Ordinanza n.40 del 1980
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ORDINANZA N.40

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Guido Astuti  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. l, 28, primo, secondo e quarto comma, e 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 (imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni), promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1979 dal pretore di Valdagno, nel procedimento civile vertente tra Raniero Germano e il Comune di Valdagno, iscritta al n. 674 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 5 dicembre 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 febbraio 1980 il Giudice relatore Michele Rossano.

Ritenuto che il pretore di Valdagno, con ordinanza 15 febbraio 1979, ha proposto le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 28, commi primo, secondo e quarto, e 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 (imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) nella parte in cui subordinano ad una autorizzazione comunale e al pagamento di una imposta anche le forme di pubblicità ideologica effettuata (mediante affissione di manifesti) a cura diretta degli interessati senza motivi di lucro in riferimento agli articoli 21, comma primo, e 53, comma primo, della Costituzione.

Considerato che questioni identiche sono state dichiarate non fondate con la sentenza 12 luglio 1979, n. 89, e che non sono prospettati profili nuovi, né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 28, commi primo, secondo e quarto, e 51, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 (imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) nella parte in cui subordinano ad una autorizzazione comunale e al pagamento di una imposta anche le forme di pubblicità ideologica effettuata (mediante affissione di manifesti) a cura diretta degli interessati senza motivi di lucro proposte dal pretore di Valdagno, con ordinanza 15 febbraio 1979 in riferimento agli artt. 21, comma primo, e 53, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/03/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 25/03/80.