Sentenza n.62 del 1980
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SENTENZA N.62

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente  

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 416 cod. proc. civ., promosso con ordinanza, emessa il 10 dicembre 1975 dal Pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Daniele Giovanni e la Società Grandi Traghetti, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 febbraio 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

Posto che il ricorso in copia e il decreto pretorile di fissazione della udienza di discussione sono stati notificati nella stessa città in cui ha sede l'adita Pretura, è agevole constatare che, ove fosse applicabile l'art. 313 c.p.c., il termine per la comparizione sarebbe stato di soli quattro e non di venti giorni, quanti ne richiede il combinato disposto degli artt. 415, comma quinto, e 416, commi secondo e terzo, c.p.c.

Sennonché il Pretore, ampliando la prospettazione della convenuta, non si è limitato a dubitare della congruità dei termini di comparizione in riferimento alle distanze tra la sede del giudice adito e i luoghi di notificazione del ricorso, ma dubita della sufficienza dei termini previsti nel rito speciale del lavoro per la preparazione della difesa del convenuto e, pertanto, la questione non può dirsi irrilevante sebbene sia lecito annotare che la specie, quale risulta dagli atti della controversia, non è tra le più idonee a suscitar dubbi sulla conformità degli artt. 415, comma quinto, e 416, commi secondo e terzo, c.p.c. all'art. 24, comma secondo, Cost.

Ma, pur assumendo a base della cognizione la notifica del ricorso effettuata fuori del distretto di corte d'appello, in cui ha sede il giudice adito (il che lo si ripete non e avvenuto nella specie che ne occupa), la Corte giudica, in conformità della sentenza n. 13/1977, non fondata la questione.

Non solo il rito ordinario, quale vige a seguito della Novella del '50, non può essere ragionevolmente assunto ad esempio di < giusto procedimento > (le leggi successive al 1950 e recente progetto di riforma depongono in opposto senso) e, pertanto, il sospetto di violazione dell'art. 3 è ingiustificato, ma dottrina e giurisprudenza offrono del secondo comma dell'art. 416 interpretazione correttamente restrittiva, intesa ad assoggettare a preclusione soltanto le tardive eccezioni in senso proprio, alla stessa guisa che l'art. 420, comma quinto, consente al convenuto, costituitosi all'udienza di discussione, e allo stesso attore di proporre mezzi di prova, che non hanno potuto proporre prima. A tacere dell'arricchimento, previsto nell'art. 421, dei poteri istruttori del giudice del lavoro il cui esercizio nel superiore interesse della giustizia ben può colmare eventuali lacune di difesa delle parti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità degli articoli 415 e 416 c.p.c., come sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., dal Pretore di Napoli con l'ordinanza in epigrafe. 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/04/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 22/04/80.