SENTENZA N.57
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta
dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 30, 46 e 59 della legge 27 luglio 1978,
n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani), promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1979 dal Pretore di Carpi,
nel procedimento civile vertente tra Vaccari Rosa e
Barbato Maria ed altri, iscritta al n. 409 del
registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 182 del 4 luglio 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il
Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato
Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
1. -
Sono altresì denunciati, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma,
Cost., gli artt. 30 e 46 della legge n. 392/78 (in relazione agli artt. 58 e 59 stessa legge), dubitandosi che l'estensione della particolare procedura
propria del < rito del lavoro > alla facoltà di recesso del locatore sia
la più idonea a salvaguardare i diritti delle parti nel rapporto di locazione,
giacché il locatore avrebbe una tutela irrazionalmente privilegiata sia in sede
di cognizione sia in sede di esecuzione, mentre non
sussisterebbero le ragioni giustificatrici garanzia del contraente più debole che
ne avevano resa necessaria l'introduzione nelle controversie di lavoro.
Occorre ulteriormente
vagliare alla stregua della ordinanza di rimessione se
la censurata estensione del nuovo rito del lavoro alle controversie ora
indicate, contrasti, o meno, anche con il principio, di cui al secondo comma
dell'art. 3 Cost., per il dubbio che non rimuova gli ostacoli di ordine economico
rispetto al diritto all'abitazione.
2. - La prima censura è
stata accolta da questa Corte con la sentenza n. 22 del 1980, che ha già dichiarato l'illegittimità
costituzionale del disposto normativo denunciato dal giudice a quo. La relativa
questione, giusta la costante giurisprudenza della Corte, va pertanto
dichiarata manifestamente infondata, essendo già stata dichiarata
illegittima la norma impugnata.
3. - La seconda questione
sollevata appare non fondata.
Occorre innanzitutto
rilevare che il giudice a quo muove da un'interpretazione del nuovo rito del
lavoro che è stata ampiamente confutata sia in dottrina sia da parte di questa
Corte, principalmente con la sentenza n. 13 del
1977.
Con tale decisione, mentre
è stato escluso che i caratteri innovativi di tale procedura, e le deroghe a quella ordinaria, potessero costituire violazione degli
artt. 3 e 24 Cost. per un'asserita tutela privilegiata di una delle parti in
causa, si è posta in luce quanto al processo di cognizione la realizzazione < nella concreta dialettica del nuovo
processo del lavoro, di una perfetta simmetria di posizione tra le parti >.
Da ciò consegue
l'inesistenza della prospettata differenza di tutela, ed il riconoscimento che la estensione, entro determinati limiti, del nuovo rito del
lavoro, alle controversie in materia di locazione, intende soltanto realizzare
una più sollecita definizione dei relativi giudizi. Il perseguimento di detto
scopo, ch'è frutto di una ragionevole scelta di
politica legislativa, appare quindi conforme agli invocati principi
costituzionali che vogliono assicurare la pari tutela giudiziale dei diritti.
Quanto poi alla fase di esecuzione il giudice a quo ha
omesso di specificare quale sarebbe la normativa applicabile alla locazione e
quale ne sarebbe la rilevanza nel giudizio di cui è investito.
Per quanto attiene,
infine, alla pretesa violazione del secondo comma dell'art. 3 Cost., è difficilmente ipotizzabile che il legislatore possa
rimuovere gli ostacoli di ordine economico esistenti in tema di abitazione,
adottando o perpetuando una disciplina processuale più lenta. Altri sono,
infatti, gli strumenti utilizzabili a questo scopo apprestati dal legislatore:
a titolo meramente esemplificativo, possono enumerarsi l'istituto del fondo
sociale di cui agli artt. 75 ss. citata legge
sull'equo canone e quelli previsti dai più recenti provvedimenti normativi per
incentivare la costruzione di nuovi immobili o almeno assicurare l'assegnazione
o la locazione di case agli sfrattati, da parte di Enti pubblici, o anche i
sussidi disposti a favore degli inquilini morosi.
PER
QUESTI MOTIVI
1) dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 58, 59, n. 1, e 65 della legge n. 392/1978,
sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto
la normativa impugnata è stata gia dichiarata illegittima con sentenza n. 22 del
1980;
2) dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 46 (in
relazione agli artt. 58 e 59) della legge sull'equo canone n. 392/1978,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 24 della Costituzione, con l'ordinanza
n. 409/1979 in epigrafe indicata.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 16/04/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA
- Edoardo VOLTERRA
– Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22/04/80.