ORDINANZA N.89
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. a), del d.lg.lgt. 18 gennaio
1945, n. 39 (Disciplina del trattamento di riversibilità delle pensioni
dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia) promossi con
ordinanze dei Pretori di Brescia e di Mantova, emesse il 2 e il 22 maggio 1979
nei procedimenti civili vertenti tra Penna Angela e l'INPS e tra Riderelli Rosa
e l'INPS, iscritte ai nn. 492 e 658 del registro ordinanze 1979 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 237 e 332 del 1979.
Visto l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 22 aprile 1980 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con le
ordinanze in epigrafe citate è stata sollevata dai Pretori di Brescia e Mantova
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. a, del d.lg.lgt.
18 gennaio 1945, n. 39, nella parte in cui sancisce la perdita del diritto alla
pensione di riversibilità a carico della previdenza sociale, nei confronti
delle figlie dell'assicurato o del pensionato che, successivamente, si siano
maritate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che la medesima
questione è stata decisa con sentenza di questa Corte n. 140 del 1979,
con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3,
lett. a, del d.lg.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett.
a, del d.lg.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, già dichiarato costituzionalmente
illegittimo con sentenza
n. 140 del 1979.
Così deciso in Roma, in
camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 05/06/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 11/06/80.