SENTENZA N.65
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta
dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale
dell'art. 4 1 6 cod. proc. civ., modificato dalla
legge 11 agosto 1973, n. 533, promossi con le seguenti ordinanze:
1)
ordinanza emessa il 27 giugno 1975 dal pretore di Fivizzano
nel procedimento civile vertente tra Pietrelli Decimo
Sesto e il Comune di Fivizzano, iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19 novembre
1975;
2) ordinanza emessa il 24
febbraio 1976 dal pretore di Aulla
nel procedimento civile vertente tra Calani Luigi e
la ditta Carpanelli Raffaele, iscritta al n. 458 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
232 del 1o settembre 1976;
3) ordinanza emessa il 27
novembre 1976 dal pretore di Oppido
Mamertina nel procedimento civile vertente tra
Tripodi Antonino e il Seminario Vescovile di Oppido Mamertina, iscritta al n. 760 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 del 2 marzo 1977.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 febbraio 1980 il
Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
Va disposta, per la evidente connessione, la riunione dei tre procedimenti.
La sostanza delle
ordinanze dei pretori di Fivizzano e di Aulla si riduce all'affermazione
che la esiguità del termine fissato per la costituzione del convenuto si
risolve in violazione del diritto di difesa per l'inapplicabilità, nel rito del
lavoro, della disciplina della costituzione tardiva del convenuto contumace nei
giudizi, avanti ad uffici collegiali, svolti nell'osservanza del rito
ordinario; raffronto tra i due riti, che ha indotto il pretore di Oppido Mamertina a denunciare la
violazione anche dell'art. 3 Cost.
Né l'uno né l'altro
precetto, assunti a parametri di legittimità costituzionale, sono,
a giudizio della Corte, violati.
I pretori di Fivizzano e di Aulla,
i quali hanno, nei decreti di fissazione della udienza di discussione,
avvertito i convenuti della esigenza di comparire personalmente, non hanno
tenuto nel debito conto che le caratteristiche strutturali e procedimentali che distinguono il rito ordinario avanti
agli uffici collegiali dal rito speciale del lavoro, che in primo grado si
celebra avanti a giudice monocratico, sono tali da non consentire l'istituzione
di raffronti, nei quali sia ragionevole assumere il primo a modello di
perfezione, cui l'altro pena l'incostituzionalità sia tenuto ad adeguarsi, e
viceversa.
Con specifico riguardo
alla lamentata inapplicabilità, al rito del lavoro, della disciplina della
costituzione tardiva del convenuto contumace, non è da lasciare in ombra che il
convenuto può sì < purgare > la contumacia in ogni stato del procedimento
fino all'udienza di rimessione della causa al collegio, ma, a parte l'onere di
disconoscere, nella prima udienza o nel termine fissato dall'istruttore, le
scritture contro di lui prodotte (art. 293), le preclusioni maturate in suo
danno vengono cancellate sol se il convenuto dimostri
dopo aver superato vittoriosamente l'apprezzamento di verosimiglianza dei fatti
addotti a prova dell'impedimento che la nullità della citazione o della sua
notificazione gli ha impedito di aver conoscenza del processo o che la
costituzione gli è stata impedita da causa a lui non imputabile (così i tre
primi commi dell'art. 294, di cui non va negletto l'ultimo comma).
Pertanto, gli artt. 293 e
294, anche se inseribili nel rito speciale (problematica il cui scioglimento è
estraneo ai compiti di questa Corte, la quale non ha mancato di verificare la
conformità ai dettami costituzionali delle or menzionate disposizioni; sent. 54/1968),
non costituirebbero bilanciamento utile ad eliminare i dubbi sulla
esiguità del termine per comparire, a proposito del quale
Peraltro, anche nel rito del lavoro i principi generali del processo, già intesi ed applicati dalla Corte nella sentenza 13/1977 consentono di salvaguardare appieno il diritto di difesa del convenuto. In particolare, la durata del termine di sua costituzione, se scrutinata non già, come dai giudici del merito si è fatto, con riferimento ai soli primi due commi dell'art. 416, ma alla luce del sistema di cui si sono menzionati i dati positivi, si appalesa conforme ai dettami della ragione, e, quindi, esente da fondate censure d'incostituzionalità.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
16/04/80.