SENTENZA N.46
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori
giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 23 maggio 1950, n. 253 e del
d.l. 17 giugno 1977, n. 326 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di
immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1977 dal pretore
di Padova, nel procedimento civile vertente tra Masato Raffaella e Sterzi
Carla, iscritta al n. 553 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 del 15 febbraio 1978.
Visto l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza
pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore Michele Rossano;
udito l'Avvocato dello
Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
Il pretore di Padova
ritiene che sia in contrasto con il principio di eguaglianza
la norma di cui all'art. 7 legge 23 maggio 1950, n. 253, e al decreto legge 17
giugno 1977, n. 326, nella parte in cui preclude all'acquirente dell'immobile
locato l'azione di cessazione della proroga legale del contratto di locazione
ai sensi dell'art. 4, n. 1, stessa legge n. 253 del 1950, prima del decorso del
termine di tre anni dalla data di acquisto dell'immobile.
Tale norma determinerebbe,
ad avviso del pretore, una disparità di trattamento non giustificata, perchè
derivante solo dalla data di acquisto dell'immobile,
priva di rilievo rispetto alla dedotta necessità tra locatori che adducono il
medesimo stato di necessità sopravvenuto all'acquisto dell'immobile: locatori
che, avendo acquistato l'immobile da tre anni, possono promuovere la causa di
cessazione della proroga legale; e locatori che, avendo acquistato l'immobile
in epoca posteriore, devono attendere il decorso del periodo di tre anni per
poter iniziare la causa avente il medesimo oggetto.
La questione non è
fondata.
Il pretore ha censurato
l'art. 7 legge 23 maggio 1950, n. 253, e il d.l. 17 giugno 1977, n. 326. La
disposizione impugnata va, invece, identificata nell'art. 7, comma primo, legge
n. 253 del 1950, nel nuovo testo di cui all'art. 1 quinquies legge 31 luglio
1975, n. 363, il quale prescrive: < La domanda giudiziale per far cessare la
proroga nel caso previsto dal n. 1 del precedente art. 4 non è proponibile da
chi ha acquistato l'immobile per atto tra vivi finché non siano decorsi almeno
tre anni dalla data dell'acquisto >. E il menzionato d.l. 17 giugno 1977, n.
326, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 510, dispone la proroga dei
contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani fino al 31 ottobre
1977 e prescrive che fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani.
Va considerato che la
previsione del termine di tre anni, dalla data di acquisto dell'immobile
locato, per l'esercizio dell'azione di cessazione della proroga legale, pone
tutti gli acquirenti nella medesima situazione, assicura in ogni caso al
conduttore la permanenza triennale nell'immobile, ha l'evidente ratio di
tutelare maggiormente i conduttori ritenuti dal legislatore categoria
meritevole di particolare considerazione rispetto ai proprietari.
Non sussiste, pertanto,
alcuna disparità di trattamento.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma primo, legge 23
maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili
urbani), nel testo di cui all'art. 1 quinquies legge 31 luglio 1975, n. 363,
proposta dal pretore di Padova, con ordinanza 30 giugno
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/04/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
– Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 14/04/80.