Ordinanza n.83 del 1980
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ORDINANZA N.83

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme sui programmi e sul coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica - Modalità di determinazione della indennità di espropriazione e di occupazione), promosso con ordinanze emesse il 22 dicembre 1976 dal Tribunale di Napoli, il 19 febbraio 1979 dal Tribunale di Firenze, il 28 febbraio e il 4 aprile 1979 dalla Sezione di Corte d'Appello di Campobasso, il 22 settembre e il 13 novembre 1978 dalla Corte d'Appello di Bologna (n. 3 ordinanze), il 16 febbraio 1979 dalla Corte d'Appello di Firenze e il 14 e il 4 maggio 1979 dalla Corte d'Appello di Lecce, iscritte rispettivamente al n. 429 del registro ordinanze 1977 e ai nn. 482,533,583,633, 634,635,642,656 e 701 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 1977 e nn. 230,251,291,318,310,325,332 e 338 del 1979.

Visti gli atti di costituzione della Soc. Coop. A. Murri, della S.p.a. Fiord, della Soc. Coop. La Fornace, di Garulli Franco, dalla S.p.a. Cave Reno e del Comune di Bologna, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1980 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernenti i criteri per la determinazione delle indennità relative ad immobili espropriati per pubblica utilità.

Considerato che le norme stesse sono state dichiarate illegittime con la sentenza del 25 gennaio 1980, n. 5 di questa Corte e che pertanto le stesse hanno cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 14 legge 28 gennaio 1977, n. 10 sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe in relazione agli artt. 3, 36, 42 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/06/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 11/06/80.