ORDINANZA N.52
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori
giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 23 maggio 1950, n.
253 (disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani), e dell'art.
2 del d.l. 30 marzo 1978, n. 77 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei
contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani), convertito in
legge 24 maggio 1978, n. 220, promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1978
dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Bertelè Renata e
Novara Anna, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 dell'8 novembre 1978.
Visto l'atto di intervento
per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocato generale dello Stato;
udito nell'udienza
pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore Antonino De Stefano;
udito il Sostituto
avvocato generale dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei
ministri, il quale ha chiesto che
Ritenuto che, con
l'ordinanza del 5 maggio 1978, è stata proposta dal pretore di Torino, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 23 maggio 1950, n. 253, nella
parte in cui non consente di dichiarare cessato un rapporto locatizio non
soggetto a proroga legale, per urgente ed improrogabile necessità del locatore
o di un suo prossimo congiunto, e dell'art. 2, commi primo ed ultimo, in
relazione al comma quarto, n. 2, del d.l. 30 marzo 1978, n. 77, nella parte in
cui non consente l'esecuzione di un provvedimento di rilascio per inesistenza
del diritto alla proroga legale, quale che sia la situazione abitativa del
locatore o dei suoi familiari più prossimi, mentre, per contro, consente
l'esecuzione di un provvedimento dichiarativo di cessazione della proroga
legale della locazione per urgente ed improrogabile necessità del locatore o di
un suo prossimo congiunto, deducendosi che, per effetto di tale normativa, il
conduttore più abbiente, che non ha diritto alla proroga, può paralizzare
l'azione del locatore diretta ad ottenere il rilascio dell'immobile per motivi
di necessita, mentre il conduttore meno abbiente, che ha diritto alla proroga,
non può opporsi all'esecuzione del provvedimento che ha dichiarato la
sussistenza dello stato di necessità dell'alloggio in capo al locatore.
Considerato che il
denunciato art. 2 del d.l. n. 77 del 1978 è stato successivamente sostituito
dall'art. 2 del d.l. 24 giugno 1978, n. 298, convertito in legge 28 luglio
1978, n. 395;
che ad esso è seguito il d.l. 30 gennaio 1979, n. 21,
convertito con modificazioni in legge 31 marzo 1979, n. 93, il quale dispone,
con l'art. 1, ultimo comma, aggiunto dalla legge di conversione, che
l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo il 29 luglio
che in virtù dell'art. 6,
comma secondo, del successivo d.l. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con
modificazioni in legge 15 febbraio 1980, n. 25, resta in ogni caso ferma la
disposizione di cui al ricordato art. 3 del d.l. n. 21 del 1979, come
modificato dalla legge n. 93 del 1979;
che, sempre nelle more del
presente giudizio, è altresì sopravvenuta la legge 27 luglio 1978, n. 392, che
ha dettato nuova disciplina delle locazioni degl'immobili urbani,
specificamente con il combinato disposto degli artt. 58,59, n. 1, e 65, nella
parte in cui attribuisce al locatore il diritto di recesso per necessità di
destinare l'immobile ad uso proprio o dei prossimi congiunti, relativamente a
contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione in corso al
momento dell'entrata in vigore della legge (30 luglio 1978), soltanto ove le
locazioni fossero già soggette a proroga legale, con l'esclusione del diritto
di recesso nei confronti dei conduttori in forza di contratti non compresi
nelle proroghe, perchè percettori di un reddito superiore agli otto milioni di
lire annue;
che questa Corte, con sentenza n. 22 del 1980, ha dichiarato la illegittimità costituzionale
del combinato disposto dei citati artt. 58, 59, n. l, e 65, < nella parte in
cui esclude il diritto di recesso per necessità del locatore dai contratti in
corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga >;
che il citato art. 65,
dettato per i contratti non soggetti a proroga, in corso all'anzidetta data del
30 luglio 1978, si applica, per effetto del suo secondo comma, anche a quei
contratti per i quali, alla medesima data, sia in corso procedimento per
convalida di licenza O di sfratto per finita locazione, nei limiti indicati
dalla sentenza di questa Corte n. 18 del 1980;
che, di conseguenza, si rende necessario restituire
gli atti al giudice a quo, affinché accerti, alla stregua della nuova
normativa, se la sollevata questione sia tuttora rilevante.
PER
QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione
degli atti al pretore di Torino.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/04/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
– Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto
BUCCIARELLI DUCCI – Alberto
MALAGUGINI – Livio PALADIN –
Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 14/04/80.