Sentenza n.60 del 1980
 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N.60

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1284 cod. civ. promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 marzo 1977 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Galimberti Martino e Varesi Ferruccio, iscritta al n. 309 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 193 del 15 luglio 1977;

2) ordinanza emessa il 14 marzo 1978 dal pretore di Piombino nel procedimento civile vertente tra Maiolini Silvano e Tozzi Iole, iscritta al n. 298 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 6 settembre 1978.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 febbraio 1980 il Giudice relatore Guido Astuti;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - L'ordinanza del pretore di Milano, resa in un giudizio di responsabilità civile in cui veniva chiesto il risarcimento dei danni da sinistro stradale, < con gli interessi legali >, solleva, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale della disposizione dell'art. 1284, primo comma, del codice civile, per cui < il saggio degli interessi legali è del cinque per cento in ragione di anno >; l'ordinanza del pretore di Piombino, in un giudizio diretto ad ottenere il pagamento del prezzo di merci vendute, < con gli interessi legali... per entità non inferiori al tasso di svalutazione monetaria >, solleva la stessa questione, in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost. La disposizione denunciata, determinando l'interesse legale in misura fissa ed inferiore all'attuale tasso di svalutazione della moneta, sarebbe fonte di ingiustificate disparità di trattamento, prospettate sotto due diversi profili. Secondo la prima ordinanza, tale disparità si verificherebbe tra coloro che, essendo costretti a chiedere l'accertamento giudiziale del proprio diritto di credito, possono ottenere la conseguente attribuzione degli interessi solo nella misura legale, e gli altri soggetti che hanno di regola la possibilità di pattuire la corresponsione di interessi nella maggior misura consentita dalle normali condizioni di mercato. Nella seconda ordinanza è invece rilevata la disparità di trattamento tra creditori e debitori, in quanto la misura legale degli interessi non offrirebbe ai primi un'equa rimunerazione dei loro capitali, e indurrebbe i secondi a procrastinare l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie per conseguirne ingiusto vantaggio. La insufficiente misura del saggio legale degli interessi confliggerebbe altresì con il principio sancito dall'articolo 47 della Costituzione, perchè per effetto di essa sarebbe < vanificata e scoraggiata la tutela del risparmio in tutte le sue forme >.

2. - Data la identità della questione, i due giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

Nel primo giudizio l'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito il difetto di rilevanza della questione di costituzionalità ai fini della decisione di merito, in quanto, avendo l'attore chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni < con gli interessi legali >, la cessazione di efficacia della norma impugnata, conseguente all'eventuale sentenza di accoglimento di questa Corte, < non abiliterebbe il giudice a pronunciare, in violazione dell'art. 112 c.p.c., oltre i limiti della domanda >.

L'eccezione va disattesa. L'ordinanza di rimessione ha ritenuto la rilevanza della questione, osservando che una pronuncia di incostituzionalità < avrebbe effetto nel giudizio, in cui la statuizione sulla misura degli interessi è conseguenziale a quella dell'eventuale condanna del convenuto al risarcimento del danno >. Al riguardo, appare decisivo il rilievo che la domanda relativa agli interessi legali non può essere rigidamente limitata alla misura del cinque per cento, fissata dalla legge di cui il giudice pone in dubbio la legittimità costituzionale, ma va logicamente intesa come diretta ad ottenere gli interessi nella misura (massima) stabilita dalla norma applicabile al momento della decisione della causa.

3. - Nel merito, la questione non è fondata.

Sarebbe fuori luogo, ai fini del giudizio di costituzionalità della norma denunciata, approfondire qui la natura e funzione, controversa in dottrina come in giurisprudenza, degli interessi legali, richiesti con domanda accessoria a pretese giudiziali aventi ad oggetto crediti di valore o rispettivamente di valuta, come quelle formulate nelle due liti a cui si riferiscono le ordinanze di rimessione; gli interessi richiesti in entrambe le ipotesi, qualificabili come interessi moratori o come danni interessi (senza che occorra qui indagare sul loro carattere compensativo o risarcitorio), sono puntualmente regolati dalla disposizione dell'art. 1224, primo comma, del codice civile, per cui nelle obbligazioni pecuniarie (semprechè non siano stati convenuti interessi in misura superiore, applicabile anche in caso di mora), essi sono comunque dovuti nella misura legale stabilita dall'art. 1284, anche se il creditore non provi di aver sofferto alcun danno; mentre al creditore che dimostri di aver subito un danno maggiore compete, a norma dello stesso art. 1224, secondo comma, < l'ulteriore risarcimento >. E sono ben noti gli sviluppi interpretativi in base ai quali la recente giurisprudenza della Corte di cassazione ha ammesso criteri presuntivi in ordine alla prova della sussistenza del danno, con riguardo alle normali possibilità di impiego e rimunerazione del denaro offerte dal mercato.

Per quanto concerne, d'altra parte, le obbligazioni di risarcimento del danno da fatto illecito, occorre ricordare che anche il ritardo della riparazione si ricollega causalmente all'evento dannoso, e rientra quindi nel danno risarcibile ai sensi dell'art. 2056 c.c.; nel qual caso gli interessi moratori possono essere riconosciuti solo per il periodo successivo alla valutazione e liquidazione giudiziale del danno.

Tale essendo la disciplina legislativa in materia di interessi di mora e di risarcibilità dell'eventuale maggior danno prodotto dal ritardo nell'adempimento, imputabile al debitore, appare evidente la infondatezza delle considerazioni svolte nelle ordinanze di rimessione circa la incostituzionalità del disposto dell'art. 1284, primo comma, c.c., per la disparità di trattamento che sarebbe determinata dal divario tra il saggio degli interessi legali e il più elevato livello raggiunto, nelle attuali contingenze, dagli interessi convenzionali.

L'ordinanza del pretore di Milano reputa ingiustificato il trattamento di chi può richiedere solo l'interesse legale, rispetto a quanti possono convenzionalmente ottenere interessi commisurati al saggio ufficiale di sconto, o anche più elevati.

Ma non è ammissibile il raffronto tra situazioni diverse, come quelle di chi, nel difetto di altro titolo giuridico, ha tuttavia diritto ad ottenere gli interessi legali, e chi avvalendosi dell'autonomia negoziale pattuisce la corresponsione di interessi in misura superiore al saggio stabilito dalla legge comune con norma meramente dispositiva, salvo il requisito della determinazione per iscritto e il limite del divieto degli interessi usurari.

Nemmeno possono accogliersi i rilievi dell'ordinanza del pretore di Piombino, circa la disparità di trattamento che si verificherebbe tra creditori e debitori per il fatto che il saggio legale degli interessi è inferiore al tasso di svalutazione annuale della moneta. É incontestabile ed universalmente noto che il deprezzamento della moneta incide sul valore reale dei rapporti di credito-debito in valuta: ma gli effetti della svalutazione monetaria rispetto alle obbligazioni pecuniarie (specie se a medio o lungo termine) potranno eventualmente richiedere misure della più varia natura, non necessariamente l'aumento del saggio degli interessi legali. A prescindere da ogni possibile riserva sul valore della tradizionale distinzione tra interessi moratori e interessi corrispettivi, in rapporto alla identità o diversità della rispettiva funzione, sembra certo che l'interesse legale, nel vigente regime normativo, può avere carattere corrispettivo o risarcitorio, ma non ha di regola funzione reintegrativa del valore delle somme di denaro oggetto della prestazione principale, erose dalla inflazione.

4. - Privo di fondamento è anche il richiamo al parametro offerto dall'art. 47 della Costituzione, con l'enunciazione di principio che la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme. Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (sentenza n. 29 del 1975), la norma costituzionale segna un indirizzo generale, rispetto al quale non può dirsi che la disposizione sul saggio degli interessi legali costituisca puntuale ostacolo, per le considerazioni dianzi svolte, alla tutela del risparmio.

5. - Per vero, la svalutazione monetaria ha, in relazione alla disciplina del saggio degli interessi legali, influenza solo indiretta o mediata, ben diversa da quella che esercita sulle obbligazioni pecuniarie in genere, determinando squilibri di varia intensità tra le posizioni creditorie e debitorie.

E' innegabile che in presenza di accentuati processi inflazionistici la misura degli interessi convenzionali è soggetta a rilevanti lievitazioni, sia per effetto della politica di aumento del tasso ufficiale di sconto, normalmente adottata a scopo di restrizione creditizia, sia anche per il conseguente incremento della domanda sul mercato dei capitali. Ma questa constatazione non consente illazioni in ordine alla sospettata incostituzionalità della misura del saggio legale degli interessi.

E' ben noto a questa Corte che in altri Paesi della Comunità economica europea il saggio degli interessi legali è stato elevato con recenti provvedimenti, anche in relazione alla misura del tasso ufficiale di sconto.

Ma par superfluo osservare che altro è la politica del tasso di sconto praticata dall'istituto di emissione ed altro la disciplina degli interessi legali secondo la legge civile, disciplina che comunque solo al legislatore spetta eventualmente di modificare con scelte di carattere discrezionale. Di fronte al graduale deprezzamento della moneta, specie qualora esso assuma dimensioni patologiche, ben possono essere adottati provvedimenti diretti a contenere determinati effetti, diretti o indiretti, della svalutazione: peraltro, siffatti interventi come già si è avvertito-< sono sempre frutto di scelte politiche, riservate alla discrezionalità del potere legislativo, al quale compete di provvedere in sì delicata materia, sulla base di valutazioni di ordine politico, sociale, economico, finanziario, che sfuggono di massima al sindacato di legittimità affidato a questa Corte > (sentenza n. 126 del 1979).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1284, primo comma, del codice civile, sollevata dalle ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/04/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 22/04/80.