SENTENZA N.97
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta
dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e
dell'art. 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Pensioni di guerra) promosso
con ordinanza emessa il 26 gennaio 1976 dalla Corte dei conti - Sezione la
giurisdizionale -, sul ricorso di Pompili Sebastiano,
iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 198 del 28 luglio 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 16 gennaio 1980 il
Giudice relatore Guido Astuti;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
1. -
2. - La questione è
fondata. Questa Corte ha già avuto più volte l'occasione di porre a raffronto
le diverse discipline normative che caratterizzano l'ordinamento delle pensioni
ordinarie e rispettivamente delle pensioni, assegni o indennità di guerra, ed ha ripetutamente riconosciuto la particolare natura delle
seconde, in relazione al carattere risarcitorio e allo speciale fondamento
giuridico costituito dalla causa di guerra che giustifica un regime sostanziale
differenziato rispetto a quello proprio delle pensioni ordinarie, dirette ad
assicurare un trattamento di quiescenza, di contenuto remunerativo, al termine
d'un rapporto di impiego o di servizio (si v. da ultimo la sentenza n. 55/1980).
Ma al tempo stesso questa Corte ha ritenuto che se il diverso fondamento e
regime sostanziale può determinare talune differenze
anche in ordine alla normativa processuale, tuttavia il distinto titolo
giuridico della pretesa non può avere rilevanza di fronte alle pari esigenze di
tutela che richiedono, per gli aventi diritto a pensioni ordinarie o di guerra,
una medesima disciplina dei rimedi avverso i provvedimenti resi in sede
amministrativa, specie per quanto riguarda le modalità di proposizione dei
relativi ricorsi, davanti allo stesso organo giurisdizionale (sentenze nn. 170/1971; 38/1972; 41/1973; 85/1975; 131/1975).
Per quanto concerne, in
particolare, il termine perentorio di novanta giorni per la proposizione dei
ricorsi in materia di pensioni ordinarie, con la sentenza n. 8/1976
ne è stata dichiarata la illegittimità sulla base di
un duplice ordine di motivi, sia perchè oggetto del giudizio è un diritto
soggettivo di natura patrimoniale, sia perchè il provvedimento amministrativo
che lo riconosce o esclude è atto di carattere così detto paritetico e non autoritativo, e conseguentemente il controllo
giurisdizionale attribuito alla competenza della Corte dei conti non è limitato
all'esame della legittimità del provvedimento stesso, ma si estende al
contenuto del rapporto controverso, essendo sostanzialmente volto
all'accertamento del diritto a pensione. Sono gli stessi argomenti per cui la
giurisprudenza del Consiglio di Stato già aveva escluso che per i ricorsi
relativi a diritti patrimoniali, devoluti alla sua giurisdizione esclusiva,
potesse valere il termine di decadenza di sessanta giorni stabilito in via
generale dall'art. 36 del t.u. approvato con r.d. 26 giugno 1924, n. 1054.
Ora, appare evidente come
i motivi dianzi ricordati non possano non essere estesi anche nei confronti
delle controversie in materia di pensioni, assegni o indennità di guerra, data
la incontestabile natura di diritto soggettivo patrimoniale riconosciuta alle
relative pretese di prestazioni pensionistiche, e il carattere paritetico e non
autoritativo dei connessi provvedimenti
amministrativi. Non sfugge la differenza delle vigenti normative, per cui il
diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilità, non si perde,
di regola, per prescrizione (art. 5 t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1092), mentre il diritto a chiedere la liquidazione della pensione, assegno
o indennità di guerra, nei casi in cui il pro cedimento non si inizia di
ufficio ma solo a domanda, < si prescrive > per i militari, dopo
trascorsi cinque anni dall'effettiva cessazione del servizio di guerra comunque
avvenuta, e, per i civili, trascorsi cinque anni dal verificarsi degli eventi
considerati dalla legge come fatti di guerra (art. 99 t.u. approvato con d.P.R.
23 dicembre 1978, n. 915).
Ma senza indagare qui
sulla natura di detto termine questa differenza di disciplina, connessa
all'esigenza di un tempestivo accertamento della dipendenza della morte o
invalidità da causa di servizio o fatto di guerra ad opera
delle competenti autorità amministrative e sanitarie, non ha tuttavia rilievo
in ordine alla qualificazione del diritto e al fondamento della sua tutela
giurisdizionale; e pertanto si impone il riconoscimento della illegittimità
delle disposizioni denunciate, che appaiono prive ormai di giustificazione sul
piano della razionalità, e quindi integrano una disparità di trattamento che
deve essere eliminata in ossequio al principio sancito dall'art. 3 della
Costituzione.
Alla conseguente
declaratoria di incostituzionalità non possono fare
ostacolo né la preoccupazione relativa alle possibili conseguenze per
l'aggravamento ulteriore dei ruoli del contenzioso pensionistico di guerra, né
le considerazioni dell'ordinanza di rimessione circa gli effetti della
eliminazione del termine di decadenza in relazione al disposto dell'art. 112
della legge n. 313 del 1968, perchè il regime delle modificazioni e revisioni
d'ufficio o a domanda dei provvedimenti concessivi o negativi del trattamento
pensionistico di guerra, ai fini della liquidazione del trattamento stesso o di
trattamento più favorevole, e salvi comunque i diritti riconosciuti, è stato
modificato con le disposizioni dell'art. 78 e seguenti del vigente t.u. del
1978, disciplinando i casi di revoca e modificazione dei provvedimenti senza
limite di tempo, e la speciale procedura per la perdita, sospensione o
riduzione delle pensioni o degli assegni (artt. 81 sg.,
112 sg.).
3. - In conseguenza della
pronuncia di incostituzionalità delle norme denunciate, va dichiarata di
ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la
illegittimità dell'identica disposizione contenuta nell'art. 86, primo comma,
del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, e
nell'art. 116 del t.u. approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, oggi
vigente.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara la illegittimità
costituzionale degli artt. 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 109 della
legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui prescrivono, per la
proposizione dei ricorsi in materia di pensioni, assegni o indennità di guerra,
da parte degli aventi diritto, il termine perentorio di novanta giorni dalla
data di notificazione o consegna del provvedimento impugnato;
dichiara altresì
d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e negli
stessi limiti, la illegittimità costituzionale dell'art. 86, primo comma, del
r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, e
dell'articolo 116 del t.u. approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/06/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 25/06/80.