SENTENZA N.62
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 415 e 416 cod. proc. civ., promosso con
ordinanza, emessa il 10 dicembre 1975 dal Pretore di Napoli nel procedimento
civile vertente tra Daniele Giovanni e
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 febbraio 1980 il
Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
Posto che il ricorso in
copia e il decreto pretorile di fissazione della udienza
di discussione sono stati notificati nella stessa città in cui ha sede l'adita
Pretura, è agevole constatare che, ove fosse applicabile l'art. 313 c.p.c., il
termine per la comparizione sarebbe stato di soli quattro e non di venti
giorni, quanti ne richiede il combinato disposto degli artt. 415,
comma quinto, e 416, commi secondo e terzo, c.p.c.
Sennonché il Pretore,
ampliando la prospettazione della convenuta, non si è limitato a dubitare della
congruità dei termini di comparizione in riferimento
alle distanze tra la sede del giudice adito e i luoghi di notificazione del
ricorso, ma dubita della sufficienza dei termini previsti nel rito speciale del
lavoro per la preparazione della difesa del convenuto e, pertanto, la questione
non può dirsi irrilevante sebbene sia lecito annotare che la specie, quale
risulta dagli atti della controversia, non è tra le più idonee a suscitar dubbi
sulla conformità degli artt. 415, comma quinto, e 416, commi
secondo e terzo, c.p.c. all'art. 24, comma secondo, Cost.
Ma, pur assumendo a base
della cognizione la notifica del ricorso effettuata fuori del distretto di
corte d'appello, in cui ha sede il giudice adito (il che lo
si ripete non e avvenuto nella specie che ne occupa),
Non solo il rito
ordinario, quale vige a seguito della Novella del '50, non può essere
ragionevolmente assunto ad esempio di < giusto procedimento > (le leggi
successive al 1950 e recente progetto di riforma depongono in opposto senso) e,
pertanto, il sospetto di violazione dell'art. 3 è ingiustificato,
ma dottrina e giurisprudenza offrono del secondo comma dell'art. 416
interpretazione correttamente restrittiva, intesa ad assoggettare a preclusione
soltanto le tardive eccezioni in senso proprio, alla stessa guisa che l'art.
420, comma quinto, consente al convenuto, costituitosi all'udienza di
discussione, e allo stesso attore di proporre mezzi di prova, che non hanno
potuto proporre prima. A tacere dell'arricchimento, previsto nell'art. 421, dei
poteri istruttori del giudice del lavoro il cui
esercizio nel superiore interesse della giustizia ben può colmare eventuali
lacune di difesa delle parti.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la
questione di legittimità degli articoli 415 e 416 c.p.c., come sollevata, in
riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., dal Pretore di Napoli con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/04/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA –
Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22/04/80.