Sentenza n.98 del 1980
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SENTENZA N.98

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, in relazione all'art. 8 dello stesso decreto (Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1976 dal pretore di Pisa, nel procedimento penale a carico di Del Ry Enrico ed altro, iscritta al n. 419 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 14 luglio 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti. per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

Per il pretore < la questione di illegittimità costituzionale rilevata dalla difesa degli imputati non è manifestamente in fondata ed essa appare rilevante ai fini del giudizio >, ma, mentre il giudizio di non manifesta infondatezza è sorretto da motivazione, neppure una parola è spesa per giustificare l'apprezzamento di rilevanza, che risulta per contro smentito da atti e documenti del procedimento penale, trasmessi alla Cancelleria di questa Corte, di cui il pretore non ha tenuto alcun conto.

Invero non l'Ispettore del lavoro ma il tecnico incaricato dall'E.N.P.I. ha effettuato verifiche, i cui verbali. in una con i rapporti giudiziari, sono stati inoltrati al pretore di Pisa, ma nel corso delle indagini non ha intimato diffide di sorta; la quale carenza poi è stata addirittura lamentata dal Del Ry e dal Biagini nelle opposizioni al decreto penale, aventi identico contenuto.

Pertanto, difetta alla duplice censura di illegittimità la necessaria base di fatto e altro non rimane che dichiararne l'irrilevanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'art. 9 d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, sollevata, in riferimento all'art. 8 dello stesso testo normativo per contrasto con gli articoli 3 e 27 Cost., dal pretore di Pisa con la ordinanza 21 febbraio 1976.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/06/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 25/06/80.