SENTENZA N.61
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori
giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale degli artt. 415 e 416 codice di procedura civile
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 novembre
1977 dal Pretore di Savona nel procedimento civile vertente tra Sannino
Filomena e Pensione Zunino, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 del 12 aprile 1978;
2) ordinanza emessa il 23
gennaio 1978 dal Pretore di Piacenza nel procedimento civile vertente tra
Carella Ivana e Signoroldi Lelio, iscritta al n. 137 del registro ordinanze
1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 del 17
maggio 1978;
3) ordinanza emessa il 30
gennaio 1978 dal Pretore di Savona nel procedimento civile vertente tra Sorbera
Rosa e Supermercato San Marco, iscritta al n. 165 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 del 31 maggio 1978.
Visti gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza
pubblica del 13 febbraio 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato dello
Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
Va per la evidente
connessione disposta la riunione dei tre procedimenti.
Nei termini in cui è
prospettata la questione è priva di fondamento.
A parte che la disciplina
della costituzione tardiva prevista nel rito ordinario non si applica, come dai
giudizi di merito si assume, al contumace per così dire volontario e, pertanto,
non istituisce, tra questo e il convenuto che rimane contumace nel rito
speciale del lavoro, una ingiusta disparità, sta che l'art. 420, comma quinto,
consente al giudice del lavoro di ammettere, all'udienza di discussione, mezzi
di prova che le parti non abbiano potuto proporre prima.
Esigere che l'irrogazione
della decadenza, posta dall'articolo 416, comma terzo, a carico del convenuto
che non indichi specificamente i mezzi di prova di cui intenda
avvalersi ed in particolare i documenti che intenda depositare, sia
condizionata a ciò che l'or menzionata disposizione venga riprodotta nel
ricorso introduttivo o nel decreto di fissazione della udienza di discussione,
si risolve nella disapplicazione del principio della legale conoscenza delle
norme legislative; disapplicazione che nulla ha da vedere con il diritto di
difesa e che il richiamo dell'art. 641 c.p.c. stante la diversità di posizioni
dell'ingiunto e del convenuto non vale a giustificare in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
PER
QUESTI MOTIVI
riuniti i tre
procedimenti, dichiara non fondata la questione di legittimità degli articoli
415 e 416 c.p.c., come sollevata, in riferimento agli articoli 3, comma
secondo, e 24 Cost., con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/04/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
– Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22/04/80.