ORDINANZA N.66
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604
(limite di età pensionabile per le donne lavoratrici) promosso con ordinanza,
emessa il 17 ottobre 1978 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente
tra Bonifazi Diana e la Società Italiana Chimici, iscritta al n. 592 del
registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 291 del 24 ottobre 1979.
Visto l'atto di
costituzione della Società Italiana Chimici;
udito nella camera di
consiglio del 28 febbraio 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che con ordinanza
17 ottobre 1978 (pervenuta alla Corte il 16 agosto 1979), regolarmente
comunicata e notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 24
ottobre 1979, il Pretore di Roma ha ritenuto non manifestamente infondata la
questione di legittimità, in riferimento agli articoli 3, 4 e 37 Cost., della
legge 15 luglio 1966, n. 604, per la parte, in cui, stabilendo, in relazione
all'art. 9 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (convertito nella legge 6 luglio 1939,
n. 1272), che le disposizioni della legge predetta non si applicano ai
lavoratori che non siano in possesso dei requisiti di legge per aver diritto
alla pensione di vecchiaia, assicura la stabilità del posto di lavoro alla
donna lavoratrice solo fino al 55o anno di età e non fino al 60o come per
l'uomo;
che avanti la Corte si è
costituita la datrice di lavoro con atto depositato il 9 novembre 1979, in cui
ha concluso per l'infondatezza della prospettata questione e, in ipotesi, per
la rimessione degli atti al giudice a quo onde ne riesamini la rilevanza con
richiamo all'art. 4 legge 9 dicembre 1977, n. 903;
che la Presidenza del
Consiglio dei ministri non ha spiegato intervento;
considerato che, in
adesione a quanto deciso nella sentenza n.
103/1979 e nella ordinanza n.
104/1979, gli atti vanno restituiti al Pretore perchè questi verifichi
l'incidenza della sopravvenuta legge 9 dicembre 1977, n. 903, volta che
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione
degli atti al Pretore di Roma.
Così deciso in Roma, in
camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 16/04/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22/04/80.