ORDINANZA N.90
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme
per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei
canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) promosso
con ordinanza emessa il 5 giugno 1978 dal pretore di Pattada,
nel procedimento civile vertente tra Cappai Giovanna Maria e l'Istituto autonomo per le case popolari della
Provincia di Sassari, iscritta al n. 896 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 del 6 febbraio 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1980 il
Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto
che il pretore di Pattada, con ordinanza emessa il 5
giugno 1978 (ma pervenuta alla Corte il 13 novembre 1979), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 30 dicembre
1972, n. 1035, per pretesa violazione degli artt. 3 e 24 Cost.: assumendo
che l'assegnatario di un alloggio popolare, in quanto privato della possibilità
di ricorrere al pretore avverso il decreto di revoca dell'assegnazione, sarebbe
posto in condizione deteriore rispetto ad ogni altro inquilino di una privata
abitazione; che in tale giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, chiedendo invece il rigetto dell'impugnativa.
Considerato
che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. n. 1035 del 1972 in riferimento agli artt. 3 e 24
primo comma (nonché agli artt. 25, primo comma, 76 e 102 primo comma Cost.) è
stata ritenuta non fondata dalla sentenza n. 100 del
1979 e manifestamente infondata dall'ordinanza n. 23 del 1980.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035,
sollevata dal pretore di Pattada, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 05/06/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 11/06/80.