ORDINANZA N.83
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e
dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme sui programmi e sul
coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica - Modalità di determinazione
della indennità di espropriazione e di occupazione), promosso con ordinanze
emesse il 22 dicembre 1976 dal Tribunale di Napoli, il 19 febbraio 1979 dal
Tribunale di Firenze, il 28 febbraio e il 4 aprile 1979 dalla Sezione di Corte
d'Appello di Campobasso, il 22 settembre e il 13 novembre 1978 dalla Corte
d'Appello di Bologna (n. 3 ordinanze), il 16 febbraio 1979 dalla Corte
d'Appello di Firenze e il 14 e il 4 maggio 1979 dalla Corte d'Appello di Lecce,
iscritte rispettivamente al n. 429 del registro ordinanze 1977 e ai nn.
482,533,583,633, 634,635,642,656 e 701 del registro ordinanze 1979 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 1977 e nn.
230,251,291,318,310,325,332 e 338 del 1979.
Visti gli atti di
costituzione della Soc. Coop. A. Murri, della S.p.a. Fiord, della Soc. Coop. La
Fornace, di Garulli Franco, dalla S.p.a. Cave Reno e del Comune di Bologna,
nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 20 marzo 1980 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che, con le
ordinanze indicate in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità
costituzionale degli artt. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 14 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernenti i criteri per la determinazione delle
indennità relative ad immobili espropriati per pubblica utilità.
Considerato che le norme
stesse sono state dichiarate illegittime con la sentenza del 25 gennaio 1980, n. 5 di questa Corte e che pertanto le stesse hanno
cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.).
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme
integrative per i giudizi avanti a questa Corte.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 14 legge 28 gennaio 1977, n. 10 sollevate con
le ordinanze di cui in epigrafe in relazione agli artt. 3, 36, 42 e 53 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in
camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 05/06/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 11/06/80.