SENTENZA N.18
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori
giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 65, secondo comma, della legge 27 luglio
1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza
emessa il 14 dicembre 1978 dal pretore di Salerno nel procedimento civile
vertente tra Cioffi Angelina e Linguiti Carmine, iscritta al n. 62 del registro
ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del
28 marzo 1979.
Visto l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza
pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Considerato
in diritto
1. - Premesso che l'art.
65, comma secondo, facendo parola di procedimenti per convalida di licenza o di
sfratto in corso, intendeva riferirsi al giudizio di merito consecutivo alla
opposizione dell'intimato, e, se non vuole essere duplicato del primo comma, va
interpretato nel senso che si riferisca anche ai contratti per i quali è in
corso procedimento per convalida di sfratto per finita locazione, rileva il
pretore che a fronte della ulteriore protrazione dei contratti cessati de iure al momento della entrata in
vigore della legge ma ancora sub iudice non è stata prevista per la medesima
durata la sospensione dei provvedimenti di rilascio divenuti definitivi prima
del 30 luglio 1978, e ne inferisce che sarebbero stati notevolmente
avvantaggiati i conduttori i quali avessero spiegato, anche pretestuosamente,
opposizione alla domanda del locatore rendendo così inevitabile l'instaurazione
del giudizio di merito. Donde la discriminazione tra identiche posizioni
sostanziali sulla base di diverse iniziative processuali, che sarebbe, sempre a
giudizio del pretore, ingiusta vuoi perchè il processo non è fonte autonoma di
beni, vuoi perchè sarebbe addossato alla categoria dei locatori l'indugio nella
emanazione delle leggi.
Dal suo canto,
l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse della intervenuta Presidenza,
accoglie l'interpretazione delle norme impugnate, prospettata dal pretore, del
quale non condivide, per contro, il sospetto d'incostituzionalità sul riflesso
che la lite pendente e la lite definita integrano situazioni diverse, la cui
diversa disciplina positiva non offende il principio di uguaglianza, a nulla
rilevando che la pendenza della lite sia provocata dalla lungaggine dei civili
dibattimenti e, persino, dall'abuso del diritto di difesa.
2. - Questa Corte non può
discendere all'esame della questione di costituzionalità, sollevata d'ufficio
dal pretore di Salerno, perchè non condivide l'interpretazione del secondo
comma dell'art. 65 recepita dal giudice di merito ed accolta anche
dall'Avvocatura.
La fase sommaria del
procedimento di convalida per finita locazione che lo distingue dal giudizio a
cognizione ordinaria, che può seguire o essere, addirittura, instaurato in
guisa auto noma, può concludersi con ordinanza di convalida in caso di mancata
comparizione o di mancata opposizione del convenuto (art. 663 c.p.c.) o con
ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto non basate su
prova scritta (articolo 665), così come la fase sommaria del procedimento di
convalida di sfratto per morosità, al quale non si riferisce il secondo comma
dell'art. 65, può concludersi in caso di mancata comparizione o di mancate
eccezioni del convenuto, cui si accompagni l'attestazione, da parte del
locatore in giudizio, della persistenza della morosità, con ordinanza di
convalida (art. 665) o con i provvedimenti, indicati nell'art.
Per modo che, ove le
concrete vicende descritte nei richiamati artt. 663 e 665 non si verifichino,
dispone testualmente l'art 667 c.p.c. che il giudizio prosegue per la decisione
di merito avanti i1 conciliatore e il pretore se sono competenti a conoscere
del merito ovvero avanti il giudice competente nel merito, avanti il quale il
giudice adito rimette le parti.
Tale essendo il sistema
previsto negli artt.
3. - Non rientra nei
compiti della Corte verificare se il pretore di Salerno potesse
pronunciare ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni dell'intimato non
fondate su prova` scritta prima della entrata in vigore della legge; quel che
in questa sede interessa constatare, si è che la legge 392/1978 è entrata in
vigore dopo che si erano svolte l'udienza di comparizione (10 maggio 1977), due
udienze istruttorie (23 novembre 1977, 4 luglio 1978), nel corso delle quali
erano stati esibiti documenti, una udienza di precisazione delle conclusioni
(15 febbraio 1978), due udienze di spedizione per sentenza (2 maggio e 9 luglio
1978), successivamente alle quali e al preliminare scambio di comparse
conclusionali e alla data di entrata in vigore della legge si e alla fine
svolta l'udienza di spedizione per sentenza (3 novembre 1978), a seguito della
quale il pretore ha sollevato d'ufficio la questione di costituzionalità non
senza constatare nella stessa ordinanza di rimessione la infondatezza delle
eccezioni dell'intimato, dopo ché le parti avevano posto in essere attività
istruttorie e assertive che evadono dalle sommarietà del procedimento di
convalida e invadono l'ordinario giudizio di merito.
La inammissibilità della
questione, dunque, esonera
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma secondo, della
legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal
pretore di Salerno con la ordinanza menzionata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/02/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
– Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria
il 15/02/80.