SENTENZA N.71
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta
dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del d.l.
23 dicembre 1976, n. 849, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio
1977, n. 28, promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1977 dal pretore di
Torre Annunziata, nel procedimento civile vertente tra Izzo
Anna Maria e Ambrosio Caterina ed altro, iscritta al
n. 148 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 154 del 5 giugno 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il
Giudice relatore Antonino De Stefano;
udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
1. - Con l'ordinanza del
pretore di Torre Annunziata
2. - L'ordinanza è stata
emessa anteriormente all'entrata in vigore (30 luglio
1978) della legge 27 luglio 1978, n. 392, che ha dettato nuova disciplina delle
locazioni di immobili urbani.
Peraltro,
3. - La questione non è
fondata.
Va innanzi tutto ricordato
che le censure mosse alla denunciata normativa, per aver regolato in modo
eguale situazioni diverse, disponendo un blocco generalizzato sia per gl'immobili destinati ad abitazione, che per quelli
destinati ad uso diverso, e per aver diversamente disciplinato situazioni
identiche, concedendo la proroga al conduttore di casa di abitazione, purché il
suo reddito non superi un certo livello, e attribuendo, invece,
incondizionatamente la proroga al conduttore d'immobile destinato ad uso
diverso da abitazione, sono state già prese in esame, a proposito di analoghi
provvedimenti vincolistici e sempre con riferimento agli artt. 3 e 42 della
Costituzione, da questa Corte, che le ha disattese con la sentenza n. 225 del
1976. Le ragioni addotte in quell'occasione
suffragano adesso eguale pronuncia.
Alla stessa sentenza,
peraltro, il giudice a quo si richiama, nel pervenire a conclusioni di non
manifesta infondatezza, ritenendo che essa offra all'uopo sostegno nella parte
in cui
Ora, non si nega che, dopo
la richiamata pronuncia di questa Corte, il regime vincolistico sia stato
ulteriormente prorogato, appunto con il denunciato d.l. n. 849 del 1976; cui,
per di più, hanno fatto seguito ancora altri
provvedimenti d1 proroga (d.l. 17 giugno 1977, n. 326, convertito con
modificazioni in legge 8 agosto 1977, n. 510; d.l. 28 ottobre 1977, n. 778,
convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1977, n. 928; d.l. 30 marzo
1978, n. 77, convertito in legge 24 maggio 1978, n. 220; d.l. 24 giugno 1978,
n. 298, convertito in legge 28 luglio 1978, n. 395).
Ma tali proroghe, ciascuna
di pochi mesi, fino all'ultima di uno solo (dal 30 giugno al 31 luglio 1978),
meno che conferire caratteri di stabilità e definitività
al regime vincolistico, ne accentuavano la precarietà,
preordinate, come appunto erano, al l'avvento della preannunciata ed attesa
disciplina organica allora in corso di elaborazione, dell'intera materia delle locazioni
di immobili urbani. Questa nuova disciplina, auspicata e sollecitata dalla
Corte con le sentenze
n. 3 e n. 225
del 1976, venne finalmente attuata con la citata
legge 27 luglio 1978, n. 392, il cui faticoso pluriennale iter giustificava, di
volta in volta, le singole proroghe, ciascuna sperata ultima, in vista di una
prossima conclusione dei lavori parlamentari.
Deve, pertanto,
riconoscersi, alla stregua di quanto già affermato dalla Corte con la sentenza n. 32 del 1980 a proposito di altro
provvedimento di proroga (d.l. 13 maggio 1976, n. 228, convertito, con
modificazioni, in legge 22 maggio 1976, n. 349) che la denunciata normativa
trova giustificazione anch'essa in una prospettiva interlocutoria di
eccezionalità e temporaneità, il che consente di escluderne l'asserito
contrasto con gl'invocati parametri costituzionali.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale del d.l. 23 dicembre 1976, n. 849, convertito con modificazioni
in legge 21 febbraio 1977, n. 28, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, con ordinanza 14 luglio 1977 del pretore
di Torre Annunziata.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 08/05/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
– Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 20/05/80.