SENTENZA N.35
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori
giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge
urbanistica), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1974 dalla Corte
d'appello di Palermo, nel procedimento civile vertente tra Lombardo Carmela e
il Comune di Canicatti, iscritta al n. 270 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 20 agosto 1975.
Udito nell'udienza
pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore Guido Astuti;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Considerato
in diritto
1. - L'ordinanza di
rimessione solleva, in riferimento all'art. 42, e di riflesso agli artt. 24 e
113 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31
della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, < in tanto in quanto,
secondo l'interpretazione dominante, esso non consente l'esercizio dell'azione
di risarcimento nei confronti della pubblica amministrazione che abbia
illegittimamente negato, sospeso o revocato una licenza edilizia, quando
attraverso atti positivi o negativi si sia con ciò attuata una compressione del
diritto di proprietà sul terreno da edificare, tale da produrre uno svuotamento
di rilevante entità ed incisività del suo contenuto >.
Nel giudizio a quo la
proprietaria di un suolo edificatorio sito in comune di Canicatti, le cui
reiterate domande di licenza edilizia erano state durante oltre quindici anni respinte con provvedimenti due volte annullati
dal Consiglio di giustizia amministrativa per
Svolgeva quindi diffuse
considerazioni,-con riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte e della
Corte di cassazione-, sulla inerenza della facoltà di edificare alla proprietà
fondiaria urbana, anche nella più recente legislazione urbanistica, e
concludeva che i divieti opposti dalle autorità amministrative alla
edificazione mediante provvedimenti, positivi o negativi, illegittimi, senza
tuttavia incorrere in responsabilità patrimoniale, comporterebbero < un
effetto di ablazione senza ristoro > della proprietà privata, con violazione
non solo della garanzia sancita dall'art. 42, secondo e terzo comma, della
Costituzione, ma anche del disposto degli artt. 24 e 113, < in cui è
sancita, in generale e nei confronti della pubblica amministrazione,
l'inviolabilità del diritto alla difesa per la tutela dei propri diritti >.
2. - Sono ben
comprensibili le considerazioni che hanno condotto
La disposizione dell'art.
31, primo comma (rimasta sostanzialmente intatta dopo le integrazioni
introdotte dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e modificata
dall'art. 21 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, con la sostituzione
dell'espressione < concessione > alle parole < licenza edilizia >),
in quanto richiede per l'esercizio della facoltà di edificare, un provvedimento
dell'autorità comunale, appare perfettamente legittima, e non rileva, di per
se, in ordine al problema della risarcibilità dei danni eventualmente derivati
da un illegittimo provvedimento di diniego, essendo evidente, secondo la
pacifica interpretazione della Corte di cassazione, che essa non mira a
tutelare direttamente il privato in un interesse che consideri suo particolare
imponendo un correlativo obbligo generale a carico di ogni altro soggetto, ma
configura un precetto rivolto in via diretta a regolare la materia edilizia
nell'aspetto e nelle implicazioni di portata pubblicistica, precetto che solo
indirettamente il privato può invocare dinanzi agli organi della giustizia
amministrativa.
E' dunque evidente che il
giudice a quo non è chiamato, per decidere la controversia di merito, a fare
applicazione del disposto dell'art. 31 della legge urbanistica, il quale non
rappresenta comunque la sedes materiae idonea a dar luogo ad una pronuncia di questa Corte
sulla questione di costituzionalità prospettata, nei termini sopra riferiti,
dall'ordinanza di rimessione; questione che pertanto risulta, allo stato,
inammissibile per difetto di rilevanza.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara la
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31
della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, sollevata con l'ordinanza di
cui in epigrafe in riferimento agli artt. 42, 24 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/03/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
– Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 25/03/80.