Sentenza n.27 del 1980
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SENTENZA N.27

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della < normativa dell'equo canone nella parte relativa ai locali di affari >o pro mosso con ordinanza emessa il 28 marzo 1979 dal pretore di Trieste, nel procedimento civile vertente tra Sapienza Donato e la S.p.a. Pacchetti, iscritta al n. 442 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 182 del 4 luglio 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

L'ordinanza in esame non è idonea a promuovere un giudizio di legittimità costituzionale.

E' invero canone fondamentale del procedimento relativo al giudizio incidentale di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge che l'ordinanza di rinvio deve enunciare o comunque rendere sicuramente individuabili le norme oggetto della censura, nonché i profili della denunziata violazione costituzionale.

Nella specie difettano entrambi i suddetti elementi.

Da un lato, invero, manca l'individuazione delle norme impugnate, solo genericamente indicate come quelle concernenti i < locali d'affari >, mai peraltro espressamente menzionati nella legge n. 392 del 1978, che è composta di 85 articoli e si occupa delle locazioni di immobili ad uso diverso da quello dell'abitazione in numerose disposizioni comprese negli artt. da 27 a 47 e da 66 a 73, i quali regolano le più varie ipotesi, che vanno dalla durata del contratto di locazione alla rinnovazione del medesimo, dalla procedura per il rilascio all'aggiornamento del canone, dalla successione nel contratto alla disciplina del diritto di prelazione ed alla proroga del contratto, senza che dall'ordinanza emergano elementi sicuri al fine di poter individuare quali fra dette norme, ad avviso del giudice a quo, siano quelle che concretino il denunziato privilegio della proprietà immobiliare o l'assunta confisca della piccola imprenditorialità e dell'artigianato.

D'altra parte la genericità delle denunzie si estende al contenuto delle censure, enunciate soltanto con le riferite espressioni vagamente critiche, poste in relazione con gli invocati precetti costituzionali solo attraverso un riferimento formale e carente di una sufficiente analisi degli elementi sui quali dovrebbe fondarsi il presunto contrasto.

Da quanto premesso risulta l'indeterminatezza della proposta questione, la quale per tale motivo, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sent. nn. 35/70, 176/72), deve essere dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale < della normativa dell'equo canone nella parte relativa ai locali di affari > sollevata in relazione agli artt. 35 e 41 prima parte e primo capoverso della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/03/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 13/03/80.