ORDINANZA N.39
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta
dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, modificato dal d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688
e dalla legge 22 dicembre 1975, n. 694, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre
1977, n. 904 (Incremento di valore degli immobili), promossi con le ordinanze
pronunziate dalle Commissioni tributarie di primo grado di Santa Maria Capua Vetere
il 22 novembre 1976; di Pordenone, il 5 marzo 1977; di Arezzo, il 15 febbraio
1977; di Trani, il 7 maggio 1977; di Mondovi, il 6 giugno 1977 (6 ordinanze); di Padova, l'11
luglio 1977; di Chiavari, il 25 ottobre 1977; di Vercelli, il 17 giugno 1977;
di Sondrio, il 21 dicembre 1977; di Pistoia, i12 novembre 1977; di Lanciano,
l'11 ottobre 1977; di Aosta, i1 4 marzo 1978; di Verona, il 24 febbraio 1978;
di Cuneo, i14 febbraio 1977; di Perugia, il 12 luglio
1978; di Tolmezzo e di Como, il 27 settembre 1978;
dalle Commissioni tributarie di secondo grado di Foggia, il 10 aprile 1978; di
Bolzano, il 25 ottobre 1978 (2 ordinanze); di Ravenna, il 19 dicembre, i114
novembre, il 5 dicembre e il 3 ottobre 1978 (7 ordinanze); dalla Commissione
tributaria di primo grado di Cuneo, il 21 aprile 1978; dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Ravenna, il 6 febbraio e il 14 novembre 1978 (3
ordinanze); dalle Commissioni tributarie di primo grado di Lecco, i1 25 gennaio
1979 (2 ordinanze); di Cuneo, il 15 dicembre 1978; dalle Commissioni tributarie
di secondo grado di Ravenna, il 14 novembre 1978, il 6 e il 20 febbraio 1979 (3
ordinanze); di Livorno, il 13 febbraio 1979; dalla
Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, il 9 novembre 1978; dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Ravenna, il 3 aprile 1979; dalle Commissioni
tributarie di primo grado di Cuneo, il 19 gennaio 1979; di Brindisi, il 13
dicembre 1978; dalle Commissioni tributarie di secondo grado di Milano, il 21
marzo 1979; di Alessandria, il 31 marzo 1979; dalle Commissioni tributarie di
primo grado di Alessandria, il 19 maggio 1979; di Chiavari, il 13 e il 20 marzo
1979 (2 ordinanze); dalla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano,
il 28 febbraio e il 26 gennaio 1979 (2 ordinanze); dalle Commissioni tributarie
di primo grado di Rieti, il 12 e il 26 gennaio 1979 (5 ordinanze); di Verona,
il 12 gennaio 1979 (2 ordinanze); di Rieti, il 12 gennaio 1979; di Arezzo, il 9
febbraio 1979 (3 ordinanze); di Santa Maria Capua Vetere, il 21 giugno 1978 e
di Livorno, il 19 dicembre 1978 (23 ordinanze),
rispettivamente iscritte ai numeri 146, 374 e 438 del registro ordinanze 1977;
35, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 83, 91, 112, 145, 280, 375, 406, 428, 628 e 629 del
registro ordinanze 1978; 204, 241, 246, 250, 279, 280, 296, 297, 298, 299, 300,
301, 302, 334, 365, 366, 367, 382, 383, 384, 385, 417, 418, 422, 440, 444, 488,
493, 530, 531, 572, 573, 590, 607, 608, 611, 612, 613, 614, 615, 619, 620, 631,
636, 637, 638, 639 e da
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1980 il
Giudice relatore Guido Astuti.
Ritenuto:
A)
che con tutte le ordinanze in epigrafe sono state
sollevate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, 14 e 15 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (modificati dal d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688
e dalla legge 22 dicembre 1975, n. 694), nonché
dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, denunciati separatamente o
congiuntamente in riferimento agli artt. 3 e 53 (o al solo art. 53) Cost., ed anche, da alcune ordinanze, all'art. 42 della
Costituzione;
B)
a) che con l'ordinanza n.
91/1978 (Commissione tributaria di primo grado di Chiavari) è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.,
anche la questione di costituzionalità dell'art. 1 del d.P.R. n. 643 del 1972;
b) che con le ordinanze n.
246/1979 (Commissione tributaria di primo grado di Como), e n. 734-756/1979
(Commissione tributaria di primo grado di Livorno) è
stata denunciata l'intera disciplina normativa dell'INVIM;
c) che con l'ordinanza n.
639/1979 (Commissione tributaria di primo grado di S. Maria
Capua Vetere) è stata
denunciata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost., la costituzionalità degli artt. 6, 14 e 15 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 643, anche in relazione agli artt. 48
e 49 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, per palese sproporzione dell'imposta
alla capacità contributiva, in quanto la legge assume quale valore finale il
valore venale accertato agli effetti dell'imposta di registro, il cui
presupposto è < il contenuto dell'atto, che viene
colpito dall'imposta indipendentemente dalla realizzazione della sua
potenzialità >, e < perciò si identifica raramente con il valore reale
dell'immobile >;
d) che con le ordinanze n.
365, 366, 367, 385, 417, 418/1979 (Commissione tributaria di secondo grado di
Ravenna) è stata denunciata anche la incostituzionalità
dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 904 del
Considerato che le
questioni di costituzionalità prospettate sub A) sono già state decise da
questa Corte con sentenza
8 novembre 1979 n. 126, dichiarando la illegittimità
costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e dell'art. 8
della legge 16 dicembre 1977, n. 904, < nella parte in cui le disposizioni
concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano in
relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso ingiustificata disparità di trattamento tra i
soggetti passivi del tributo >, e dichiarando non fondate le questioni di
costituzionalità degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
643, sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e
53 della Costituzione; e che nelle ordinanze non sono prospettati profili
nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre
che peraltro,
successivamente alla decisione di questa Corte, la disciplina normativa
dell'INVIM è stata modificata con decreto- legge 12 novembre 1979, n. 571,
convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha
soppresso l'art. 14 del d.P.R. n. 643 del 1972, sostituito l'art. 15, e
regolato le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi
dell'art. 16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai
rapporti sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora
definiti, < per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non può in
ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme
precedentemente in vigore > (art. 3); che conseguentemente si ravvisa la
necessità di disporre la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie
sopraindicate, perchè accertino se, ed in qual misura, le questioni sollevate
siano tuttora rilevanti.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione
degli atti alle Commissioni tributarie elencate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in
camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 20/03/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA –
Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 25/03/80.