ORDINANZA N.76
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori
giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale dell'art. 2, penultimo comma, n. 2, ed ultimo comma
del d.l. 30 marzo 1978, n. 77 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei
contratti di locazione e di sublocazione degl'immobili urbani), convertito in
legge 24 maggio 1978, n. 220, e degli artt. 4 e 5 della legge 26 novembre 1969,
n. 833 (norme relative alle locazioni degl'immobili
urbani), promossi con quattro ordinanze di identico contenuto emesse il 4
maggio 1978 dal pretore di Imperia nei procedimenti civili vertenti tra Testa
Generoso ed altra e Romano Raffaele, Brancaccio Claudio e Revello Giacomo ed altro,
Terrizzano Nicola ed altra e Grillo Antonio, Pennoncini Renzo e Battistino
Filippo, iscritte ai nn. 343, 344, 345 e 346 del registro ordinanze 1978 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 278 del 4 ottobre 1978.
Visti gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato
generale dello Stato;
udito nell'udienza
pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore Antonino De Stefano;
udito il Sostituto
avvocato generale dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei
ministri, il quale ha chiesto che
Ritenuto che, con le
quattro ordinanze di identico contenuto emesse il 4 maggio 1978, il pretore di
Imperia ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 2, penultimo comma, n. 2, ed ultimo
comma, del d.l. 30 marzo 1978, n. 77, e degli artt. 4 e 5 della legge 26 novembre
1969, n. 833, cui l'ultimo comma del citato art. 2 rinvia, nella parte in cui
tali norme, ai fini del rilascio dell'immobile locato e della correlativa
graduazione dello sfratto, dettano la stessa disciplina per situazioni tra loro
notevolmente diverse, non distinguendo tra locatore che abbia dimostrato
l'esistenza dell'urgente ed improrogabile necessità dell'alloggio per
destinarlo ad abitazione propria o dei propri figli o genitori, e che avrebbe
perciò diritto ad una più immediata esecuzione, e locatore il cui conduttore
disponga di altro alloggio idoneo alle esigenze della famiglia, o che abbia
offerto in cambio al conduttore altro alloggio idoneo alle di lui esigenze
familiari; che i relativi giudizi possono essere riuniti, stante la identità
della sollevata questione.
Considerato che il
denunciato art. 2 del d.l. n. 77 del 1978 è stato poi sostituito dall'art. 2
del d.l. 24 giugno 1978, n. 298, convertito in legge 28 luglio 1978, n. 395;
che, sempre nelle more del presente giudizio, è sopravvenuta la legge 27 luglio
1978, n. 392, recante nuova disciplina delle locazioni degl'immobili urbani, la
quale all'art. 56 (applicabile ai contratti in corso soggetti a proroga per
effetto dell'ultimo comma del successivo art. 59) ha stabilito per il rilascio degl'immobili
locati modalità diverse dalla graduazione e dalla proroga come disciplinate dai
denunciati artt. 4 e 5 della legge n. 833 del 1969, mentre ha disposto (art.
82) che ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore (30 luglio
1978) continuino ad applicarsi le leggi precedenti; che successivamente
è stato emanato il d.l. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito con modificazioni in
legge 31 marzo 1979, n. 93, che per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio
emessi per titoli privilegiati, come quelli cui fanno riferimento le ordinanze
in esame, ha previsto (art. 2) il ricorso alle disposizioni dettate per i
medesimi casi dalla citata legge n. 395 del 1978; che ulteriore normativa in
tema di esecuzione è stata da ultimo dettata dal d.l. 15 dicembre 1979, n. 629,
convertito con modificazioni in legge 15 febbraio 1980, n. 25; che, di
conseguenza, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo, affinché
accerti, alla stregua delle nuove normative, se la sollevata questione sia
tuttora rilevante.
PER
QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione
degli atti al pretore di Imperia.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/05/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 20/05/80.