SENTENZA N.34
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta
dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma sesto, della legge 26 novembre 1969,
n. 833, promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1977 dal Pretore di Milano
nel procedimento civile vertente tra
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il
Giudice relatore Giulio Gionfrida;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato
Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
1. - Stabilisce l'art. 4,
comma sesto, della legge 26 novembre 1969, n. 833 che < nel provvedimento
che dispone il rilascio per morosità di un immobile destinato ad uso di abitazione può essere concesso al conduttore un termine
non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni per il pagamento delle
pigioni scadute > e che < il provvedimento perde la sua efficacia qualora
il conduttore paghi le somme dovute entro il termine precedentemente fissato
>.
La norma come in narrativa
detto viene denunziata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dubitandosi che < ai fini della
risoluzione del rapporto ex art. 1456 codice civile >, essa dia luogo ad una
ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento in danno del conduttore
che abbia sanato integralmente la morosità in corso di causa. Poiché questi,
non ostante appaia per tale suo comportamento meritevole di maggior favore, si
troverebbe a non poter fruire del termine c.d. di grazia, di cui può invece
beneficiare il conduttore tuttora moroso al momento della emissione
del provvedimento di rilascio, anche se al contratto sia stata apposta clausola
risolutiva espressa.
2. - Eccepisce
preliminarmente l'Avvocatura dello Stato l'inammissibilità di detta questione,
per difetto di rilevanza, argomentando che l'ipotesi (di integrale
pagamento dei canoni scaduti prima del momento in cui dovrebbe emettersi il
provvedimento di rilascio), rispetto a cui il giudice a quo formula il quesito
di legittimità, non troverebbe riscontro nella fatti specie concreta. In cui il
conduttore avrebbe invece pagato soltanto i canoni indicati nell'atto di
citazione; per modo che non vi sarebbe ostacolo alla concessione del termine di
grazia, con riguardo al pagamento dei canoni successivamente
maturatisi.
L'eccezione non ha
fondamento, giacche, contrariamente all'assunto dell'Avvocatura, risulta documentato nel fascicolo processuale ed anche il
pretore ne dà atto nella premessa in fatto dell'ordinanza di rinvio che il
convenuto aveva in effetti pagato tutte le somme dovute per contratto sino alla
udienza di precisazione delle conclusioni.
3 -Ne l
merito, la questione è fondata.
Con la precedente sentenza n. 150 del
1973, che il giudice a quo non ha mancato di
ricordare, questa Corte, chiamata una prima volta a pronunziarsi sulla
legittimità dell'art. 4, comma sesto, della legge 833 citata, ha invero escluso
il già allora dedotto contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
sostanzialmente in base al rilievo che il comportamento del conduttore che
spontaneamente paghi nel corso del giudizio le pigioni scadute pur non
rilevando ai fini della concessione del termine di grazia (effettivamente
prevista con riguardo alla sola ipotesi di morosità persistente) resta comunque
valutabile nel sistema emergente dall'art. 1453 e seguenti del codice civile,
al fine della (eventuale) esclusione dell'importanza dell'inadempimento, cui è
subordinata la risoluzione del contratto (art. 1455 cod. civ.).
Ma, rispetto alla situazione esaminata nella
decisione citata, la fattispecie odierna riveste una connotazione del tutto
peculiare, che dipende dalla presenza in contratto della clausola risolutiva
espressa.
Il meccanismo di detta
clausola (pacificamente applicabile alle locazioni anche in regime di proroga),
comporta, infatti, che ove la parte interessata dichiari di avvalersene, il
contratto per ciò solo si risolve di diritto (art. 1456 cod. civ.). Con la conseguenza
che non può quindi il giudice, che la risoluzione è chiamato
a dichiarare, prendere in alcuna considerazione l'eventuale scarsa importanza
dell'inadempimento e, in tale contesto, il pagamento pur integrale dei canoni
scaduti effettuato in corso di causa dal conduttore.
Per contro, nella stessa
ipotesi di locazione con clausola risolutiva espressa, in quanto per costante
giurisprudenza l’apposizione della detta clausola non è di ostacolo
alla con cessione del termine di grazia ex art. 4 legge 833/1969, accade che
l'inquilino rimasto moroso può essere ammesso a purgare la mora, con
conseguente perdita di efficacia della sentenza.
Deve concludersi
allora che effettivamente così come dal pretore rilevato si verifica, nel caso
particolare del contratto di locazione con apposta clausola risolutiva
espressa, una immotivata ed irragionevole disparità di disciplina, per Cui
quelle stesse ragioni (quali le precarie condizioni economiche del conduttore
insorte dopo la stipulazione del contratto), che possono in ipotesi, secondo
l'apprezzamento del giudice, giovare al conduttore moroso per essere rimesso in
termine a sanare la mora, non valgono invece ad evitargli la risoluzione della
locazione ove egli già in corso di causa abbia spontaneamente pagato i canoni scaduti.
Nei limiti e nei termini
indicati va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma
impugnata.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara illegittimo l'art. 4, comma sesto, della legge 26
novembre 1969, n. 833 (Norme relative alle locazioni degli immobili urbani) in
quanto, ricorrendo l'ipotesi di clausola risolutiva espressa, non consente al
giudice di tener conto, ai fini del diniego del rilascio dell'immobile locato,
e con gli stessi poteri di valutazione esercitabili per la concessione del
termine di grazia, del pagamento integrale delle pigioni scadute effettuato dal
conduttore nel corso del giudizio.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 20/03/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
– Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 25/03/80.