Sentenza n.46 del 1980
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SENTENZA N.46

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 23 maggio 1950, n. 253 e del d.l. 17 giugno 1977, n. 326 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1977 dal pretore di Padova, nel procedimento civile vertente tra Masato Raffaella e Sterzi Carla, iscritta al n. 553 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 del 15 febbraio 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore Michele Rossano;

udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

Il pretore di Padova ritiene che sia in contrasto con il principio di eguaglianza la norma di cui all'art. 7 legge 23 maggio 1950, n. 253, e al decreto legge 17 giugno 1977, n. 326, nella parte in cui preclude all'acquirente dell'immobile locato l'azione di cessazione della proroga legale del contratto di locazione ai sensi dell'art. 4, n. 1, stessa legge n. 253 del 1950, prima del decorso del termine di tre anni dalla data di acquisto dell'immobile.

Tale norma determinerebbe, ad avviso del pretore, una disparità di trattamento non giustificata, perchè derivante solo dalla data di acquisto dell'immobile, priva di rilievo rispetto alla dedotta necessità tra locatori che adducono il medesimo stato di necessità sopravvenuto all'acquisto dell'immobile: locatori che, avendo acquistato l'immobile da tre anni, possono promuovere la causa di cessazione della proroga legale; e locatori che, avendo acquistato l'immobile in epoca posteriore, devono attendere il decorso del periodo di tre anni per poter iniziare la causa avente il medesimo oggetto.

La questione non è fondata.

Il pretore ha censurato l'art. 7 legge 23 maggio 1950, n. 253, e il d.l. 17 giugno 1977, n. 326. La disposizione impugnata va, invece, identificata nell'art. 7, comma primo, legge n. 253 del 1950, nel nuovo testo di cui all'art. 1 quinquies legge 31 luglio 1975, n. 363, il quale prescrive: < La domanda giudiziale per far cessare la proroga nel caso previsto dal n. 1 del precedente art. 4 non è proponibile da chi ha acquistato l'immobile per atto tra vivi finché non siano decorsi almeno tre anni dalla data dell'acquisto >. E il menzionato d.l. 17 giugno 1977, n. 326, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 510, dispone la proroga dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani fino al 31 ottobre 1977 e prescrive che fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani.

Va considerato che la previsione del termine di tre anni, dalla data di acquisto dell'immobile locato, per l'esercizio dell'azione di cessazione della proroga legale, pone tutti gli acquirenti nella medesima situazione, assicura in ogni caso al conduttore la permanenza triennale nell'immobile, ha l'evidente ratio di tutelare maggiormente i conduttori ritenuti dal legislatore categoria meritevole di particolare considerazione rispetto ai proprietari.

Non sussiste, pertanto, alcuna disparità di trattamento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma primo, legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani), nel testo di cui all'art. 1 quinquies legge 31 luglio 1975, n. 363, proposta dal pretore di Padova, con ordinanza 30 giugno 1977, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/04/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 14/04/80.