ORDINANZA N.75
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori
giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
3 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 849 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti
di locazione e di sublocazione degl'immobili urbani), convertito con
modificazioni in legge 21 febbraio 1977, n. 28, promosso con ordinanza emessa
il 15 maggio 1977 dal pretore di Voltri nel procedimento esecutivo di sfratto
instaurato da Torricella Maria e Giacomina contro De Simone Gaetana, iscritta
al n. 426 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 306 del 9 novembre 1977.
Visto l'atto di
costituzione di De Simone Gaetana, rappresentata e difesa dagli avvocati
Giuliano Fleres e Luigi Tiscornia, nonché l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocato generale dello Stato;
udito nell'udienza
pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore Antonino De Stefano;
udito il Sostituto
avvocato generale dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei
ministri, il quale ha chiesto che
Ritenuto che, con
l'ordinanza emessa il 15 maggio 1977, il pretore di Voltri ha sollevato, in riferimento all'art . 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 849,
convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 1977, n.
Considerato che la denunciata
norma sospende l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degl'immobili
locati (salvo ricorrano i casi indicati nel secondo comma dell'art. 1 quater
della legge n. 363 del 1975) per la durata della proroga di cui al precedente
art. 1 dello stesso decreto legge, come modificato dalla legge d; conversione,
e cioè fino al 30 giugno 1977;
che, per effetto del successivo d.l. 17 giugno 1977,
n. 326, le disposizioni del accennato d.l. n. 849 del 1976, convertito con
modificazioni nella legge n. 28 del 1977, continuano ad applicarsi sino alla
data del 31 ottobre 1977, fatta però eccezione appunto di quelle relative alla
sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio;
che la legge 8 agosto
1977, n. 510, nel convertire con modificazioni il d.l. n. 326 del
che, sempre alla
dilazione, con modifica delle date di scadenza, sono preordinati i successivi
provvedimenti legislativi (art. 2 del d.l. 28 ottobre 1977, n. 778, convertito
con modificazioni in legge 23 dicembre 1977, n. 928; art. 2 del d.l. 30 marzo
1978, n. 77, convertito in legge 24 maggio 1978, n. 220; art. 2 del d.l. 24
giugno 1978, n. 298, convertito in legge 28 luglio 1978, n. 395; art. 1 del
d.l. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito con modificazioni in legge 31 marzo
1979, n. 93);
che da ultimo il d.l. 15
dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni in legge 15 febbraio 1980,
n.
che, di conseguenza, si rende necessario restituire
gli atti al giudice a quo, affinché accerti, alla stregua delle nuove
normative, se la sollevata questione sia tuttora rilevante.
PER
QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione
degli atti al pretore di Voltri.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/05/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
– Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 20/05/80.