ORDINANZA N.88
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori
giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale degli artt. 58, 59 e 65 della legge 27 luglio 1978,
n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani)
promossi con ordinanze emesse dal giudice conciliatore di Mirabello il 14
aprile 1979, dal pretore di Venezia il 6 dicembre 1978, dal giudice
conciliatore di Scandicci il 4 maggio 1979, dal giudice conciliatore di Ravenna
il 24 maggio 1979, dal giudice conciliatore di Busto Arsizio il 7 giugno 1979,
dal giudice conciliatore di Torino il 29 marzo 1979, dal tribunale di Pescara
il 30 maggio 1979, dal giudice conciliatore di Ariccia il 13 giugno 1979, dal giudice
conciliatore di Bari il 28 marzo (numero due ordinanze) e il 14 marzo 1979, dal
giudice conciliatore di Udine il 30 marzo e il 5 aprile 1979, dal pretore di
Pizzo il 13 giugno 1979, dal giudice conciliatore di Milano il 28 maggio 1979,
dal pretore di Agrigento il 10 maggio 1979, dal giudice conciliatore di
Castelveccana il 5 luglio 1979, dal pretore di Lucca il 24 giugno 1979, dal
giudice conciliatore di Peschiera Borromeo il 20 giugno 1979, dal giudice
conciliatore di Manfredonia il 25 giugno 1979, dal pretore di Cagliari il 5
luglio 1979, dal giudice conciliatore di Genova-Bolzaneto il 18 luglio 1979,
dal pretore di Atessa il 26 luglio 1979, dal giudice conciliatore di Bitonto il
13 luglio 1979, dal giudice conciliatore di Prato il 3 ottobre 1979, dal
giudice conciliatore di Gorizia il 29 settembre 1979, dal giudice conciliatore
di Salsomaggiore Terme il 30 luglio 1979, dal giudice conciliatore di Parma il
24 ottobre 1979, dal giudice conciliatore di Cinisello Balsamo il 18 giugno
1979, dal giudice conciliatore di Gorizia il 27 ottobre 1979, dal giudice
conciliatore di Cologno Monzese il 20 giugno 1979, dal pretore di Potenza il 19
ottobre 1979 e dal pretore di Firenze il 10 ottobre 1979, rispettivamente
iscritte ai nn. 543, 545, 556, 562, 574, 578, 582, 584, 601, 602, 603, 604,
605, 606, 627, 628, 657, 665, 730, 771, 779, 781, 804, 805, 863, 864, 874, 910,
912, 919, 927, 931 e 981 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 251, 258, 265, 284, 291, 298, 304, 318,
332 e 353 del 1979 e nn. 8, 15, 36, 43, 50 e 64 del 1980.
Visti gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 22 aprile 1980 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto:
1) che con trenta delle
ordinanze indicate in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59 n. 1, 65 della legge
sull'equo canone n. 392 del 27 luglio
2) che con altre tre delle
ordinanze indicate in epigrafe (nn. 601, 602 e 657/79) è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale del citato art. 59 della legge n. 392
del 27 luglio
Considerata la connessione
delle questioni proposte con le ordinanze di rimessione, sicché i relativi
giudizi vanno riuniti e definiti con unica ordinanza.
Considerato che ambedue le
questioni, tra loro alternative, sono state già prospettate alla Corte la
quale, con la sentenza n. 22 del 1980, le ha risolte nel senso di riconoscere la
fondatezza della questione indicata sub 1) e l'infondatezza di quella formulata
sub 2); detta sentenza, infatti, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 58, 59 n. 1, 65 citata legge n. 392 del
che l'accoglimento della
questione sub 1) è motivata in termini tali da escludere la fondatezza della
questione prospettata sub 2) e che il dispositivo adottato comporta
necessariamente la non fondatezza delle censure formulate a sostegno della
questione prospettata sub 2).
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge ll marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
a) dichiara manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 58, 59 n. 1, 65 della legge sull'equo canone 27 luglio 1978, n.
392, nella parte in cui esclude il diritto di recesso per necessità del
locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a
proroga, perchè già dichiarato illegittimo con sentenza n. 22 del 1980;
b) dichiara manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge
n. 392 del 1978 sollevata con le ordinanze di remissione nn. 601, 602 e 657 del
1979, perchè già ritenuta non fondata con la suddetta sentenza della Corte
costituzionale.
Così deciso in Roma, in
camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 05/06/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 11/06/80.