ORDINANZA N.19
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori
giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392
(disciplina delle locazioni di immobili urbani) promosso con ordinanza emessa il
20 dicembre 1978 dal pretore di Carpi, nel procedimento civile vertente tra
Vigo Giuseppina e Caramaschi Carlo, iscritta al n. 402 del registro ordinanze
1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n . 189 dell'11
luglio 1979.
Visto l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza
pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto che con sentenza
20 dicembre 1978- 15 gennaio 1979, dichiarata provvisoriamente esecutiva, il
Pretore di Carpi, pronunciando nel giudizio promosso, con atto notificato il 23
marzo 1977, da Giuseppina Vigo per conseguire il rilascio dell'appartamento,
sito in Carpi, via Mazzini 13, locato a Carlo Caramaschi, per urgente e
improrogabile necessita, verificatasi successivamente al sorgere del rapporto
locatizio, di destinare l'immobile ad abitazione propria (art. 4 n. 1 legge 23
maggio 1950 n. 253), ha dichiarato la cessazione della proroga legale del
contratto di locazione, lo ha risolto e ha condannato il Caramaschi al rilascio
immediato dell'appartamento compensando le spese; che con separata ordinanza di
pari date, regolarmente notificata e comunicata, e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 189 dell'11 luglio 1979 (n. 402 reg. ord. 1979), ha lo stesso
giudice sollevato d'ufficio la questione di costituzionalità dell'art. 56 della
legge 27 luglio 1978, n.
che secondo il Pretore di
Carpi l'art. 56 della legge n. 392/ 1978 contrasta con l'art. 24 Cost. perchè,
ponendo da parte gli istituti della graduazione e della proroga degli sfratti e
assegnando al giudice della cognizione la fissazione della data del rilascio
nel limite di sei e, al massimo, di dodici mesi, priverebbe di tutela
giurisdizionale le situazioni che, contrastando con la pronuncia del giudice di
cognizione, richiedono l'accertamento di un organo imparziale e indipendente come
il giudice;
contrasta poi con gli
artt. 102 e 103 Cost. perchè, comportando che di fatto differimenti delle
operazioni di rilascio avvengano ad opera dell'ufficiale giudiziario e della
forza pubblica, finisce con attentare alla riserva della funzione giurisdizionale
ai magistrati ordinari e ai rapporti tra giurisdizione e amministrazione;
contrasta con gli artt.
111 e 113 Cost., all'applicazione dei quali si
sottraggono le iniziative di fatto dell'ufficiale giudiziario e della forza
pubblica, nonché con l'art. 3 Cost. perchè l'art. 56 rende eseguibili, nel
termine fissato dal giudice della cognizione, soltanto operazioni di rilascio,
per cui non sorgono difficoltà in relazione al mutamento delle condizioni
soggettive ed oggettive, mentre negli altri casi sono condizionate a varie
accidentalità, insuscettibili di controllo giurisdizionale;
che l'Avvocatura generale
dello Stato, nell'atto di intervento comune ad altro procedimento iscritto al
n. 409 reg. Ord. 1979, obietta che non esistono diritti alla graduazione e alla
proroga degli sfratti che la normativa impugnata priverebbe di tutela
giurisdizionale, che il potere giurisdizionale è sullo stesso piano del potere
legislativo e del potere esecutivo, ciascuno nell'ambito delle sue
attribuzioni, delle quali è giudice supremo
Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, con legge 31
marzo 1979, n. 93, nella quale è stato convertito il d.l. 30 gennaio 1979, n.
21 (concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli
immobili adibiti ad USO di abitazione), è stato aggiunto all'art. 1, con cui
l'esecuzione di detti provvedimenti, se divenuti esecutivi tra il 1o gennaio
1976 e il 29 luglio 1978, non può avvenire prima del 1o maggio 1979, un Comma a
tenore del quale < l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti
esecutivi dopo il 29 luglio
PER
QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione
degli atti al Pretore di Carpi.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/02/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
– Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria
il 15/02/80.