SENTENZA N.9
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori
giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e
dell'art. 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (riordinamento della legislazione
pensionistica di guerra) promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1975 dalla
Corte dei conti - Sezione IV giurisdizionale per le pensioni di guerra, sul
ricorso proposto da Salato Giuseppe, iscritta al n. 184 del registro ordinanze
1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 14 aprile
1976.
Visto l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza
pubblica del 10 ottobre 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito il vice avvocato generale
dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
1.- L'entrata in vigore
del t.u. delle norme sulle pensioni di guerra approvato con d.P.R. 23 dicembre
1978, n. 915, il quale tra l'altro dispone la equiparazione alla vedova del
vedovo della donna deceduta a causa del servizio di guerra o attinente alla
guerra o per i fatti contemplati negli artt. 8 e 9 nonché
al vedovo della donna mutilata o invalida di guerra, deceduta per cause diverse
da quelle che hanno determinato la invalidità, non rende necessaria la
rimessione dell'incidente alla Corte dei conti perchè questa verifichi la
rilevanza della questione sopra riferita: l'art. 133 del testo unico, invero,
fa salvi gli eventuali diritti quesiti (comma 1o) e accorda i nuovi o maggiori
benefici, riconosciuti dal testo unico sol a far tempo dal 1o gennaio 1979
(comma 2o).
2.- La questione è fondata
perchè non altro che la diversità di sesso, in palese contrasto con l'art. 3
Cost., motiva il deteriore trattamento fatto al vedovo della donna mutilata o
invalida di guerra, poi deceduta per cause diverse da quelle che ne
determinarono l'invalidità, rispetto alla condizione riservata alla vedova
dalle norme impugnate. Nè maggiore attendibilità è da riconoscere al rilievo,
peraltro non convalidato da attendibili dati di esperienza, della minore
frequenza di casi di vedovi di donne infortunate civili, decedute per le
ripetute vicende.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara:
1) l'illegittimità
costituzionale dell'art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, nella parte in
cui non prevede, accanto alla vedova, anche il vedovo quale soggetto di diritto
alla riversibilità di pensione di guerra già fruita dal coniuge;
2) l'illegittimità
costituzionale dell'art. 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in
cui non prevede accanto alla vedova, anche il vedovo quale soggetto di diritto
del trattamento economico stabilito dall'annessa tabella L.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/01/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria
il 30/01/80.