ORDINANZA N.28
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392
(disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa
il 19 dicembre 1978 dal giudice conciliatore di Mede, nel procedimento civile
vertente tra Valsecchi Luigi ed altra e Pincetti Anna Maria, iscritta al n. 457
del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 230 del 22 agosto 1979.
Visto l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza
pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto che, con
l'ordinanza indicata in epigrafe, il giudice a quo ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
< ed altri in esso richiamati >, in relazione all'art. 3 Cost., nella
parte in cui, con riferimento ai contratti di locazione di immobili adibiti ad
uso diverso da quello di abitazione in corso alla data di entrata in vigore
della legge stessa, non riconosceva al conduttore, nell'ipotesi di recesso del
locatore, alcun indennizzo per la perdita dell'avviamento, previsto invece per
il caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza dall'articolo 69, commi
settimo, ottavo e nono, della stessa legge.
Considerato che, nel corso
del giudizio, è entrata in vigore la legge 31 marzo 1979, n. 93, che, con
l'art. 1 bis, ha modificato la norma impugnata, introducendo espressamente nel
testo relativo il rinvio alle disposizioni dei commi settimo, ottavo e nono,
del citato art. 69 ed estendendo, quindi, il diritto all'indennizzo per la perdita
dell'avviamento anche al caso di recesso del locatore dai contratti in corso al
momento dell'entrata in vigore della legge;
che, pertanto, si rende
necessario che il giudice a quo riesamini il giudizio sulla rilevanza della
proposta questione di legittimità tenendo presente la nuova normativa in
vigore; che occorre quindi disporre la restituzione degli atti.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione
degli atti al giudice conciliatore di Mede.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/03/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
– Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE -
Cancelliere
Depositata in cancelleria il 13/03/80.