SENTENZA N.32
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Avv. Antonio
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833;
dell'art. 56 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (conv. in legge 18 dicembre 1970, n. 1034); dell'art. 1 della legge
4 agosto 1973, n. 495 (che converte il d.l. 24 luglio 1973, n. 426); dell'art.
1 della legge 22 dicembre 1973, n. 841; dell'art. 1 della legge 12 agosto 1974,
n. 351 (che converte il d.l. 19 giugno 1974, n. 236); degli artt. 1 e 1 bis
della legge 31 luglio 1975, n. 363 (che converte il d.l. 25 giugno 1975, n.
255); dell'art. 1 del d.l. 13 maggio 1976, n. 228, nonché
di tutte le norme disciplinanti la proroga delle locazioni di immobili urbani
adibiti ad abitazione; dell'art. 58 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18
maggio 1976 dal pretore di Livorno nel procedimento
civile vertente tra Fazio Paolina e Bini Silvio, iscritta al n. 640 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 333 del 15 dicembre 1976;
2) ordinanza emessa il 19
maggio 1979 dal Giudice conciliatore di Castellammare di Stabia,
nel procedimento civile vertente tra Vecchione Ciro
ed altra e D'Arco Speranza, iscritta al n. 515 del
registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 244 del 5 settembre 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il
Giudice relatore Giulio Gionfrida;
uditi i sostituti avvocati generali dello Stato
Giovanni Albisinni e Renato Carafa,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
1. - Con l'ordinanza del
pretore di Livorno in epigrafe indicata,
In riferimento sempre all'art. 42 della Costituzione
e sotto analogo profilo argomentativo viene
denunziato anche l'art. 58 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con l'ordinanza
del giudice conciliatore di Castellammare, di cui pure in epigrafe.
2. - Attesi
i detti profili di connessione fra le questioni sollevate, i giudizi relativi
si riuniscono per la decisione con unica sentenza.
3. - E' preliminare, con
riferimento alle questioni sollevate dal pretore di Livorno,
l'esame dell'eccezione di difetto di rilevanza formulata dall'Avvocatura di
Stato, in relazione all'omessa delibazione, da parte
del giudice a quo, della eventuale esistenza della situazione di necessità
della locatrice (di ottenere l'immobile per destinarlo ad abitazione propria),
che avrebbe reso inoperanti le norme sulla proroga legale della locazione,
della cui legittimità si discute.
L'eccezione è priva di
consistenza.
Contrariamente all'assunto
dell'Avvocatura, la decisione sulla costituzionalità delle norme denunziate è infatti rilevante nel giudizio tra le parti proprio in
quanto suscettibile in tesi di determinarne la soluzione indipendentemente
dalla sussistenza della predetta situazione di necessità della locatrice,
esonerando quindi dalla relativa indagine istruttoria.
Piuttosto, sotto diverso
profilo, appare irrilevante la sola questione sub art. 3 della Costituzione,
quale sopra enunciata, non essendo stato fatto nel giudizio a quo riferimento
alcuno alle condizioni economiche della locatrice.
4. - Con riguardo all'art.
1 del d.l. 1976 n. 228, ed alle precedenti disposizioni di proroga, residua
pertanto l'esame del solo profilo di contrasto con l'art. 42 della
Costituzione.
Come in narrativa detto,
il giudice a quo, nel motivare al riguardo l'ipotesi
di incostituzionalità, trae spunto dalla precedente pronunzia di questa Corte n. 3 del 1976,
in cui la legittimità della normativa di blocco dei canoni è stata ritenuta
(solo) in ragione dei riconosciuti caratteri di straordinarietà e temporaneità
della disciplina che < giustificano un intervento per fini sociali in favore
delle classi meno abbienti, realizzato senza una definitiva ed irreversibile
compressione delle facoltà di godimento del proprietario > e con
l'avvertimento che l'ulteriore procrastinarsi di tali normative avrebbe potuto,
pero, < conferire in linea di fatto al regime vincolistico un carattere di ordinarietà ed indurre quindi
Ora appunto tale ultima
evenienza, secondo il pretore, si sarebbe verificata con la sovrapposizione
alla disciplina precedente, dell'ulteriore proroga di cui al menzionato d.l.
228 del 1976.
Da ciò l'acquisizione,
all'intera normativa di blocco, di quel carattere di < ordinarietà
> cui come detto si correlerebbe la violazione del diritto costituzionale di
proprietà.
5. - La questione non è
fondata.
Il denunziato decreto
legislativo 13 maggio 1976, n. 228, di pochi mesi posteriore alla richiamata
sentenza della Corte n. 3 del 15 gennaio
1976, non poteva infatti, in così breve lasso di
tempo, attuare esso quel < organica disciplina dì tutta la complessa materia
delle locazioni di immobili urbani > che, ancora con successiva pronunzia n. 225
del 18 dicembre 1976,
E' pertanto, in vista di
tale organica disciplina, che di fatto è stata poi
instaurata con la legge 27 luglio 1978 n. 392 (a conclusione di un lungo iter
parlamentare iniziato già nel gennaio 1977), anche il provvedimento legislativo
impugnato si giustifica in una prospettiva interlocutoria di eccezionalità e
temporaneità, che consente di escluderne il contrasto con il precetto
costituzionale dell'art. 42.
6. - Del pari destituita
di fondamento è anche l'altra questione di costituzionalità, che investe l'art.
58 della legge 1978 n.
Detta norma nel contesto della citata legge n. 392, che ha stabilito un
periodo di durata minima (di 4 anni) per i nuovi contratti di locazione di
immobili per uso di abitazione (art. 1) e fissato i criteri per la
determinazione di un < canone equo > da corrispondersi dal conduttore
(art. 12 ss.) prevede, in particolare < per i contratti in corso soggetti a
proroga seconda la legislazione vigente >, che essi < si considerano
prorogati ed hanno la durata prevista dall'art. 1 con le seguenti decorrenze: a)
dal 1o gennaio 1979 per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre
1952; b) dal 1o luglio 1979, per i contratti stipulati fra il 1o gennaio 1953
ed il 7 novembre 1963; c) dal 1o gennaio 1980, per i contratti stipulati dopo
il 7 novembre 1963 >.
Ora, secondo il giudice
conciliatore di Castellammare di Stabia, questa <
ennesima lunga proroga >, saldandosi a quelle che per trent'anni
già erano state imposte, avrebbe in realtà trasformato un regime nato come
eccezionale e transitorio in una disciplina anche de iure permanente, che in
quanto tale avrebbe inciso sul reddito di proprietà del locatore svuotandolo di
effettivo contenuto.
Il rilievo non può però
condividersi.
La disposizione dell'art.
58 della legge 392 del 1978 non contiene, infatti, una mera proroga fine a sé stessa, rispetto a cui possa ipotizzarsi un pericolo di
consolidamento della disciplina vincolistica. Per contro, essa come è reso evidente dalla sua ratio, dalla stessa
formulazione e dalla collocazione sistematica tra le norme transitorie risponde
all'esigenza di attuare un regime di saldatura, una sorta, cioè, di ponte tra i
contratti di nuova stipulazione, cui si applica direttamente l'instaurata
disciplina c.d. dell'equo canone, e le locazioni < in corso > già
prorogate. Rispetto alle quali ultime non irrazionalmente il legislatore ha
differito nel tempo e reso graduale l'applicazione della nuova normativa. E ciò
per evitare conseguenze traumatiche sul piano sociale ed anche economico, quali
avrebbero potuto conseguire ad una immediata e generalizzata eliminazione del
precedente regime di blocco.
In tale contesto, la
stessa durata o scadenza a scaglioni dei contratti, come sopra precisata,
conferma lo scopo di non far maturare o coincidere alla stessa data e nello
stesso periodo la cessazione di un gran numero di rapporti.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 13 maggio 1976, n.
228, degli artt. 1 e 1 bis della legge 31 luglio 1975, n. 363 (che ha
convertito il d.l. 25 giugno 1975, n. 255), dell'art. 1 della legge 12 agosto
1974, n. 351 (che ha convertito il d.l. 19 giugno 1974, n. 236), dell'art. 1
della legge 22 dicembre 1973, n. 841, dell'art. 1 della legge 4 agosto 1973, n.
495 (che ha convertito il d.l. 24 luglio 1973, n. 426), dell'art. 1 legge 26
novembre 1969, n. 833, dell'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, e
relativa legge di conversione 18 dicembre 1970, n. 1034, nonché
di tutte le norme disciplinanti la proroga delle locazioni di immobili urbani
adibiti ad abitazione, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata
con ordinanza 18 maggio 1976 del pretore di Livorno;
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale della normativa predetta, in
riferimento all'art. 42 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza del
pretore di Livorno citata;
dichiara, altresì, non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 della legge 27
luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) in
riferimento all'art. 42 della Costituzione, sollevata con ordinanza 19 maggio
1979 del giudice conciliatore di Castellammare di Stabia.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/03/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA –
Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 25/03/80.