SENTENZA N.55
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta
dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 11, comma secondo, della legge 15 febbraio
1958, n. 46, modif. dall'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 264 e
dall'art. 1 della legge 14 maggio 1969, n. 252 e dell'art. 81, comma terzo, del
t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Pensione di riversibilità
alle vedove-Differenza di età tra i coniugi), promosso con ordinanza emessa il
4 febbraio 1976 dalla Corte dei Conti-Sez. III
giurisdizionale-, sul ricorso di Avellino Maria
Arcangela, iscritta al n. 729 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 26 gennaio 1977.
Visti l'atto di
costituzione di Avellino Maria
Arcangela e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1979 il
Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;
uditi l'avvocato Mario Cassiano,
per Avellino e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
1. -
2. - Va precisato che
l'art. 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, nel testo modificato dalle leggi
28 aprile 1967, n. 264 e 14 maggio 1969, n. 252, prevedeva, in materia di riversabilità delle pensioni ordinarie dei dipendenti
statali, che la vedova del pensionato, ove il matrimonio fosse stato contratto
dopo la cessazione dal servizio, avesse diritto alla
pensione di riversibilità solo se il matrimonio fosse stato contratto dal
pensionato prima del conseguimento del 72o anno di età, fosse durato almeno due
anni e la differenza di età fra i coniugi non fosse maggiore di anni venti e
che si potesse prescindere da tali condizioni soltanto ove il matrimonio fosse
stato contratto dal pensionato prima del compimento del 65o anno di età, o
qualora da esso fosse nata prole.
L'art. 81 del successivo
d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
La pensione di
riversibilità spetta anche alla vedova del pensionato che ha contratto
matrimonio dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del 65o anno di età a condizione che il matrimonio sia durato almeno due
anni e che la differenza fra i coniugi non superi i 25 anni >.
Tutte le norme citate
pongono, quale condizione per il diritto della vedova alla pensione di
riversibilità ordinaria, una differenza massima di età
fra i coniugi.
Secondo
La questione non è fondata.
3. - Invero
questa Corte ha già ripetutamente affermato il particolare carattere delle
pensioni di guerra, non assimilabile sul piano sostanziale alle pensioni
ordinarie, data la loro natura risarcitoria (sent. nn. 113/1968 e 147/1971) e la
mancanza di ogni collegamento con l'esistenza di un
rapporto di servizio.
La pensione di guerra, ad
avviso di questa Corte, ha causa e finalità nettamente distinte da quelle delle
pensioni ordinarie e pertanto l'ordinamento delle pensioni di guerra, nella
legislazione pensionistica, ha una sua autonomia, giustificata dalla
particolarità della materia: la sua ratio
risarcitoria, d'altronde, comporta valutazioni legislative le quali possono non
trovare riscontro nel campo della disciplina delle pensioni ordinarie.
Ne deriva che se come
questa Corte ha più volte ritenuto sul piano processuale possono non sussistere
elementi idonei a giustificare una differente disciplina in
ordine alla tutela delle ragioni degli aventi diritto a pensioni
ordinarie o di guerra (sentenze nn. 38/1972, 41/1973; 85/1975; 131/ 1975),
sussistono viceversa motivi i quali giustificano una differente normativa in ordine alla disciplina sostanziale, senza che ne risulti
violato il principio di uguaglianza (sent. numero 277/1974),
posto che per riscontrare violazione del principio di uguaglianza, occorre che
a situazioni sostanzialmente identiche od omogenee, corrispondano, senza alcuna
razionale giustificazione, differenti discipline.
Consegue che
legittimamente il legislatore, nell'uso dei suoi poteri discrezionali e tenendo
conto del carattere risarcitorio delle pensioni di guerra, poteva disporre per
le vedove come ha fatto un trattamento più favorevole in materia di
riversibilità di tali pensioni rispetto a quello
previsto in materia di pensioni ordinarie degli impiegati dello stato.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11, comma secondo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46
(< Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello stato >)o nel
testo modificato dall'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 264 e
dall'art. 1 della legge 14 maggio 1969, n. 252, e dell'art. 81, comma terzo,
del testo unico approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (<
Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato>) sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione , con l'ordinanza della Corte dei conti indicata
in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 16/04/80.
Leonetto AMADEI – Edoardo VOLTERRA –
Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22/04/80.