SENTENZA N.80
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori
giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo comma, della legge 12 novembre
1976, n. 751 (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi
dei coniugi) promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1978 dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Padova, sul ricorso proposto da Ambrosio Gino,
iscritta al n. 473 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 10 del 10 gennaio 1979.
Visto l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza
pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore Leopoldo Elia;
udito l'avvocato dello
Stato Giovanni Albisinni per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
La questione non è
fondata.
>. Come è agevole dedurre dalla
legge n. 751 del 1976 la < preclusione legislativa > si concreterebbe
nella impossibilità di procedere ad una separata liquidazione della imposta
complementare per i redditi a suo tempo definiti con la procedura del c.d.
condono (d.l. 5 novembre 1973, n. 660, convertito con modificazioni nella legge
19 dicembre 1973, n. 823).
Né si può ritenere arbitrario il collegamento
stabilito dal legislatore tra la domanda < irrevocabile > presentata dal
contribuente per ottenere la definizione o regolarizzazione delle situazioni
pendenti secondo i moduli predisposti dal provvedimento di condono e l'<
esaurimento > del rapporto cui la definizione si riferisce. In realtà, quale
che sia la figura giuridica dell'atto provocato dalla < positiva
manifestazione conciliativa > (sent. n. 32 del 1976) richiesta da parte del contribuente
(natura di transazione, secondo la relazione ministeriale; di riconoscimento
del debito, esclusa peraltro dalla giurisprudenza della Cassazione; di atto
unilaterale di accertamento della pubblica amministrazione con adesione del
contribuente, come si è sostenuto per il concordato tributario), è certo che la
domanda di condono comporta la sostituzione della vecchia disciplina per la
definizione dell'accertamento con quella predisposta dal d.l. 5 novembre 1973,
n. 660: cosi al sistema di determinazione del debito di imposta previsto dalla
legge precedente subentra il sistema previsto dalla normativa sul condono. Non
si può dunque, in questo caso, tener conto della sequenza: disciplina del
cumulo sentenza della Corte costituzionale legge n. 751 del 1976, perchè le norme
sul cumulo hanno perduto ogni capacità di incidere sulla situazione sottoposta
al giudice a quo, a seguito dell'intervento del legislatore che ha regolato il
condono.
Conclusivamente, il
legislatore del 1976 non ha considerato esauriti rapporti che tali non erano (sent. n. 16 del 1960 e sent. n. 88 del 1966) né ha confermato, conservandone il
vigore (o addirittura facendole rivivere), norme o disposizioni dichiarate
illegittime da questa Corte.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
05/06/80.