Ordinanza n.89 del 1980
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ORDINANZA N.89

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. a), del d.lg.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39 (Disciplina del trattamento di riversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia) promossi con ordinanze dei Pretori di Brescia e di Mantova, emesse il 2 e il 22 maggio 1979 nei procedimenti civili vertenti tra Penna Angela e l'INPS e tra Riderelli Rosa e l'INPS, iscritte ai nn. 492 e 658 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 237 e 332 del 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1980 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe citate è stata sollevata dai Pretori di Brescia e Mantova la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. a, del d.lg.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, nella parte in cui sancisce la perdita del diritto alla pensione di riversibilità a carico della previdenza sociale, nei confronti delle figlie dell'assicurato o del pensionato che, successivamente, si siano maritate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che la medesima questione è stata decisa con sentenza di questa Corte n. 140 del 1979, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, lett. a, del d.lg.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. a, del d.lg.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 140 del 1979.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/06/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 11/06/80.