ORDINANZA N.93
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori
giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n.
825, e del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta
locale sui redditi), promosso con ordinanze emesse dalle Commissioni tributarie
di 1o grado di: Pisa il 25 gennaio 1979, Palermo il 9 aprile 1979, Chiavari il
22 marzo 1979, Livorno il 27 novembre 1978 (numero due ordinanze), Lanciano l'8
maggio 1979, Biella il 15 novembre 1978, Lodi il 9 maggio 1979 (numero due
ordinanze), Brescia il 17 marzo 1979, Trieste il 7 novembre 1977, Bolzano il 23
maggio 1979; dalla Commissione tributaria di 2o grado di Torino il 21 giugno
1979; dalle Commissioni tributarie di 1o grado di: Firenze il 1o giugno 1979,
Larino il 9 maggio 1979, Modena il 22 febbraio 1978; rispettivamente iscritte
ai nn. 537, 579, 597, 724, 725, 733, 765, 806, 807, 816, 840, 899, 905, 934 e
991 del registro ordinanze 1979 ed al n. 18 del registro ordinanze 1980 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 258, 284, 291, 353 del
1979 e nn. 8, 15, 22, 43, 57, 78 del 1980.
Visti gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 7 maggio 1980 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con le
ordinanze indicate in epigrafe, le commissioni tributarie di primo grado di
Pisa, di Palermo, di Chiavari, di Livorno, di Lanciano, di Biella, di Lodi, di
Brescia, di Trieste, di Bolzano, di Firenze, di Larino, di Modena, e la
commissione tributaria di secondo grado di Torino hanno sollevato questione di
legittimità costituzionale delle norme che assoggettano i redditi di lavoro
autonomo all'imposta locale sui redditi: ora impugnando gli artt. 1 (con
particolare riguardo al primo ovvero al secondo comma, lett. a) e 7 (con
particolare riguardo al primo, secondo e quarto comma) del d.P.R. 29 settembre
1973, n.
che in tutti i giudizi è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che
che i giudizi stessi
possono essere riuniti e congiuntamente decisi.
Considerato che, in tutti
i suoi aspetti, la questione è stata già risolta dalla Corte, con la sentenza n. 42 del 1980: che ha dichiarato, da una parte, <
l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971,
n. 825, e dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 n. 1
della legge 9 ottobre 1971, n. 825, 1 e 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599,
nonché dell'intero d.P.R. n. 599, nella parte in cui
prevede l'applicazione dell'imposta locale sui redditi a carico dei lavoratori
autonomi (sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 35 e 53 Cost., con le
ordinanze indicate in epigrafe), già decisa con sentenza n. 42 del 1980.
Cosi deciso in Roma, in
camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 05/06/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 11/06/80.