Sentenza n.99 del 1980
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SENTENZA N.99

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente  

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori), promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1975 dal pretore di Milano, nel procedimento civile vertente tra Marino Agostino e la S.p.a. Alfa Romeo, iscritta al n. 487 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 26 novembre 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1980 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

udito l'avvocato generale dello Stato, Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - Il pretore di Milano solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 41, secondo comma della Costituzione.

Secondo il giudice a quo l'art. 6 dello Statuto colliderebbe con gli artt. 2 e 13 della Costituzione in quanto le visite personali di controllo previste nell'articolo denunziato violerebbero i diritti essenziali dell'uomo e la libertà personale del l'individuo e non potrebbero essere attuate nemmeno con il consenso dell'avente diritto o con quello collettivamente prestato dalle rappresentanze dei lavoratori, ma esclusivamente ad opera di specifici organi dello Stato.

Le disposizioni dell'art. 6 costituirebbero < una norma attributiva di un potere privato dissonante con il principio costituzionale dell'inviolabilità personale. L'ideologia che essa sottintende >, prosegue l'ordinanza, < è quella della originarietà normativa dell'ordinamento aziendale all'interno del quale il 6 maitre " si pone come titolare di un potere assoluto nei confronti dei lavoratori sudditi, considerati a stregua di irriducibili antagonisti del valore-cardine dell'ordinamento, la proprietà >. Da tale ideologia discenderebbe < una sorta di presunzione di sospetto nei confronti dei lavoratori occupati nell'impresa > e < una sorta di diffidenza di classe > e pertanto una prevalenza dei diritti dei proprietari di fronte a quelli dei loro dipendenti, il che violerebbe il principio dell'uguaglianza e i limiti costituzionali dell'esercizio della proprietà.

2. - Benché sollevata a seguito di concessione di provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ. la Corte ritiene che la questione sia ammissibile in quanto proposta nel corso e ai fini del giudizio di merito (sulla impugnazione del licenziamento), del quale il giudice a quo era già investito col procedimento principale.

3. - La questione di legittimità costituzionale non è fondata.

Va anzitutto rilevato che la concezione ideologica sulla quale il giudice a quo crede di impostare la sua interpretazione dell'art. 6 non risponde allo spirito dello Statuto dei lavoratori e allo scopo che il legislatore ha inteso con esso perseguire. A base dell'ordinanza vi è l'aprioristica persuasione che la norma denunziata configuri il rapporto di lavoro come un inevitabile e irriducibile contrasto fra datori di lavoro e lavoratori, in guisa che lo svolgimento dell'attività produttiva debba attuarsi in un incessante conflitto fra opposti interessi degli uni e degli altri. Ciò porta ad una errata ed anacronistica nozione dell'impresa che contrasta con l'attuale realtà economica e giuridica.

L'articolo denunziato s'inquadra invece nel complesso delle norme che regolano i rapporti fra datori di lavoro e lavoratori nell'esercizio dell'attività lavorativa e della produzione economica. Esso non è diretto a limitare la libertà, la dignità e l'onorabilità individuale del lavoratore nell'organizzazione aziendale, ma concorre a disciplinare l'attività collettiva dei facenti parte di tale organizzazione. Presupposto necessario di questa è la regolamentazione del complesso aziendale, il quale, come quello di qualsivoglia gruppo umano avente uno scopo economico comune, non può attuarsi senza i necessari controlli.

4. - L'art. 6 prende dunque atto di una realtà necessaria e la regolamenta determinando i fini ai quali devono essere dirette le visite personali di controllo, cioè la tutela del patrimonio aziendale in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti, precisando che esse devono svolgersi all'uscita dei luoghi di lavoro, con il rispetto della dignità e della riservatezza del lavoratore e con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.

5. - Ciò premesso, la norma denunziata non contrasta con l'art. 13 della Costituzione e non lede l'autonomia dell'individuo e la disponibilità della propria persona.

Le modalità indicate per l'esercizio del controllo sono dirette a dare un carattere impersonale alle visite, salvaguardando la tranquillità e la serenità dell'ambiente lavorativo e proteggendo sia i beni del patrimonio aziendale sia, nei luoghi di lavoro, quelli personali dei singoli lavoratori.

Si tratta in ogni caso di controlli che non sono né possono essere coattivamente imposti, ma che devono svolgersi col consenso dell'interessato, soggetto, in caso di ingiustificato rifiuto soltanto a responsabilità disciplinare.

Come questa Corte ha già ritenuto con la sentenza n. 23 del 1975 in tema anch'essa di Statuto dei lavoratori, l'art. 13 della Costituzione disciplina potestà coattive dirette a limitare l'autonomia e la disponibilità della persona, ma non riguarda oneri volontariamente assunti che non comportano alcuna degradazione giuridica e che non ledono in alcun modo la dignità del soggetto.

6. - Gli stessi argomenti fatti valere per l'art. 13 mostrano infine come sia del pari in sussistente la pretesa violazione degli artt. 2, 3 e 41, secondo comma, della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) sollevata dal pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 41, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/06/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 25/06/80.