SENTENZA N.51
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, promosso con
ordinanza emessa il 15 gennaio 1975 dal Pretore di Prato, nel procedimento
penale a carico di Pecchioli Marileno, iscritta al n. 121 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145
del 4 giugno 1975.
Visto l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza
pubblica del 19 dicembre 1979 il Giudice relatore Edoardo Volterra;
udito l'avvocato dello
Stato Giuseppe Angelini Rota per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
1. - Pur mostrandosi a
conoscenza delle numerose decisioni con cui questa Corte ha respinto la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale
promossa in relazione all'art. 3 della Costituzione, il Pretore di Prato ha
ritenuto non manifestamente infondato il dubbio di incompatibilità della norma
in esame con il principio di eguaglianza sotto un duplice profilo. Da un lato
la tutela differenziata del l'onore e del prestigio del pubblico ufficiale non
corrisponderebbe a un valore privilegiato dalla Costituzione, dall'altro la
procedibilità d'ufficio in ordine al reato di oltraggio priverebbe il pubblico
ufficiale del potere di proporre (o di non proporre) e di rimettere la querela
a tutela della sua personale onorabilità, con disparità di trattamento rispetto
a tutti gli altri cittadini.
2. - La questione non è
fondata.
Come già avvertito nella sentenza n. 109 del
1968, l'articolo 341 del codice penale appresta una tutela che trascende la
persona fisica del titolare dell'ufficio, per risolversi nella protezione del
prestigio della pubblica amministrazione impersonata da quel titolare.
Nonostante la contraria opinione del giudice a quo il perseguimento di un
simile valore da parte del legislatore ordinario (alla cui insindacabile
discrezionalità, ove non trasmodi in arbitrio, vanno rimesse le modalità
attuative concrete), corrisponde alla finalità del buon andamento
amministrativo prevista dall'art. 97 della Costituzione. Finalità che non si
riferisce esclusivamente alla fase organizzativa iniziale della pubblica
amministrazione, ma ne investe il complesso funzionamento (cfr. sentenza n. 22 del
1966). Di qui una duplice conseguenza: da un lato ragionevolmente nella
norma sull'oltraggio viene previsto un trattamento penale più grave di quello
riservato all'ingiuria e dall'altro se il pubblico ufficiale, privato del
potere di querela, si trova in situazione di disparità rispetto ai comuni
cittadini, tale disparità e giustificata dalla protezione di un interesse che
supera quello della persona fisica e che trova fondamento nella Carta
costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale
promossa con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/04/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 14/04/80.