Ordinanza n.87 del 1980
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ORDINANZA N.87

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 20 aprile e il 17 luglio 1979 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi proposti da Di Bernardino Nicola e da Luppi Igino, rispettivamente iscritte al n. 1013 del registro ordinanze 1979 e al n. 44 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 5 marzo 1980.

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1980 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che con le ordinanze citate in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di appellare la sentenza del tribunale che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per prescrizione in conseguenza della concessione di circostanze attenuanti.

Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte con la sentenza n. 72 del 1979, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, del codice di procedura penale, nella parte impugnata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con sentenza n. 72 del 1979.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/06/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 11/06/80.