ORDINANZA N.53
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta
dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 2 terdecies,
comma prima, legge 4 agosto 1971, n. 592 (interventi in favore
dell'agricoltura) promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1975 dal
Tribunale di Cosenza, nel procedimento civile vertente tra l'Opera per la
valorizzazione della Sila e Solima Luigi ed altri,
iscritta al n. 222 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 188 del 16 luglio 1975.
Visti gli atti di
costituzione dell'Opera per la valorizzazione della Sila
e di Solima Luigi ed altri;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 febbraio 1980 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa
per l'Opera Sila e per il Presidente del Consiglio dei ministri;
ritenuto che con d.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1410 (G. U.
31 dicembre 1951, n. 299, suppl. ord.) si dispose
l'approvazione del piano particolareggiato di espropriazione,
compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti
nel Comune di Bisignano della superficie di ettari
166.0l.10 nei confronti della ditta Vincenzo Solima
fu Rosalbino e se ne trasferì la proprietà all'Opera
Sila ordinandosene la immediata occupazione; che con
altro d.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1423, pubblicato nello stesso supplemento
della G. U., si dispose l'approvazione del piano particolareggiato di
espropriazione, compilato dalla Opera Sila per i terreni ricadenti nel Comune
di S. Sofia Epiro della superficie di ettari 26.80.30 nei confronti della ditta
Vincenzo e Francesco Solima fu Rosalbino
e se ne trasferì la proprietà alla Opera Sila ordinandosene
l'immediata occupazione. Il tutto sebbene in data 26 aprile 1951 fosse
deceduto, ab intestato, Vincenzo Solima,
alla cui successione erano stati chiamati i figli Angela, Rosario, Luigi e Marco (o Marcantonio);
che con atto 21 gennaio 1954, Rosario e Luigi Solima fu Vincenzo convennero avanti il Tribunale di
Cosenza
che a sostegno della domanda gli attori denunciavano
l'incostituzionalità della legge 12 maggio 1950, n.
che con ordinanza 9 luglio
che, riassunto il giudizio
di merito con atto 12 giugno 1964, l'adito Tribunale, con sentenza non
definitiva 27 gennaio - 1o marzo 1965, 1) respinse i capi della domanda
attrice, relativi ai beni espropriati con il d.P.R. n. 1423/1951, siti nel
Comune di S. Sofia Epiro, 2) in accoglimento, invece, della domanda attrice
nella parte riflettente i beni ricadenti nel Comune di Bisignano,
dichiarò che detti beni non erano mai usciti dal patrimonio dei germani
Vincenzo e Francesco Solima e, pertanto, 3) condannò l'Opera
Sila al risarcimento dei danni subiti dagli attori e intervenienti
eredi di Vincenzo Solima in conseguenza della mancata
restituzione dei beni stessi nei limiti precisati in motivazione;
che, con separata
ordinanza designò consulente il dottor Nicola Catanzaro cui affidò l'incarico
di determinare i danni rimettendo le parti, che avevano formulato riserva di
appello avverso la sentenza non definitiva, avanti il giudice istruttore.
Depositata la relazione, alla quale mossero critiche tutte le parti, e
restituita la causa al Collegio, questo, con sentenza definitiva 25 gennaio-5
febbraio 1969, condannò la Opera Sila al pagamento, in favore dei germani Solima, della somma di lire 559.736.883, con gli interessi
legali dal 21 gennaio 1967 al soddisfo, e a tre quarti delle spese di giudizio,
respingendo le altre domande dei Solima e compensando
l'altro quarto di spese;
che, spiegati
tempestivamente appelli principale della Opera Sila e incidentale dei germani Solima, con sentenza 27 gennaio-18 febbraio 1971,
notificata, ad istanza dei germani Solima alla Opera
Sila, il 13 marzo 1971 (e, quindi, passata in giudicato il 12 maggio 1971), 1)
dichiarò cessata la materia del contendere relativa ai motivi d'impugnazione
della Opera Sila, riferentisi alla parziale illegittimità
del d.P.R. n. 1410/ 1951, per avvenuta rinuncia da parte dell'Opera stessa la
quale riconobbe che la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità
del decreto n. 1410/1951 nel suo insieme, e confermò per il resto la sentenza
non definitiva 27 gennaio - 1o marzo 1965 del Tribunale di Cosenza, 2) in
parziale riforma della sentenza definitiva del Tribunale condannò l'Opera Sila
al pagamento della somma di lire 27l.856.200, oltre gli interessi legali su
detta somma dal 21 gennaio 1954 sino all'effettivo pagamento; 3) dichiarò
interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di secondo grado;
che, avverso l'atto di
precetto, intimato, sotto la data del 13 ottobre 1971, da Luigi Solima in proprio e in qualità di procuratore generale dei
tre suoi germani, per il pagamento della sorte e degli interessi portati dalla
sentenza della Corte d'appello di Catanzaro nel frattempo passata in giudicato,
con detrazione di lire cento milioni corrisposte il 22 giugno 1971 dalla Opera
Sila, spiegò opposizione
che successivamente la
Opera Sila comunicò ai Solima che il Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste, con suo decreto 18 dicembre 1971, aveva
autorizzato il pagamento della somma capitale liquidata in lire 27l.856.209,
degli interessi al 21 dicembre 1971 liquidati in lire 243.925.780 e delle spese
al netto in lire 13.075.000, da corrispondere in titoli del prestito della
riforma fondiaria, depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania, ed aveva ordinato che tutti i detti titoli
venissero svincolati a favore dei Solima. Costoro,
con ogni riserva, presentarono al Tribunale di Cosenza istanza di svincolo di
detti titoli limitatamente a lire 404.899.000; istanza, accolta, nella misura
di lire 402.707.000, con decreto 7 ottobre 1972 del Tribunale, a seguito del
quale la Cassa di risparmio li acquistò per la somma complessiva di lire 379.940.767,
per modo che precetto e opposizione rimasero in piedi per il conseguimento
della differenza fra il valore nominale ed il prezzo ricavato dalla vendita al
corso di borsa e per i relativi interessi;
che, dal suo canto, la
Opera Sila, nella conclusionale 8 aprile 1974, negò applicarsi l'art. 27, n. 4,
del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato perchè trattavasi
non già di dare esecuzione ad una sentenza, sibbene di valutare l'incidenza, su
di un giudicato perfezionatosi, di disposizione normativa sopravvenuta;
soggiunse che con l'art. 2, terdecies, comma primo,
della legge n. 592/1971 si era verificata una sorta di novazione soggettiva ex lege; contesto, comunque, di detta norma la illegittimità;
che è andato, invece, in
diverso avviso il Tribunale adito, il quale, con ordinanza 15 gennaio 1975
regolarmente comunicata e notificata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
188 del 16 luglio 1975 (n. 222 R.O. 1975), ha
ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 2, terdecies, comma primo, della legge 4 agosto 1971, n. 592,
in riferimento agli artt. 3,24,42 e 113 Cost., sospendendo il giudizio;
che avanti la Corte si è
costituito Luigi Solima in proprio e quale
procuratore generale, giusta procura con firma autenticata il 4 marzo 1974 per
notaio Marranghello di Napoli, dei germani Rosario,
Angelo e Marco (o Marcantonio), rappresentato, in virtù di mandato, dall'avv.
Cesare Gabriele (poi mancato ai vivi il 9 luglio 1976), e mediante comparsa di
costituzione depositata il 5 maggio 1975, in cui si è concluso dichiararsi
l'irrilevanza della questione di legittimità dell'art. 2 terdecies,
comma primo, della legge 4 agosto 1971, n. 592, perchè inapplicabile a
sentenza, passata in giudicato al momento della sua entrata in vigore, e, in
subordine, dichiararne la fondatezza. É intervenuta per la Presidenza del
Consiglio dei ministri e si è costituita per l'Opera Sila l'Avvocatura generale
dello Stato mediante atto depositato l'11 giugno 1975, in cui ha concluso per
la dichiarazione d'infondatezza della prospettata questione di
costituzionalità;
che i Solima
hanno illustrato le già prese conclusioni mediante memoria sottoscritta
dall'avv. Carlo Martuccelli (difensore, giusta
procura autenticata il 24 ottobre 1979 per notaio Maddalena, di Luigi Solima in proprio e quale procuratore generale dei fratelli
Angela giusta procura 20 agosto 1960 per notaio
Maddalena, e Rosario e Marco giusta procura 2 marzo 1962 per dott. Durante,
coadiutore del notaio Maddalena) e depositata il 31 gennaio 1980;
che all'udienza pubblica
del 13 febbraio 1980, cui la trattazione della questione era stata rinviata
dalla pubblica udienza del 21 novembre 1979, l'Avvocatura dello Stato ha
illustrato le conclusioni già formulate;
che nella ordinanza 15
gennaio 1975 il Tribunale di Cosenza ha detto non manifestamente infondata la
questione di costituzionalità sollevata in subordine dai Solima
< perchè i n tema di successione delle norme giuridiche nel tempo vige il
principio della irretroattività enunciato nell'art. 11 delle disposizioni sulla
legge in generale, il quale preclude l'applicazione della legge nuova non
soltanto ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, ma
anche a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, quando l'applicazione della
nuova legge importi il disconoscimento degli effetti già verificati del fatto
passato o tolga efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o
future del fatto medesimo e che tale principio cardine dell'ordinamento
giuridico trova conferma negli artt. 73 della Costituzione e 10 delle predette
disposizioni, per cui la norma dell'art. 2 terdecies,
comma primo, della legge n. 592 del 1971, se applicabile, precluderebbe o
limiterebbe l'autorità del giudicato posto a fondamento del precetto opposto, già
eseguito, peraltro, con pagamento parziale in contanti >. Prosegue il
Tribunale, cui non è stata presente la sent. 9 luglio
1959, n. 41, resa da questa Corte nel corso del giudizio definito con la
sentenza 25 gennaio-5 febbraio 1969 della Corte d'appello di Catanzaro, che la
ripetuta disposizione, consentendo il pagamento di una somma di denaro a titolo
di risarcimento danni per espropriazione illegittima in titoli della riforma
fondiaria di valore notoriamente inferiore appare in contrasto sia con l'art. 3
Cost. che sancisce la parità dei cittadini di fronte alla legge, sia con l'art.
24 circa la tutela giurisdizionale dei propri diritti, specie se assistiti da
un giudicato, sia con l'art. 42 circa la statuita indennizzabilità effettiva di
un esproprio specie se riconosciuto, come nel caso, illegittimo, sia con l'art.
113 circa la tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica
Amministrazione e senza alcuna limitazione per determinate categorie di atti.
Ne, sempre a giudizio del Tribunale, la questione di legittimità verrebbe meno
a causa dell'art. 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230 perchè, < altrimenti,
la parte soggetta all'esproprio, specie se riconosciuto illegittimo, non
avrebbe, come nella generalità dei casi, il diritto all'integrale risarcimento
del danno sofferto, donde un ulteriore ipotetico contrasto con il citato art. 3
della Costituzione >;
che nell'atto, depositato
l'11 giugno
che, dal loro canto, i Solima, nelle deduzioni depositate il 5 maggio 1975,
ripetono che il Tribunale avrebbe dovuto reputare irrilevante la questione per
essere il primo comma dell'art. 2 terdecies
inapplicabile alla specie visto che la sentenza, con cui la Corte di Catanzaro
aveva condannato la Opera Sila al pagamento dei danni, era passata in giudicato
il 12 marzo 1971, mentre la legge era stata promulgata il 4 agosto 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il successivo 14; nel merito della
prospettata questione si rifanno alla motivazione della ordinanza di
rimessione. Nella memoria depositata il 31 gennaio 1980, insistono nella
eccezione d'irrilevanza delle questioni perchè della norma impugnata non è
prevista l'efficacia retroattiva e ribadiscono la diversità di posizioni, che
si converte in offesa dell'art. 3, dell'espropriato in forme legali e di chi
sia stato privato del suo bene in virtù di atto dichiarato illegittimo;
contestano, infine, l'argomentazione esposta per ultima dall'Avvocatura sul
riflesso che la norma impugnata impone ad una limitata categoria di creditori
di accettare in pagamento titoli, i quali, per loro natura e nell'attuale
contesto economico, hanno valore inferiore al normale, e non prevede un
conguaglio che consenta di conseguire il risarcimento nella misura esatta nella
quale è stato liquidato;
considerato che oggetto
delle conclusioni ultime dei Solima avanti il
Tribunale di Cosenza era il pagamento in contanti della somma di lire
54.160.000 oltre gli interessi legali dal 23 febbraio 1973 al soddisfo;
che la eccezione
d'irrilevanza, in cui insistono anche in questa sede i Solima,
non impedisce alla Corte di sciogliere il dubbio, sollevato dal Tribunale nella
motivazione ma non emerso nel dispositivo della ordinanza di rimessione, sul se
il principio di irretroattività tragga conferma non solo dall'art. 10 disp. sulla legge in generale, ma anche dall'art. 73 Cost.;
dubbio che, se risolto affermativamente, non consentirebbe alla norma impugnata
di precludere o, quanto meno, di violare l'autorità del giudicato;
che il dubbio, in tali
termini prospettato, non ha ragione di esistere perchè questa Corte ha
costantemente negato all'art. 73 il significato di imprimere al principio di irretroattività
rilevanza costituzionale fuori della materia penale, nella quale, con il
rispetto dell'eccezione imposta dal favor rei che persuade ad assegnare
efficacia retroattiva alla legge più favorevole al reo, l'art. 25, comma
secondo, statuisce che nessuno può essere punito se non in forza di una legge
che sia entrata in vigore prima del fatto commesso (sentt.
n. 9/1959; 23/ 1967; 19/1970).
Pertanto l'art. 73 Cost.
non impedirebbe alla norma impugnata di prevalere sull'autorità del giudicato
promanante dalla sentenza della Corte d'appello di Catanzaro con la conseguenza
che i rapporti tra
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione
degli atti al Tribunale di Cosenza.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/04/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA –
Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria
il 14/04/80.