Ordinanza n.95 del 1980
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ORDINANZA N.95

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente  

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 1° ottobre 1973, n. 580 (Misure urgenti per l'Università), convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, promossi con ordinanze emesse dal tribunale amministrativo regionale del Lazio il 16 febbraio 1977 e il 19 aprile 1978, rispettivamente sui ricorsi di Cairella Michelangelo e di Baroni Carlo ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione e l'Università degli studi di Roma, iscritte al n. 241 del registro ordinanze 1977 e al n.456 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 del 1977 e n. 354 del 1978.

Visti gli atti di costituzione di Cairella Michelangelo e di Baroni ed altri; nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1979 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;

uditi l'avv. Walter Prosperetti, per Baroni Carlo ed altri e l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il TAR del Lazio ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 3 del d.l. 1° ottobre 1973, n. 580 (recante < Misure urgenti per l'Università >), convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, nella parte in cui esclude dall'inquadramento nel ruolo dei professori universitari, con la qualifica di straordinari, gli assistenti ordinari che siano stati dichiarati maturi in un concorso a cattedra e nella parte in cui esclude dall'inquadramento, nel suddetto ruolo, gli assistenti ordinari, incaricati di un insegnamento nelle facoltà di medicina e rivestenti la qualifica di primari ospedalieri ai sensi del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 129 (recante < Ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura >); che dette questioni sono state proposte in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento posto in essere dalla norma impugnata nei confronti delle due categorie predette rispetto ai professori aggregati, ai vincitori di concorso a professore aggregato, ai direttori delle scuole autonome di ostetricia, agli aggregati clinici di cui al r.d. 8 febbraio 1937, n. 794 ed ai ternati nei concorsi universitari, i quali tutti in forza della norma impugnata possono ottenere, a domanda, l'inquadramento nel ruolo dei professori universitari con la qualifica di straordinari;

che le parti private si sono costituite insistendo perchè dette questioni siano dichiarate fondate, mentre l'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che siano dichiarate non fondate;

che i giudizi di legittimità sollevati dal giudice a quo vanno riuniti, stante l'analogia fra di essi;

Considerato che il TAR del Lazio, nelle ordinanze di rimessione, ponendo a confronto il trattamento previsto dalla norma impugnata per i professori aggregati, i vincitori di concorso a professore aggregato, i ternati in concorsi a cattedra, i direttori delle scuole autonome di ostetricia, gli aggregati clinici e le ripetute due categorie ha rilevato una irragionevole disparità di trattamento fra dette categorie in danno delle ultime due, essendo esclusa solo per gli appartenenti ad esse la possibilità di immissione nel ruolo dei professori universitari con la qualifica di straordinari;

che il dubbio di legittimità costituzionale così prospettato dalle ordinanze di rimessione si riflette anche su altre parti dell'art. 3 del d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, come modificato dalla legge di conversione 30 novembre 1973, n. 766, in quanto la denunciata disparità di trattamento, ove venisse riconosciuta, potrebbe essere eliminata sia immettendo nel suddetto ruolo gli assistenti ordinari dichiarati maturi in concorsi a cattedra e quelli che siano incaricati d'insegnamento nelle facoltà di medicina ed abbiano la qualifica di primari ospedalieri ex d.P.R. 27 marzo 1969, n. 129, sia escludendo dall'ammissione in detto ruolo una delle categorie per le quali la norma impugnata prevede la possibilità d'immissione;

che la scelta fra l'una o l'altra soluzione non può dipendere dal modo in cui la questione è stata prospettata nelle ordinanze di rimessione;

che appare perciò necessario salva ogni pronuncia sul merito sollevare incidentalmente questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del citato d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, nella parte in cui dispone la immissione senza concorso nei ruoli dei professori universitari della categoria degli aggregati clinici di cui al r.d. 8 febbraio 1937, n. 794, obbiettivamente distinta da quelle dei professori di Università, in riferimento all'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione, che pongono le regole generali del buon andamento della P.A. e della immissione a seguito di pubblico concorso nonché all'art. 33 della Costituzione, sulla posizione delle Università e degli altri Istituti di alta cultura;

che il dubbio di legittimità costituzionale va posto anche in riferimento all'art. 3, primo comma, in quanto la immissione in ruolo senza concorso accorderebbe alla accennata categoria un privilegio non giustificato;

che la questione appare rilevante e non manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dispone la trattazione innanzi a sè della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, come modificato dalla legge di conversione 30 novembre 1973, n. 766, nella parte in cui prevede la possibilità d'inquadramento nel ruolo dei professori universitari, con la qualifica di straordinari, degli aggregati clinici di cui al r.d. 8 febbraio 1937, n. 794, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo e terzo comma, e 33 della Costituzione;

2) ordina il rinvio del giudizio, perchè la questione sia trattata congiuntamente alla questione di legittimità costituzionale di cui al numero precedente;

3) ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge;

4) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/06/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 19/06/80.