SENTENZA N.81
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta
dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
37, primo comma, del codice penale militare di pace e dell'art. 8 della legge 23
marzo 1956, n. 167, nella parte in cui modifica l'art. 264 del detto codice,
promosso con ordinanza emessa i1 26 febbraio 1975 dal giudice istruttore del
tribunale militare territoriale di Padova nel procedimento penale a carico di Carozza Vincenzo, iscritta al n. 133 del registro ordinanze
1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 18
giugno 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 dicembre 1979 il
Giudice relatore Livio Paladin;
udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Considerato
in diritto
L'ordinanza di rimessione
isola dal suo contesto, deformandone il significato,
quel passo della sentenza
8 aprile 1958, n. 29, in cui questa Corte ha affermato che la giurisdizione
militare in tempo di pace va circoscritta < nei limiti soggettivi e
oggettivi > precisati dal terzo comma dell'art. 103 Cost.: considerando non
solo la < qualità di appartenente alle Forze Armate dei soggetti >, ma
anche il < carattere obbiettivamente militare dei reati >.
Di qui, precisamente, il
giudice a quo fa derivare la pretesa illegittimità dell'art. 37, primo comma,
del codice penale militare di pace e dell'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n.
167 (sostitutivo dell'art. 264 c.p.m.p.): giacché le
norme impugnate definirebbero i reati militari alla stregua di un < criterio
formalistico >, non integrabile con altri criteri < di ordine
sostanziale >, tali da estendere la giurisdizione dei tribunali militari ai
casi in cui si tratti di reati non previsti dalla legge penale militare, pur
essendo imputabili a soggetti militari e commessi in danno del servizio
militare.
Così ragionando, tuttavia,
il giudice a quo trascura che la ricordata decisione della Corte concludeva nel senso del l'infondatezza della questione di
legittimità costituzionale concernente l'art. 264 c.p.m.p.
(nel nuovo testo introdotto dalla legge n. 167 del 1956), in riferimento al
terzo comma dell'art. 103 Cost.; e da tale norma non traeva affatto la garanzia
della giurisdizione militare, nella sua configurazione precostituzionale,
ma invece desumeva i limiti massimi entro i quali può legittimamente svolgersi
la giurisdizione stessa, come risulta dall'avverbio < soltanto > sul
quale s'impernia la frase relativa ai tribunali militari operanti in tempo di
pace. La permanente validità che
Del resto, la definizione
contenuta nell'art. 37 dev'essere a sua volta
valutata nel sistema in cui si colloca: in vista del quale si può riscontrare
che il legislatore non ha certo configurato ad arbitrio i reati militari come
sembra credere il giudice a quo bensì ha tenuto conto del fatto che nei loro
< elementi materiali costitutivi > essi non sono previsti dalla legge
penale comune o comunque offendono, accanto ad
interessi tutelati dalla legge stessa, interessi aventi natura militare. Ed
anche a ritenere che, in singoli casi, tali criteri obiettivi siano stati disapplicati dalla
legge penale militare, le eventuali censure di legittimità costituzionale mosse
in riferimento all'art. 103, terzo comma non potrebbero mai ripercuotersi
sull'intera nozione del reato militare, fissata in via generale dall'art. 37,
primo comma.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 37, primo comma, e 264 del codice penale militare di
pace, sollevata dal giudice istruttore del tribunale militare territoriale di
Padova, in riferimento all'art. 103, terzo comma,
della Costituzione.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 05/06/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 11/06/80.