Ordinanza n.92 del 1980
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ORDINANZA N.92

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 13 del 12 febbraio 1980.

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ravvisata la necessità di correggere gli errori materiali nella motivazione e nel dispositivo della sentenza n. 13 del 12 febbraio 1980 .

.

Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone:

I) che nella motivazione della sentenza n. 13 del 12 febbraio 1980 siano corretti i seguenti errori materiali nel modo che segue:

1) a pag. 13 riga 15a deve intendersi < a 40 > in luogo di < e 41 >;

2) a pag. 19 riga 4a deve intendersi < art. 56 > in luogo di < art. 52 >;

3) a pag. 25 riga 1 la deve intendersi < comma terzo > in luogo di < comma primo >;

4) a pag. 25 riga 17a deve intendersi < 2 aprile > in luogo di < 3 aprile >;

5) a pag. 26 riga 1a < deve intendersi < comma nono > in luogo di < comma primo >;

6) a pag. 36 riga 1a deve intendersi < erano già muniti > in luogo di < sono privi >;

7) a pag. 36 righe da 3 a 5 deve intendersi < legge 10 febbraio 1953, n. 62, la complessa facoltà di individuare zone di ricupero del patrimonio edilizio e urbanistico in condizioni di degrado e > in luogo di < ge 10 febbraio 1953, n. 62, zone di ricupero del patrimonio edilizio e urbanistico in condizioni di degrado la complessa facoltà di individuare nell'ambito >;

8) a pag. 39 riga la deve intendersi < art. 21 > in luogo di < art. 2 >;

II) che nel dispositivo della stessa sentenza a pag. 41, al punto 3, deve intendersi < dell'art. 11 > in luogo di < dell'art. 42 >.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/06/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

Depositata in cancelleria il 11/06/80.