SENTENZA N.98
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, in
relazione all'art. 8 dello stesso decreto (Riorganizzazione centrale e
periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), promosso con
ordinanza emessa il 21 febbraio 1976 dal pretore di Pisa, nel procedimento
penale a carico di Del Ry Enrico ed altro, iscritta al n. 419 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184
del 14 luglio 1976.
Visto l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza
pubblica del 19 marzo 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato dello
Stato Giorgio Azzariti. per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
Per il pretore < la
questione di illegittimità costituzionale rilevata dalla difesa degli imputati
non è manifestamente in fondata ed essa appare rilevante ai fini del giudizio
>, ma, mentre il giudizio di non manifesta infondatezza è sorretto da
motivazione, neppure una parola è spesa per giustificare l'apprezzamento di
rilevanza, che risulta per contro smentito da atti e documenti del procedimento
penale, trasmessi alla Cancelleria di questa Corte, di cui il pretore non ha
tenuto alcun conto.
Invero non l'Ispettore del
lavoro ma il tecnico incaricato dall'E.N.P.I. ha effettuato verifiche, i cui
verbali. in una con i rapporti giudiziari, sono stati inoltrati al pretore di
Pisa, ma nel corso delle indagini non ha intimato diffide di sorta; la quale
carenza poi è stata addirittura lamentata dal Del Ry e dal Biagini nelle
opposizioni al decreto penale, aventi identico contenuto.
Pertanto, difetta alla
duplice censura di illegittimità la necessaria base di fatto e altro non rimane
che dichiararne l'irrilevanza.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la
questione di legittimità dell'art. 9 d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, sollevata,
in riferimento all'art. 8 dello stesso testo normativo per contrasto con gli
articoli 3 e 27 Cost., dal pretore di Pisa con la ordinanza 21 febbraio 1976.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/06/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 25/06/80.