ORDINANZA N.77
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 88 del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1979 dal Pretore di Omegna, nel
procedimento penale a carico di Calderoni Mario e Pasotti Adamo, iscritta al
numero 527 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 251 del 12 settembre 1979.
Visto l'atto di
costituzione di Pasotti Adamo;
udito nella camera di
consiglio del 14 febbraio 1980 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che il Pretore di
Omegna ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 88 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la sospensione
obbligatoria del procedimento quando l'imputato versi in stato di infermità
fisica che gli impedisca l'esercizio della difesa materiale, in riferimento
agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione per il
dubbio che ne derivi una ingiustificata disparità di trattamento rispetto
all'imputato incapace di intendere e di volere.
Considerato che la stessa
questione è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, con la sentenza 10 maggio
1979 n. 12, che ha escluso ogni menomazione del diritto di difesa, e che
l'ordinanza in epigrafe, pur prospettando anche la violazione dell'art. 3 Cost.
sotto il profilo di una ingiustificata disparità di trattamento nell'ambito del
suddetto diritto, non introduce nuovi motivi sostanziali di censura, in quanto
la denunciata disparità si risolve nella menomazione già categoricamente
esclusa con la citata sentenza.
Considerata l'assoluta
pretestuosità delle argomentazioni di parte privata dirette a dimostrare la
novità della questione, assumendo che l'ordinanza di rimessione prospetti come
privilegiata la posizione dell'incapace di autodifesa materiale, per il quale
decorre la prescrizione, rispetto all'incapace di intendere e di volere, per il
quale la prescrizione è sospesa; mentre al contrario l'ordinanza,
obiettivamente interpretata, denuncia come sfavorevole la posizione
dell'incapace di autodifesa materiale, il cui diritto di difesa sarebbe
menomato dal decorso della prescrizione, e quindi esattamente la stessa
questione già decisa dalla citata sentenza della Corte.
Considerato, pertanto, che
la questione non presenta i pretesi profili di novità ed ha trovato
confutazione nella sentenza n. 12 del
1979.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, legge 1I marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità dell'art. 88 cod. proc. pen.,
sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in
camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 08/05/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 20/05/80.