SENTENZA N.44
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori
giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 7, comma secondo, della legge 23 maggio
1950, n. 253 (disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani),
come modificato dall'art. 1 quinquies della legge 31 luglio 1975, n. 363,
promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1976 dal pretore di Torino, nel
procedimento civile vertente tra Rebuffo Bartolomeo ed altro e Peluffi
Margherita, iscritta al n. 462 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'8 settembre 1976.
Udito nell'udienza
pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore Michele Rossano.
Considerato
in diritto
Il pretore di Torino
premesso che gli attori avevano affermato di avere
urgente ed improrogabile necessità di disporre dell'appartamento per adibirlo
ad abitazione di un figlio e di avere diritto al termine ridotto di sei mesi
dalla data dell'acquisto, previsto per la proposizione della domanda di
cessazione della proroga legale, in quanto il loro reddito era costituito
esclusivamente da pensioni di importo modesto ritiene che l'art. 7, comma
secondo, legge 23 maggio 1950, n. 253, nel testo di cui all'art. 1 quinquies
legge 31 luglio 1975, n. 363, sia in contrasto con il principio di eguaglianza
perchè prevede la riduzione a sei mesi del termine per proporre la domanda di
cessazione della proroga del contratto di locazione per i pensionati,
sfrattati, sinistrati, profughi, emigranti, dando così rilievo a qualificazioni
tipiche, come tali formali, senza considerare le stesse come situazioni
sostanziali di per se tutelabili in sede giurisdizionale. In tal modo
situazioni di fatto identiche (esigenze dei figli, ristrettezza dell'alloggio,
malattia che richiede altra sistemazione) sarebbero sottoposte a diversa
disciplina, per quanto attiene al decorso del termine per la proposizione della
domanda ex art. 4, n. 1, legge n. 253 del 1950 sulla base di
un dato ad esse estraneo, costituito dalla qualifica soggettiva di chi agisce
in giudizio.
La questione non è
fondata.
La situazione delle
categorie sopra indicate che hanno diritto alla
riduzione a sei mesi del termine per la proposizione della domanda di
cessazione della proroga legale ed agiscono per soddisfare, come nella specie,
esigenze non proprie, ma dei figli è nettamente diversa da quella degli altri
proprietari, che devono attendere il decorso del termine di tre anni per
dedurre la necessità di disporre dell'immobile locato per destinarlo ad abitazione
dei figli.
Invero, la suddetta
riduzione a sei mesi trova razionale giustificazione nell'intento del
legislatore di tutelare determinate categorie o perchè economicamente più
deboli (pensionati con redditi modesti) o perchè si trovano nella condizione di
dover disporre dell'immobile a causa di particolari avvenimenti (sfrattati,
sinistrati, profughi, emigrati rientrati in Patria).
E queste stesse ragioni di
tutela giustificano la previsione del termine ridotto a sei mesi anche per
l'azione giudiziaria diretta ad ottenere la disponibilità dell'immobile locato
per soddisfare le esigenze dei figli, proprio perchè questi ultimi si trovano
anch'essi in particolari situazioni, come appartenenti a famiglie di soggetti
meritevoli di speciale considerazione per le condizioni in cui si sono venuti a
trovare.
La norma denunciata,
quindi, non è priva di razionale giustificazione e non crea discriminazioni
arbitrarie perchè risponde all'intento di salvaguardare cittadini, che vanno
maggiormente tutelati dal punto di vista sociale, ed opera nell'ambito di
precise categorie con situazioni obiettive ben differenti da quelle degli altri
proprietari.
Conseguentemente non
sussiste il denunciato contrasto della norma impugnata con l'art. 3 della
Costituzione.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma secondo, legge 23
maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili
urbani) nel testo in cui all'art. 1 quinquies legge 31 luglio 1975, n. 363,
proposta dal pretore di Torino, con ordinanza 23 gennaio
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/04/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
– Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 14/04/80.