Sentenza n.9 del 1980
 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N.9

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e dell'art. 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1975 dalla Corte dei conti - Sezione IV giurisdizionale per le pensioni di guerra, sul ricorso proposto da Salato Giuseppe, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 14 aprile 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

udito il vice avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1.- L'entrata in vigore del t.u. delle norme sulle pensioni di guerra approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, il quale tra l'altro dispone la equiparazione alla vedova del vedovo della donna deceduta a causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o per i fatti contemplati negli artt. 8 e 9 nonché al vedovo della donna mutilata o invalida di guerra, deceduta per cause diverse da quelle che hanno determinato la invalidità, non rende necessaria la rimessione dell'incidente alla Corte dei conti perchè questa verifichi la rilevanza della questione sopra riferita: l'art. 133 del testo unico, invero, fa salvi gli eventuali diritti quesiti (comma 1o) e accorda i nuovi o maggiori benefici, riconosciuti dal testo unico sol a far tempo dal 1° gennaio 1979 (comma 2o).

2.- La questione è fondata perchè non altro che la diversità di sesso, in palese contrasto con l'art. 3 Cost., motiva il deteriore trattamento fatto al vedovo della donna mutilata o invalida di guerra, poi deceduta per cause diverse da quelle che ne determinarono l'invalidità, rispetto alla condizione riservata alla vedova dalle norme impugnate. Nè maggiore attendibilità è da riconoscere al rilievo, peraltro non convalidato da attendibili dati di esperienza, della minore frequenza di casi di vedovi di donne infortunate civili, decedute per le ripetute vicende.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, nella parte in cui non prevede, accanto alla vedova, anche il vedovo quale soggetto di diritto alla riversibilità di pensione di guerra già fruita dal coniuge;

2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui non prevede accanto alla vedova, anche il vedovo quale soggetto di diritto del trattamento economico stabilito dall'annessa tabella L.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/01/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 30/01/80.