SENTENZA N.27
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta
dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della <
normativa dell'equo canone nella parte relativa ai locali di affari >o pro
mosso con ordinanza emessa il 28 marzo 1979 dal pretore di Trieste, nel
procedimento civile vertente tra Sapienza Donato e
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il
Giudice relatore Arnaldo Maccarone;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato
Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
L'ordinanza in esame non è
idonea a promuovere un giudizio di legittimità costituzionale.
E' invero canone
fondamentale del procedimento relativo al giudizio
incidentale di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza
di legge che l'ordinanza di rinvio deve enunciare o comunque rendere
sicuramente individuabili le norme oggetto della censura, nonché i profili
della denunziata violazione costituzionale.
Nella specie difettano
entrambi i suddetti elementi.
Da un lato, invero, manca
l'individuazione delle norme impugnate, solo genericamente indicate come quelle
concernenti i < locali d'affari >, mai peraltro espressamente menzionati
nella legge n. 392 del 1978, che è composta di 85 articoli e si occupa delle
locazioni di immobili ad uso diverso da quello
dell'abitazione in numerose disposizioni comprese negli artt. da
D'altra parte la
genericità delle denunzie si estende al contenuto delle censure, enunciate
soltanto con le riferite espressioni vagamente critiche, poste in relazione con
gli invocati precetti costituzionali solo attraverso un riferimento formale e carente di una sufficiente analisi degli elementi sui quali
dovrebbe fondarsi il presunto contrasto.
Da quanto premesso risulta l'indeterminatezza della proposta questione, la
quale per tale motivo, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sent. nn. 35/70,
176/72),
deve essere dichiarata inammissibile.
PER
QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile la
questione di legittimità costituzionale < della normativa dell'equo canone
nella parte relativa ai locali di affari >
sollevata in relazione agli artt. 35 e 41 prima parte e primo
capoverso della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 06/03/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
– Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 13/03/80.