Ordinanza n.93 del 1980
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ORDINANZA N.93

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), promosso con ordinanze emesse dalle Commissioni tributarie di 1° grado di: Pisa il 25 gennaio 1979, Palermo il 9 aprile 1979, Chiavari il 22 marzo 1979, Livorno il 27 novembre 1978 (numero due ordinanze), Lanciano l'8 maggio 1979, Biella il 15 novembre 1978, Lodi il 9 maggio 1979 (numero due ordinanze), Brescia il 17 marzo 1979, Trieste il 7 novembre 1977, Bolzano il 23 maggio 1979; dalla Commissione tributaria di 2° grado di Torino il 21 giugno 1979; dalle Commissioni tributarie di 1° grado di: Firenze il 1° giugno 1979, Larino il 9 maggio 1979, Modena il 22 febbraio 1978; rispettivamente iscritte ai nn. 537, 579, 597, 724, 725, 733, 765, 806, 807, 816, 840, 899, 905, 934 e 991 del registro ordinanze 1979 ed al n. 18 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 258, 284, 291, 353 del 1979 e nn. 8, 15, 22, 43, 57, 78 del 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1980 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, le commissioni tributarie di primo grado di Pisa, di Palermo, di Chiavari, di Livorno, di Lanciano, di Biella, di Lodi, di Brescia, di Trieste, di Bolzano, di Firenze, di Larino, di Modena, e la commissione tributaria di secondo grado di Torino hanno sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che assoggettano i redditi di lavoro autonomo all'imposta locale sui redditi: ora impugnando gli artt. 1 (con particolare riguardo al primo ovvero al secondo comma, lett. a) e 7 (con particolare riguardo al primo, secondo e quarto comma) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, cui varie ordinanze aggiungono l'art. 35, mentre la commissione tributaria di primo grado di Bolzano richiama altresì l'art. 1 Cost.; ora censurando l'intero decreto presidenziale n. 599 del 1973, nella parte concernente i lavoratori autonomi; ora estendendo l'impugnativa all'art. 4 n. 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sempre per l'asserita violazione dei predetti parametri costituzionali;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari l'infondatezza della questione così sollevata;

che i giudizi stessi possono essere riuniti e congiuntamente decisi.

Considerato che, in tutti i suoi aspetti, la questione è stata già risolta dalla Corte, con la sentenza n. 42 del 1980: che ha dichiarato, da una parte, < l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi >; ed ha invece precisato, d'altra parte, che non si rende necessario pronunciare il corrispondente annullamento dell'art. 7 del citato decreto presidenziale, < poiché la disciplina delle deduzioni a favore dei lavoratori autonomi è resa a sua volta inoperante, circa i rapporti ai quali non possa più essere applicato l'art. 1, già in forza della dichiarazione d'illegittimità parziale della disciplina riguardante il presupposto dell'imposta locale sui redditi >.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 n. 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, 1 e 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, nonché dell'intero d.P.R. n. 599, nella parte in cui prevede l'applicazione dell'imposta locale sui redditi a carico dei lavoratori autonomi (sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 35 e 53 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe), già decisa con sentenza n. 42 del 1980.

Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/06/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 11/06/80.