Ordinanza n.70 del 1980
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.70

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente  

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. l, 7 e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promossi con tre ordinanze emesse il 18 luglio 1979 dal Pretore di Putignano, nei procedimenti penali a carico di De Tommasi Sebastiano, Panarelli Natale e D'Onghia Michele, iscritte ai nn. 690, 691 e 692 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 del 12 dicembre 1979.

Udito nella camera di consiglio del 14 febbraio 1980 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il Pretore ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 7 e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, coordinati con l'art. 1901 del codice civile, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che, pur dando atto che analoga questione è stata ritenuta non fondata da questa Corte con le sentenze n. 18 del 1975 e n. 14 del 1979, il Pretore la ripropone, limitandosi ad osservare che non sembrano < del tutto convincenti le ragioni del rigetto >;

che questa Corte ha inoltre dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni con ordinanze nn. 217/1975, 11 e 56/1976 e 34/1978;

che non sussiste alcun motivo per discostarsi dai precedenti.

Visto l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 7 e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, coordinati con l'art. 1901 del codice civile, promossa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Putignano, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/04/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 05/05/80.