SENTENZA N.63
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori
giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 431, comma terzo, cod. proc. civ.,
promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1978 dal Tribunale di Torino nel
procedimento civile vertente tra
Visto l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica
del 13 febbraio 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato dello
Stato Vito Cavalli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
1. - Il Tribunale non trae
motivo di sospetto di violazione dell'art. 3 da ciò che l'art. 431 prenda in considerazione i crediti del lavoratore e non
anche i crediti del datore di lavoro, che pur possono trarre occasione dal
rapporto di lavoro, e, ancor meno, dal raffronto tra la disposizione impugnata
e il regime dell'inibitoria delle sentenze appellabili rese a conclusione di
processo celebrato con il rito ordinario, ma, pur ammettendo che il terzo comma
dell'art. 431 possa essere diversamente interpretato alla luce dei principi
diretti a garantire la difesa sostanziale delle parti nel processo ordinario e
in particolare della parte soccombente nel giudizio di primo grado, che
s'identifica di solito nel datore di lavoro, lamenta, in buona sostanza, che la
lettera dell'art. 431, comma terzo, facendo parola del gravissimo danno sofferto
dal soccombente in primo grado, che insta per la sospensione della esecuzione,
sembra fare unico riferimento alla situazione del datore di lavoro, in ciò e
solamente in ciò ravvisando violazione del principio di parità, sancito
nell'art. 3 Cost.
Nei termini in cui è
sottoposta all'esame della Corte la questione non è fondata.
Giova premettere che il
legislatore del 1973, collocandosi nella direttiva, ad un tempo dottrinale e
pragmatistica, intesa ad anticipare nella sentenza e, in genere, nei
provvedimenti del giudice civile il momento dell'autorità rispetto
all'attributo della definitività, ha modellato l'autorità della sentenza, con
cui il giudice di primo grado pronuncia condanna a favore del lavoratore per
crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409, sulla disciplina della
sospensione dell'esecuzione della sentenza, pronunciata in grado di appello o
in unico grado, che lo stesso giudice che ebbe a pronunciarla dispone qualora
dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno.
Il raffronto tra l'art.
373, interpretato nel senso che l'esecuzione di sentenza di condanna pecuniaria
non determina, se non sia ulteriormente qualificata da caratteristiche in
concreto proprie della condizione del soccombente, danno ad un tempo grave e
irreparabile, e l'art. 431, comma terzo, che non esige la irreparabilità del
danno ma ne sottolinea con l'uso del superlativo la gravita, induce a
concludere che la valutazione della estrema gravità del danno implica problemi
applicativi di norme, il cui scioglimento non è valutabile alla stregua
dell'art. 3 Cost.
2. - Né diverso giudizio
deve darsi della questione, scrutinata alla stregua dell'art
. 24 , la cui prospettazione, a chi ben guardi, si risolve non tanto nel
denunciare la violazione del diritto di difesa del datore di lavoro
soccombente, quanto nel contestare la opportunità dell'estremo del gravissimo
danno per il soccombente quale condizione della sospensione prevista nell'art.
431.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la
questione di legittimità dell'articolo 431, comma terzo, c.p.c. sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con la ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/04/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
– Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22/04/80.