SENTENZA N.17
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta
dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 43 e 44 della legge 27 luglio 1978, n. 392
(disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso dal Giudice
conciliatore di Caltanissetta con cinque ordinanze emesse il 23 febbraio 1979 e
con due altre emesse il 2 marzo successivo, nei procedimenti civili vertenti
tra Amico Tommaso e Cardinale Teresa, Amato Emanuele e Longo
Benito, Amato Emanuele e Speciale Giuseppe, Di Caro Maria
Elena ed altra e Lo Bianco Michele, Di Caro Maria
Elena ed altra e Gruttadauria Giuseppe, Gagliano
Francesco e Ginevra Calogero, Lo Magno Dionisio e Calvagna
Giuseppe ed altra, rispettivamente iscritte ai nn. 312, 345, 346, 347, 348, 349
e 350 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 175 del 27 giugno 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il
Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato
Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
1. - La questione di
costituzionalità per violazione degli * artt. 24 e 25 Cost. coinvolge gli artt.
43 e 44 della legge 392/ 1978, il primo dei quali dispone che la domanda
concernente controversie relative alla determinazione,
all'accertamento e all'adeguamento del canone locatizio non può essere proposta
pena la improcedibilità rilevabile anche d'ufficio,
in ogni stato e grado del procedimento se non è preceduta dalla domanda di
conciliazione minuziosamente regolata nell'art. 44.
Nelle sette ordinanze dalla identica motivazione il giudice a quo considera che il
tentativo obbligatorio di conciliazione viola l'art. 24 Cost. consentendo ad
una delle parti di procrastinare nel tempo la definizione della controversia,
e, distogliendo il cittadino dal giudice naturale e costringendolo a rivolgersi
a un giudice privo di poteri decisori, offende l'art. 25 della Costituzione.
Pone poi lo stesso Conciliatore in rilievo il contrasto delle norme impugnate
con l'art. 79 della stessa legge che vieta la pattuizione di canoni superiori a
quello legale e non manca di evidenziare che, indipendentemente dagli artt. 43
e
Dal suo canto,
l'Avvocatura generale dello Stato richiama la giurisprudenza della Corte sulla
legittimità dell'esperimento, preventivo al giudizio, di procedimenti
amministrativi, sottolinea la opportunità del
tentativo obbligatorio di conciliazione, inteso quale espediente indirizzato a
ridurre la litigiosità, e nega che il tentativo, a sperimentare il quale sono
chiamati i giudici competenti per il merito, attenti al principio della
precostituzione del giudice sancito dall'art. 25 Cost.; chiarisce, infine, che
l'eventuale contrasto tra gli artt. 43 e 79 della legge è risolubile secondo i
canoni dell'interpretazione delle leggi e non può assurgere ad oggetto di
questione di costituzionalità.
2. - Sebbene il tentativo
obbligatorio di conciliazione in esame sia strutturalmente diverso dal
tentativo di conciliazione facoltativo previsto per il procedimento ordinario
avanti il conciliatore (art. 320 c.p.c.) e dallo stesso tentativo obbligatorio
di conciliazione previsto per i processi a rito speciale del lavoro (art. 420,
comma primo, c.p.c., richiamato in subiecta
materia dall'art. 46 legge 392/1978) e sia, sempre sul piano strutturale,
affine, ma non identico (basta riflettere che il giudice può essere affiancato
da due esperti, uno per ciascuna delle parti, che possono scegliersi anche
nell'ambito delle organizzazioni di inquilini o proprietari) al tentativo di
conciliazione non contenzioso disciplinato dagli artt. 321 e 322 c.p.c. e 68 e
69 c.p.c., ritiene
Non varrebbe obiettare
che, ove si neghi al giudice investito del tentativo di conciliazione, di cui
all'art. 44, la legittimazione a dubitare della conformità ai dettami
costituzionali delle norme che lo disciplinano, queste mai potrebbero essere
assoggettate al controllo di costituzionalità di questa Corte, perchè la stessa
prospettazione del Conciliatore di Caltanissetta, a parte profili di eventuale
contrasto degli artt. 46 e 47 con altre norme ordinarie, si appunta sulla
qualifica di presupposto di procedibilità della domanda di merito, la cui
sussistenza ogni giudice, investito di detta domanda, può, anzi deve, d'ufficio
verificare in ogni stato e grado del processo, per inferirne, semprechè ritenga
non manifestamente infondata la questione di legittimità degli artt. 43 e 44,
la improcedibilità della domanda.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile la
questione di legittimità degli articoli 43 e 44 della legge 27 luglio 1978, n.
392, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost., dal Conciliatore di
Caltanissetta con le sette ordinanze menzionate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/02/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA –
Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni
VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria
il 15/02/80.