SENTENZA N.60
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta
dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale
dell'art. 1284 cod. civ. promossi con le seguenti
ordinanze:
1)
ordinanza emessa il 23 marzo 1977 dal pretore di Milano nel procedimento civile
vertente tra Galimberti Martino e Varesi
Ferruccio, iscritta al n. 309
del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 193 del 15 luglio 1977;
2) ordinanza emessa il 14
marzo 1978 dal pretore di Piombino nel procedimento civile vertente tra Maiolini Silvano e Tozzi Iole,
iscritta al n. 298 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 250 del 6 settembre 1978.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 febbraio 1980 il
Giudice relatore Guido Astuti;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
1. - L'ordinanza del
pretore di Milano, resa in un giudizio di responsabilità civile in cui veniva chiesto il risarcimento dei danni da sinistro
stradale, < con gli interessi legali >, solleva, in riferimento all'art.
3 Cost., la questione di legittimità costituzionale della disposizione
dell'art. 1284, primo comma, del codice civile, per cui < il saggio degli
interessi legali è del cinque per cento in ragione di anno >; l'ordinanza
del pretore di Piombino, in un giudizio diretto ad ottenere il pagamento del
prezzo di merci vendute, < con gli interessi legali... per entità non
inferiori al tasso di svalutazione monetaria >, solleva la stessa questione,
in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost. La disposizione denunciata, determinando
l'interesse legale in misura fissa ed inferiore all'attuale tasso di svalutazione
della moneta, sarebbe fonte di ingiustificate
disparità di trattamento, prospettate sotto due diversi profili. Secondo la
prima ordinanza, tale disparità si verificherebbe tra
coloro che, essendo costretti a chiedere l'accertamento giudiziale del proprio
diritto di credito, possono ottenere la conseguente attribuzione degli
interessi solo nella misura legale, e gli altri soggetti che hanno di regola la
possibilità di pattuire la corresponsione di interessi nella maggior misura
consentita dalle normali condizioni di mercato. Nella seconda ordinanza è
invece rilevata la disparità di trattamento tra creditori e debitori, in quanto
la misura legale degli interessi non offrirebbe ai primi un'equa rimunerazione
dei loro capitali, e indurrebbe i secondi a procrastinare
l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie per conseguirne ingiusto vantaggio.
La insufficiente misura del saggio legale degli
interessi confliggerebbe altresì con il principio sancito dall'articolo 47
della Costituzione, perchè per effetto di essa sarebbe < vanificata e
scoraggiata la tutela del risparmio in tutte le sue forme >.
2. - Data la identità della questione, i due giudizi possono essere
riuniti e decisi con unica sentenza.
Nel primo giudizio
l'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito il difetto di rilevanza della
questione di costituzionalità ai fini della decisione di merito, in quanto,
avendo l'attore chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni
< con gli interessi legali >, la cessazione di efficacia
della norma impugnata, conseguente all'eventuale sentenza di accoglimento di
questa Corte, < non abiliterebbe il giudice a pronunciare, in violazione
dell'art. 112 c.p.c., oltre i limiti della domanda >.
L'eccezione va disattesa.
L'ordinanza di rimessione ha ritenuto la rilevanza della questione, osservando
che una pronuncia di incostituzionalità < avrebbe
effetto nel giudizio, in cui la statuizione sulla misura degli interessi è
conseguenziale a quella dell'eventuale condanna del convenuto al risarcimento
del danno >. Al riguardo, appare decisivo il rilievo che la domanda relativa agli interessi legali non può essere rigidamente
limitata alla misura del cinque per cento, fissata dalla legge di cui il
giudice pone in dubbio la legittimità costituzionale, ma va logicamente intesa
come diretta ad ottenere gli interessi nella misura (massima) stabilita dalla
norma applicabile al momento della decisione della causa.
3. - Nel merito, la
questione non è fondata.
Sarebbe fuori luogo, ai
fini del giudizio di costituzionalità della norma denunciata, approfondire qui
la natura e funzione, controversa in dottrina come in giurisprudenza, degli
interessi legali, richiesti con domanda accessoria a pretese giudiziali aventi ad oggetto crediti di valore o rispettivamente di valuta,
come quelle formulate nelle due liti a cui si riferiscono le ordinanze di
rimessione; gli interessi richiesti in entrambe le ipotesi, qualificabili come interessi
moratori o come danni interessi (senza che occorra qui indagare sul loro
carattere compensativo o risarcitorio), sono puntualmente regolati dalla
disposizione dell'art. 1224, primo comma, del codice civile, per cui nelle
obbligazioni pecuniarie (semprechè non siano stati convenuti interessi in
misura superiore, applicabile anche in caso di mora), essi sono comunque dovuti
nella misura legale stabilita dall'art. 1284, anche se il creditore non provi
di aver sofferto alcun danno; mentre al creditore che dimostri di aver subito
un danno maggiore compete, a norma dello stesso art. 1224, secondo comma, <
l'ulteriore risarcimento >. E sono ben noti gli sviluppi interpretativi in
base ai quali la recente giurisprudenza della Corte di cassazione ha ammesso
criteri presuntivi in ordine alla prova della
sussistenza del danno, con riguardo alle normali possibilità di impiego e
rimunerazione del denaro offerte dal mercato.
Per quanto concerne,
d'altra parte, le obbligazioni di risarcimento del danno da fatto illecito,
occorre ricordare che anche il ritardo della riparazione si ricollega causalmente all'evento dannoso, e rientra quindi nel danno
risarcibile ai sensi dell'art. 2056 c.c.; nel qual
caso gli interessi moratori possono essere riconosciuti solo per il periodo
successivo alla valutazione e liquidazione giudiziale del danno.
Tale essendo la disciplina
legislativa in materia di interessi di mora e di
risarcibilità dell'eventuale maggior danno prodotto dal ritardo
nell'adempimento, imputabile al debitore, appare evidente la infondatezza delle
considerazioni svolte nelle ordinanze di rimessione circa la incostituzionalità
del disposto dell'art. 1284, primo comma, c.c., per la disparità di trattamento
che sarebbe determinata dal divario tra il saggio degli interessi legali e il
più elevato livello raggiunto, nelle attuali contingenze, dagli interessi
convenzionali.
L'ordinanza del pretore di
Milano reputa ingiustificato il trattamento di chi può richiedere solo
l'interesse legale, rispetto a quanti possono
convenzionalmente ottenere interessi commisurati al saggio ufficiale di sconto,
o anche più elevati.
Ma non è ammissibile il
raffronto tra situazioni diverse, come quelle di chi, nel difetto di altro titolo giuridico, ha tuttavia diritto ad ottenere
gli interessi legali, e chi avvalendosi dell'autonomia negoziale pattuisce la
corresponsione di interessi in misura superiore al saggio stabilito dalla legge
comune con norma meramente dispositiva, salvo il requisito della determinazione
per iscritto e il limite del divieto degli interessi usurari.
Nemmeno possono
accogliersi i rilievi dell'ordinanza del pretore di Piombino, circa la
disparità di trattamento che si verificherebbe tra
creditori e debitori per il fatto che il saggio legale degli interessi è
inferiore al tasso di svalutazione annuale della moneta. É incontestabile ed
universalmente noto che il deprezzamento della moneta incide sul valore reale
dei rapporti di credito-debito in valuta: ma gli effetti della svalutazione
monetaria rispetto alle obbligazioni pecuniarie (specie se a medio o lungo
termine) potranno eventualmente richiedere misure della più varia natura, non
necessariamente l'aumento del saggio degli interessi legali. A prescindere da
ogni possibile riserva sul valore della tradizionale distinzione tra interessi
moratori e interessi corrispettivi, in rapporto alla identità
o diversità della rispettiva funzione, sembra certo che l'interesse legale, nel
vigente regime normativo, può avere carattere corrispettivo o risarcitorio, ma
non ha di regola funzione reintegrativa del valore delle somme di denaro
oggetto della prestazione principale, erose dalla inflazione.
4. - Privo di fondamento è
anche il richiamo al parametro offerto dall'art. 47 della Costituzione, con
l'enunciazione di principio che
5. - Per vero, la
svalutazione monetaria ha, in relazione alla disciplina del saggio degli
interessi legali, influenza solo indiretta o mediata, ben diversa da quella che
esercita sulle obbligazioni pecuniarie in genere, determinando squilibri di
varia intensità tra le posizioni creditorie e debitorie.
E' innegabile che in
presenza di accentuati processi inflazionistici la misura degli interessi
convenzionali è soggetta a rilevanti lievitazioni, sia per effetto della
politica di aumento del tasso ufficiale di sconto, normalmente adottata a scopo
di restrizione creditizia, sia anche per il conseguente incremento della
domanda sul mercato dei capitali. Ma questa constatazione non consente
illazioni in ordine alla sospettata incostituzionalità della misura del saggio
legale degli interessi.
E' ben noto a questa Corte
che in altri Paesi della Comunità economica europea il saggio degli interessi
legali è stato elevato con recenti provvedimenti, anche in relazione alla
misura del tasso ufficiale di sconto.
Ma par superfluo osservare
che altro è la politica del tasso di sconto praticata dall'istituto di
emissione ed altro la disciplina degli interessi legali secondo la legge
civile, disciplina che comunque solo al legislatore spetta eventualmente di
modificare con scelte di carattere discrezionale. Di fronte al graduale
deprezzamento della moneta, specie qualora esso assuma dimensioni patologiche,
ben possono essere adottati provvedimenti diretti a contenere determinati
effetti, diretti o indiretti, della svalutazione: peraltro, siffatti interventi
come già si è avvertito-< sono sempre frutto di scelte politiche, riservate
alla discrezionalità del potere legislativo, al quale compete di provvedere in
sì delicata materia, sulla base di valutazioni di
ordine politico, sociale, economico, finanziario, che sfuggono di massima al
sindacato di legittimità affidato a questa Corte > (sentenza n. 126 del 1979).
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1284, primo comma, del codice
civile, sollevata dalle ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt.
3 e 47 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/04/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA –
Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22/04/80.