ORDINANZA N.95
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori
giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 1o ottobre 1973, n. 580 (Misure
urgenti per l'Università), convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre
1973, n. 766, promossi con ordinanze emesse dal tribunale amministrativo
regionale del Lazio il 16 febbraio 1977 e il 19 aprile 1978, rispettivamente
sui ricorsi di Cairella Michelangelo e di Baroni Carlo ed altri contro il
Ministero della pubblica istruzione e l'Università degli studi di Roma,
iscritte al n. 241 del registro ordinanze 1977 e al n.456 del registro
ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176
del 1977 e n. 354 del 1978.
Visti gli atti di
costituzione di Cairella Michelangelo e di Baroni ed altri; nonché
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza
pubblica del 24 ottobre 1979 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;
uditi l'avv. Walter
Prosperetti, per Baroni Carlo ed altri e l'avvocato dello Stato Franco
Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con le
ordinanze indicate in epigrafe il TAR del Lazio ha sollevato due questioni di
legittimità costituzionale relative all'art. 3 del d.l. 1o ottobre 1973, n. 580
(recante < Misure urgenti per l'Università >), convertito, con
modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, nella parte in cui esclude
dall'inquadramento nel ruolo dei professori universitari, con la qualifica di
straordinari, gli assistenti ordinari che siano stati dichiarati maturi in un
concorso a cattedra e nella parte in cui esclude dall'inquadramento, nel
suddetto ruolo, gli assistenti ordinari, incaricati di un insegnamento nelle
facoltà di medicina e rivestenti la qualifica di primari ospedalieri ai sensi
del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 129 (recante < Ordinamento interno dei servizi
di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura
>); che dette questioni sono state proposte in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento posto in essere
dalla norma impugnata nei confronti delle due categorie predette rispetto ai
professori aggregati, ai vincitori di concorso a professore aggregato, ai
direttori delle scuole autonome di ostetricia, agli aggregati clinici di cui al
r.d. 8 febbraio 1937, n. 794 ed ai ternati nei concorsi universitari, i quali
tutti in forza della norma impugnata possono ottenere, a domanda,
l'inquadramento nel ruolo dei professori universitari con la qualifica di
straordinari;
che le parti private si
sono costituite insistendo perchè dette questioni siano dichiarate fondate,
mentre l'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi per il Presidente del
Consiglio dei ministri, ha chiesto che siano dichiarate non fondate;
che i giudizi di
legittimità sollevati dal giudice a quo vanno riuniti, stante l'analogia fra di
essi;
Considerato che il TAR del
Lazio, nelle ordinanze di rimessione, ponendo a confronto il trattamento
previsto dalla norma impugnata per i professori aggregati, i vincitori di
concorso a professore aggregato, i ternati in concorsi a cattedra, i direttori
delle scuole autonome di ostetricia, gli aggregati clinici e le ripetute due
categorie ha rilevato una irragionevole disparità di trattamento fra dette
categorie in danno delle ultime due, essendo esclusa solo per gli appartenenti
ad esse la possibilità di immissione nel ruolo dei professori universitari con
la qualifica di straordinari;
che il dubbio di
legittimità costituzionale così prospettato dalle ordinanze di rimessione si
riflette anche su altre parti dell'art. 3 del d.l. 1o ottobre 1973, n. 580,
come modificato dalla legge di conversione 30 novembre 1973, n.
che la scelta fra l'una o
l'altra soluzione non può dipendere dal modo in cui la questione è stata
prospettata nelle ordinanze di rimessione;
che appare perciò necessario salva ogni pronuncia sul
merito sollevare incidentalmente questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 del citato d.l. 1o ottobre 1973, n. 580, nella parte in cui dispone
la immissione senza concorso nei ruoli dei professori universitari della
categoria degli aggregati clinici di cui al r.d. 8 febbraio 1937, n. 794,
obbiettivamente distinta da quelle dei professori di Università, in riferimento
all'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione, che pongono le regole
generali del buon andamento della P.A. e della immissione a seguito di pubblico
concorso nonché all'art. 33 della Costituzione, sulla posizione delle
Università e degli altri Istituti di alta cultura;
che il dubbio di legittimità costituzionale va posto
anche in riferimento all'art. 3, primo comma, in quanto la immissione in ruolo
senza concorso accorderebbe alla accennata categoria un privilegio non
giustificato;
che la questione appare
rilevante e non manifestamente infondata.
PER
QUESTI MOTIVI
1) dispone la trattazione
innanzi a sè della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l.
1o ottobre 1973, n. 580, come modificato dalla legge di conversione 30 novembre
1973, n. 766, nella parte in cui prevede la possibilità d'inquadramento nel
ruolo dei professori universitari, con la qualifica di straordinari, degli
aggregati clinici di cui al r.d. 8 febbraio 1937, n.
2) ordina il rinvio del
giudizio, perchè la questione sia trattata congiuntamente alla questione di
legittimità costituzionale di cui al numero precedente;
3) ordina che la
cancelleria provveda agli adempimenti di legge;
4) ordina che la presente
ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/06/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 19/06/80.