorabilità
individuale del lavoratore nell'organizzazione aziendale, ma concorre a
disciplinare l'attività collettiva dei facenti parte di tale organizzazione.
Presupposto necessario di questa è la regolamentazione del complesso aziendale,
il quale, come quello di qualsivoglia gruppo umano avente uno scopo economico
comune, non può attuarsi senza i necessari controlli.
4. - L'art. 6 prende
dunque atto di una realtà necessaria e la regolamenta determinando i fini ai
quali devono essere dirette le visite personali di controllo, cioè la tutela del patrimonio aziendale in relazione alla
qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti,
precisando che esse devono svolgersi all'uscita dei luoghi di lavoro, con il
rispetto della dignità e della riservatezza del lavoratore e con l'applicazione
di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di
lavoratori.
5. - Ciò premesso, la
norma denunziata non contrasta con l'art. 13 della Costituzione e non lede
l'autonomia dell'individuo e la disponibilità della propria persona.
Le modalità indicate per
l'esercizio del controllo sono dirette a dare un carattere impersonale alle
visite, salvaguardando la tranquillità e la serenità dell'ambiente lavorativo e
proteggendo sia i beni del patrimonio aziendale sia, nei luoghi di lavoro,
quelli personali dei singoli lavoratori.
Si tratta in ogni caso di
controlli che non sono né possono essere coattivamente imposti, ma che devono
svolgersi col consenso dell'interessato, soggetto, in caso di
ingiustificato rifiuto soltanto a responsabilità disciplinare.
Come questa Corte ha già
ritenuto con la sentenza
n. 23 del 1975 in tema anch'essa di Statuto dei lavoratori, l'art. 13 della
Costituzione disciplina potestà coattive dirette a limitare l'autonomia e la
disponibilità della persona, ma non riguarda oneri volontariamente assunti che
non comportano alcuna degradazione giuridica e che non ledono in alcun modo la
dignità del soggetto.
6. - Gli stessi argomenti
fatti valere per l'art. 13 mostrano infine come sia
del pari in sussistente la pretesa violazione degli artt. 2, 3 e 41, secondo
comma, della Costituzione.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei
lavoratori) sollevata dal pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe in
riferimento agli artt. 2, 3, 13, 41, secondo comma,
della Costituzione.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 19/06/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 25/06/80.