SENTENZA N.64
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori
giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 421, quarto comma, cod. proc. civ.,
modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, promosso con ordinanza, emessa
il 20 gennaio 1976 dal Pretore di Torino, nel procedimento civile vertente tra
Marmo Dante ed altri e
Visto l'atto di
costituzione della Soc.p.az. Michelin Italiana, nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza
pubblica del 13 febbraio 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Cristoforo
Barberio Corsetti per la società Michelin Italiana e l'avvocato dello Stato
Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
1. - Secondo il Pretore di
Torino non solo < il concreto esperimento dell'interrogatorio libero non ha
fornito elementi sufficienti per una decisione >, né il giuramento
suppletorio era nella specie utilizzabile, ma < i
ricorrenti non possono contare che sulle deposizioni dei compagni di lavoro.
Poiché quelli che non hanno sottoscritto i ricorsi, si sono fatti firmatari di
una dichiarazione a sostegno dell'azienda convenuta, ne consegue che
l'esclusione dalle liste testimoniali di coloro che sono
parti nelle cause connesse e riunite, comporta necessariamente il venir meno di
ogni possibilità di provare i fatti a fondamento delle domande. Né la
situazione muta in relazione al fatto che 2 dei 32
testi di parte attrice non siano in causa ed uno abbia rinunciato alla domanda.
L'esiguità del numero è tale da non modificare sostanzialmente la posizione
difensiva nel suo complesso >.
Sebbene non tutte le
argomentazioni, di cui è tessuto l'apprezzamento di rilevanza condotto dal
Pretore, siano da condividersi, il giudizio, preso nel suo complesso, è
sufficiente ad aprire la via alla valutazione sulla fondatezza della proposta
questione.
Il giudice a quo accusa i
conditores del testo novellato dell'art. 421, comma quarto, c.p.c. di aver
trascurato la eventualità, divenuta attuale a seguito della novellazione
dell'articolo 151 disp. att. cod. proc. civ., di
escutere sotto giuramento quei terzi che per effetto della riunione dei giudizi
facoltativa nel rito ordinario sono divenuti parti, ma che non per questo hanno
cessato di essere titolari di un mero interesse di fatto alla definizione dei
processi paralleli riuniti. Pertanto, oggetto della censura è non l'art. 151
disp.att. cod. proc. civ., il quale non provoca la riunione di cause connesse
per identità di questioni sol quando la riunione renda troppo gravoso o
comunque ritardi eccessivamente il processo, ma l'art. 421, comma quarto, il
quale, in ossequio alla direttiva intesa dal legislatore del 1973 ad arricchire
le fonti del prudente apprezzamento del giudice, consente di interrogare
liberamente persone pur incapaci a testimoniare a sensi dell'articolo 246.
Sennonché
l'interpretazione dell'art. 421, comma quarto, posta dal Pretore, in
combinazione con l'art.
Non rientra nel magistero
di questa Corte scrutinare in qual modo il prudente apprezzamento del giudice
del lavoro si applichi alle deposizioni sotto vincolo di giuramento di coloro
che siano stati sottoposti all'interrogatorio libero di parte, previsto
nell'art. 420, comma primo.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata ai
sensi di cui in motivazione la questione di legittimità, sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. con la ordinanza 20 gennaio 1976 dal
Pretore di Torino, dell'art. 421, comma quarto, cod. proc. civ.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/04/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
– Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22/04/80.