ORDINANZA N.84
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori
giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale degli artt. 15 e 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865
e dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme sui programmi e sul
coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica-Modalità di determinazione
della indennità di espropriazione e di occupazione), promossi con ordinanze
emesse dalla Corte d'appello di Genova il 15 e l'8 febbraio e il 10 maggio
1979, rispettivamente iscritte ai nn. 386, 387 e 798 del registro ordinanze
1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 189 del 1979 e
n. 15 del 1980.
Visti gli atti di
costituzione di Firpo G. Battista e Lorenzo e del Comune di Genova, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 20 marzo 1980 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con le
ordinanze in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale
degli artt. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 14 della legge 28 gennaio
1977, n. 10 concernenti i criteri per la determinazione delle indennità
relative ai suoli edificatori espropriati per pubblica utilità;
Considerato che dette
norme sono state dichiarate illegittime con la sentenza del 25 gennaio 1980, n. 5 di questa Corte, ed hanno quindi cessato di avere
efficacia (art. 136 Cost.); che con le ordinanze suddette è stata sollevata
anche questione di legittimità dell'art. 15 della legge n. 865 del 1971, come
modificato dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977, per la parte in cui, ai
fini della determinazione in sede di gravame della misura dell'indennità di
esproprio dei terreni con destinazione edilizia fa riferimento ai criteri
fissati dalle indicate disposizioni dichiarate illegittime; che, per la detta
parte, il menzionato art. 15 non può più trovare applicazione, essendo venuta
meno la norma base alla quale si riferiva, ferma ovviamente restando la
disciplina dettata per quanto riguarda la determinazione dell'indennità di
esproprio dei terreni con destinazione agricola, così come già posto in
evidenza al punto 5 della menzionata sentenza n. 5 del 1980 di questa Corte.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle
Norme integrative per i giudizi avanti a questa Corte.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 16
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificati dall'art. 14 della legge
28 gennaio 1977, n. 10, sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe in
riferimento agli artt. 3,42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in
camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 05/06/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 11/06/80.