SENTENZA N.48
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori
giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 8, comma secondo, della legge 23 maggio
1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani),
promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1976 dal pretore di Rovereto, nel
procedimento civile vertente tra Fiorini Rita e Giordani Ettore, iscritta al n.
332 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 151 del 9 giugno 1976.
Udito nella camera di
consiglio dell'8 novembre 1979 i1 Giudice relatore Michele Rossano.
Considerato
in diritto
Il pretore di Rovereto
ritiene che il secondo comma dell'art. 8 legge n. 253 del 1950 nella parte in
cui subordina all'esistenza di un provvedimento giurisdizionale di rilascio i
diritti del conduttore al ripristino del contratto di locazione ed al
risarcimento dei danni sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in
quanto determinerebbe una disparità di trattamento non giustificata tra
conduttori che si troverebbero sostanzialmente nella stessa situazione: quelli
che hanno rilasciato l'immobile in ottemperanza a provvedimento giurisdizionale
di rilascio per urgente ed improrogabile necessita del
locatore di disporre dello stesso immobile e quelli che hanno rilasciato
l'immobile spontaneamente, aderendo alla richiesta del locatore, che ha addotto
l'urgente ed improrogabile necessita.
Nessun rilievo avrebbe la
considerazione che la pretesa del locatore sarebbe soddisfatta, nel primo caso,
coattivamente, mediante pronuncia dell'autorità giudiziaria e, nel secondo
caso, volontariamente, dato che in entrambe le ipotesi < l'inadempimento del
locatore che ottiene il rilascio dell'immobile con il motivo, pretestuoso, di
uno stato di urgente ed improrogabile necessita e,
successivamente, concede in locazione l'immobile ad altro conduttore è causa
del danno arrecato al precedente conduttore.
La questione non è
fondata.
L'art. 8, comma primo,
legge 23 maggio 1950, n. 253, (disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani) prescrive che il provvedimento che
dispone il rilascio dell'immobile in conseguenza dell'esercizio, da parte del
locatore, della facoltà di far cessare la proroga legale del contratto di
locazione, nei casi previsti dall'art. 4, comma primo, nn. 1 e 2, e dell'art.
6, commi terzo e quarto perde la sua efficacia se l'immobile stesso è dato in
locazione ad altro conduttore o comunque il locatore
non lo adibisce all'uso in relazione al quale aveva agito.
Il comma secondo dello
stesso art. 8 attribuisce al conduttore, nei casi previsti dal comma
precedente, il diritto al ripristino del contratto di locazione ed al
risarcimento dei danni.
Secondo tale normativa
presupposti dei diritti del conduttore al ripristino del contratto di locazione
ed al risarcimento dei danni sono: un provvedimento giudiziale di rilascio
dell'immobile per urgente ed improrogabile necessità del locatore e la
successiva destinazione dell'immobile ad uso diverso da quello per cui il
locatore aveva agito in giudizio ed ottenuto il provvedimento di rilascio.
Deve, quindi, essere sorto contrasto, in sede giudiziaria, tra locatore e
conduttore circa la sussistenza della causa di cessazione della proroga legale,
costituita dalla urgente ed improrogabile necessità del locatore di disporre
dell'immobile.
Nel corso della causa il
locatore deve avere fornito le prove della dedotta necessita, come
espressamente prescrive l'art. 4, n. 1, stessa legge n. 253 del 1950, che
attribuisce al locatore la facoltà di far cessare la proroga < quando
dimostra la urgente ed improrogabile necessita, verificatasi successivamente
alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso, a
qualunque uso adibito, ad abitazione propria o dei propri figli o dei propri
genitori... >. Il convenuto, citato in giudizio, ha potuto addurre prove
contrarie alla pretesa dell'attore; le prove proposte dalle parti sono state
valutate dal giudice, che, ritenute fondate le ragioni addotte dall'attore, ha
emanato il provvedimento di rilascio.
Nel caso di specie,
invece, la situazione è del tutto diversa.
Tra le parti non vi è
stato alcun contrasto giudiziario perchè il conduttore ha rilasciato l'immobile
spontaneamente, dopo la comunicazione della disdetta da parte del locatore, che
aveva affermato di dovere destinare l'immobile ad abitazione della figlia
prossima a contrarre matrimonio. Il conduttore ha così effettuato una scelta:
nel timore di restare soccombente e, quindi, pagare le spese del giudizio, che
il locatore avrebbe potuto promuovere, ha preferito evitare la lite.
Indubbiamente in entrambi
i casi, quello previsto dalla legge e quello che ricorre nella specie, il
risultato è lo stesso: il rilascio dell'appartamento. Occorre, pero, avere
riguardo non al risultato, ma al mezzo con il quale è stata ottenuta la
disponibilità dell'immobile. Il rilascio e, nel primo caso, esecuzione di
provvedimento giudiziale, che implica la cessazione del contratto, il che si
diversifica dal mutuo recesso Nel secondo caso il rilascio è effetto di atto
volontario della parte che può avvalersi dei rimedi previsti dalle norme
ordinarie su i negozi giuridici.
E' evidente la ratio
dell'art. 8 legge n. 253 del 1950: il legislatore vuole evitare che l'immobile
sia sottratto alla pro roga legale delle locazioni in mancanza di una delle
specifiche cause di cessazione di tale proroga previste dalla speciale
legislazione vincolistica. Tale norma ha la primaria funzione preventiva di
dissuadere il locatore dal promuovere una causa, adducendo prove di uno stato
di necessità in realtà non sussistente.
A questa funzione si
aggiunge quella repressiva, con la previsione del ripristino del contratto e
del risarcimento dei danni, qualora il locatore iniziata
la causa ed ottenuto il rilascio dell'immobile non abbia dato allo stesso
immobile la destinazione per la quale aveva agito in giudizio.
Questo sistema è
completato dall'art. 9 medesima legge n. 253 del 1950, il quale prevede la pena
della reclusione da tre mesi ad un anno o la multa da lire
E, poiché sulla base di queste considerazioni è da escludere la
identità delle due situazioni, ravvisata dal pretore di Rovereto, non sussiste
la violazione del principio di eguaglianza.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma secondo, legge 23
maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili
urbani), proposta dal pretore di Rovereto, con ordinanza l0 marzo
Così deciso in Roma, in
camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 02/04/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
– Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 14/04/80.