ORDINANZA N.37
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del d.l. 17 giugno 1977, n. 326; dell'art. 1 bis,
commi primo e secondo, della legge 12 agosto 1974, n. 351, e degli artt. 1 bis,
1 ter e 1 sexies della legge 31 luglio 1975, n. 363, promosso con ordinanza
emessa il 4 luglio 1977 dal Pretore di Padova, nel procedimento civile vertente
tra Medin Emilia e Dalla Bianca Augusto, iscritta al n. 520 del registro
ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del
18 gennaio 1978.
Visto l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza
pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;
uditi i sostituti avvocato
generale dello Stato Giovanni Albisinni e Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con
l'ordinanza indicata in epigrafe, sono state sollevate, in riferimento agli
artt. 42 e 47 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale delle
norme di cui al d.l. 17 giugno 1977 n. 326; all'art. 1 bis, commi primo e
secondo, legge 12 agosto 1974 n. 351; e agli artt. 1 bis-tersexies legge 31
luglio 1975 n. 363, sulla proroga dei contratti di locazione, in quanto
svuoterebbero di contenuto il diritto di proprietà e non tutelerebbero il
risparmio investito in immobili locati;
considerato che nel
giudizio a quo era, per altro, pacifica tra le parti la non applicabilità della
normativa in questione, tanto che, per potersene avvalere, il convenuto, citato
in convalida di sfratto, aveva pregiudizialmente eccepito la illegittimità
delle disposizioni escludenti il diritto alla proroga in relazione a dati
livelli di reddito del conduttore: eccezione non accolta dal pretore perchè
ritenuta manifestamente infondata; che, pertanto, le questioni di
costituzionalità ora proposte alla Corte non sono rilevanti al fine del
decidere sul giudizio tra le parti.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale del d.l. 17 giugno 1977, n. 326
(Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione
degli immobili urbani), e degli artt. 1 bis, commi primo e secondo, della legge
12 agosto 1974, n. 351; ed I bis, 1 ter, 1 sexies della legge 31 luglio 1975,
n. 363, sollevate, in riferimento agli artt. 42 e 47 della Costituzione, con
ordinanza 4 luglio 1977 del pretore di Padova.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/03/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 25/03/80.